Commerciale
Arbitrato e compromesso - Lodo - Impugnazione - Casi di nullità - Omessa motivazione - Requisiti - Assenza - Conseguenze
Il vizio di omessa motivazione del lodo ex art. 829, comma 1, n. 5 c.p.c. ricorre unicamente nel caso di materiale assenza della motivazione sul punto della decisione impugnata, ovvero di motivazione meramente apparente, vale a dire apodittica o incomprensibile (anche per eventuale contraddittorietà); non può essere invece contestata con l’impugnazione per nullità del lodo arbitrale la valutazione dei fatti dedotti e delle prove acquisite nel corso del procedimento arbitrale, in quanto tale valutazione è stata negozialmente rimessa alla competenza istituzionale degli arbitri (la Corte ha precisato in motivazione che le doglianze della reclamante sul punto omessa motivazione del lodo attengono o a preteso erroneo apprezzamento dei documenti, o a incompleta valutazione delle prove testimoniali, o a non considerazione delle contrapposte argomentazioni in fatto svolte dalla ricorrente. Trattasi cioè di censure con cui si intende ridiscutere il merito in fatto della causa, ma che non hanno attinenza con il vizio di omessa motivazione del lodo).
È onere della parte la quale invochi il disposto dell’art. 829, comma 2, c.p.c., indicare specificamente i passaggi della motivazione e i conseguenti punti della pronuncia asseritamente errati in diritto, quali sarebbero le norme violate e la corretta applicazione o interpretazione di esse (la Corte ha precisato in motivazione che la reclamante ha prospettato una violazione di legge nell’interpretazione dei contratti e dei documenti in atti, ma non ha indicato gli specifici canoni interpretativi che sarebbero stati disattesi).
Corte d'Appello Torino Sez. 1 Sentenza N. 1800 del 08.11.2004