Commerciale
Arbitrato e compromesso - Lodo - Impugnazione per nullità - Cessata materia del contendere
Nel caso di sostituzione della delibera impugnata con altra successiva, il giudice dell’impugnazione può entrare nel merito della seconda deliberazione, indipendentemente da un’espressa e autonoma impugnazione della stessa, limitandosi però a una delibazione di legittimità formale e non già a un sindacato di merito intrinseco, implicante un accertamento non devoluto, per la delicatezza dell’accertamento dell’esistenza effettiva di un conflitto di interessi (la Corte ha dichiarato la cessata materia del contendere per la sostituzione, ex art. 2377, ult. comma, c.c., della delibera oggetto del lodo arbitrale impugnato con successiva delibera assunta dalla società. Sono stati assorbiti tutti gli altri
motivi di gravame)
Corte d'Appello Torino Sez. 1 Sentenza N. 1079 del 20.06.2006