Commerciale
Arbitrato e compromesso - Natura arbitrato - Comparazione arbitrato irrituale e rituale
Quando la comparazione tra gli elementi propri dell’arbitrato irrituale (come, ad esempio, la previsione degli arbitri quali “amichevoli compositori”; la brevità del termine
di espletamento dell’arbitrato incompatibile con l’applicazione del rito civile; l’assenza di indicazioni di sorta circa la procedura da seguire e il deposito del lodo) e quelli
propri dell’arbitrato rituale (come la circostanza che la clausola compromissoria parli di “controversie” e “decisioni” secondo una tecnica propria del giudizio, piuttosto che
della negoziazione transattiva) non consenta di decidere a favore dell’una o dell’altra opzione, deve darsi prevalenza alla qualificazione della clausola compromissoria come
diretta a un arbitrato irrituale (la Corte ha dichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione proposta perché il lodo è irrituale).
L’impugnazione volta a far valere la nullità del lodo, dato il suo carattere limitato, è consentita solo nelle ipotesi tassativamente previste dall’art. 829 c.p.c., tra le quali
non rientrano le censure di puro merito, riguardanti l’erronea valutazione dei fatti e delle risultanze istruttorie (nella motivazione, la Corte ha precisato che parte attrice
ha formulato unicamente motivi diretti a sindacare il merito della decisione, per confutarne l’esattezza e proporre una diversa ricostruzione e valutazione critica dei fatti
e delle risultanze documentali e inoltre non ha enunciato una sola norma, un solo principio di diritto, che sarebbe stato obliterato o falsamente applicato dagli arbitri.
La Corte ha dichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione proposta perché è relativa a censure di merito e quindi è priva di motivi specifici di impugnazione).
Corte d'Appello Torino Sez. 1 Sentenza N. 760 del 14.05.2007