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Arbitrato libero - Requisiti - Inammissibilità dell’impugnazione.
Al fine di stabilire la natura dell’arbitrato, depongono a favore dell’arbitrato libero i seguenti elementi: gli arbitri sono considerati come comuni mandatari delle parti a definire e
transigere una controversia; la procedura è regolata dagli arbitri nel modo più semplice possibile; la decisione è inappellabile e ha valore di patto contrattuale direttamente
intervenuto tra le parti e sia i rispettivi atti di nomina degli arbitri, sia gli scritti difensivi stesi da entrambe le parti, recano l’espressa menzione del carattere irrituale dell’arbitrato
(la Corte ha quindi dichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione proposta perchè il lodo è irrituale).
Corte d'Appello Torino Sez. 1 Sentenza N. 1266 del 30.07.2007