Commerciale
Arbitrato e compromesso - Lodo - Impugnazione - Casi di nullità - Omessa motivazione - Contraddittorietà - Requisiti
Il vizio di motivazione rilevante ai fini della nullità del lodo è solo quello di omissione di essa (che si ha quando la motivazione è talmente contraddittoria da risultare incomprensibile e di fatto inesistente) e non anche quello di insufficienza o di contraddittorietà, dovendosi intendere l’espressione “contiene disposizioni contraddittorie” di cui all’art. 829, comma 1, n. 4, c.p.c., riferita a contraddizioni presenti nel dispositivo, o tra dispositivo e motivazione, tali da rendere incomprensibile la ratio decidendi della pronuncia (nel caso di specie, l’impugnante pur avendo invocato l’art. 829, comma 1, n. 4, c.p.c., non ha in realtà addotto contraddizioni nel dispositivo, o tra esso e la motivazione; si è lamentato esclusivamente di asserite contraddizioni all’interno della motivazione, da lui censurata come “assolutamente carente e contraddittoria”)
Corte d'Appello Torino Sez. 1 Sentenza N. 804 del 17.05.2005