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Arbitrato e compromesso - Lodo - Impugnazione - Inosservanza delle regole di diritto - Presupposti
L’impugnazione del lodo per inosservanza delle regole di diritto va intesa nello stesso senso della violazione e falsa applicazione delle norme di diritto di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: pertanto può ritenersi applicabile il principio, valido quanto al ricorso per Cassazione,
per cui l’impugnativa è ammissibile, sotto il profilo della specificità dei motivi, ogni qual volta in base all’esame del complesso dell’atto di impugnazione siano in esso individuabili, ancorché non specificamente o esattamente indicati, i principi e le norme di diritto che si assumono violati, con onere a totale carico di chi impugna il lodo (la Corte ha precisato in motivazione che la parte impugnante, nell’invocare la violazione delle regole di diritto da parte del Collegio Arbitrale, avrebbe dovuto prospettare tutti quei profili specificamente volti a evidenziare contraddizioni tra gli accertamenti e le valutazioni del Collegio.
La Corte ha quindi dichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione per genericità dei motivi)
Corte d'Appello Torino Sez. 1 Sentenza N. 318 del 01.03.2007