REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta - Presidente -
Dott. ARMANO Uliana - Consigliere -
Dott. FRASCA Raffaele - Consigliere -
Dott. SCARANO Luigi Alessandro - Consigliere -
Dott. LANZILLO Raffaella - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 18768/2012 proposto da:
A.S.;
- ricorrente -
contro
A.B., V.R.;
- intimati -
avverso la sentenza n. 549/2011 della CORTE D'APPELLO di GENOVA del 20.5.2011, depositata il 03/06/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/04/2014 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO.

Motivazione

Premesso in fatto:
- E' stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.:
"1.- Con atto di citazione notificato il 6-7 giugno 2003 A. S. ha convenuto davanti al Tribunale di Massa-sezione distaccata di Carrara, il padre, A.B., e V.R., chiedendo l'annullamento del contratto di compravendita stipulato per rogito 19 maggio 1997, con cui l' A.B. ha fatto intestare a sè personalmente, all'atto dell'acquisto, un immobile pagato con denaro di proprietà della figlia, all'epoca minorenne, contravvenendo all'ordine del Giudice tutelare.
Il denaro era stato conseguito dalla ricorrente a titolo di risarcimento dei danni per un grave incidente stradale ed era stato destinato dal Giudice tutelare all'impiego in titoli di stato.
Successivamente, su istanza del genitore, il giudice ha autorizzato lo smobilizzo della somma affinchè venisse destinata all'acquisto di un fondo ad uso commerciale, sito in ____, da intestare alla minore.
L' A. ha proceduto all'acquisto, facendo intestare la proprietà a se stesso, ed, essendo oberato di debiti, ha così provocato la proposizione di numerose azioni pregiudizievoli da parte dei creditori.
L'attrice ha proposto la domanda di annullamento del contratto ai sensi degli art. 322 e 1442 c.c., specificando di volerne limitare gli effetti alla parte dell'atto che indica come acquirente A.B., anzichè essa stessa.
Il convenuto A. è rimasto contumace, mentre il venditore, V.R., ha resistito alla domanda, chiedendone il rigetto.
Il Tribunale ha respinto la domanda attrice, compensando le spese di lite, ed ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica.
Proposto appello dalla A., con sentenza 20 maggio - 3 giugno 2011 n. 549 la Corte di appello di Genova - sempre nella contumacia di A.B. ed in contraddittorio con il V. - ha confermato la sentenza di primo grado.
L' A. propone un motivo di ricorso per cassazione.
Gli intimati non hanno depositato difese.
2.- La Corte di appello ha respinto la domanda di annullamento con la motivazione che: a) la fattispecie in esame è diversa da quella di cui all'art. 322 c.c., noma applicabile solo nei casi in cui il genitore abbia agito spendendo la propria qualità di esercente la potestà parentale; b) unico rimedio spettante alla minore sarebbe la sanzione penale e un'azione civile per danni contro il genitore, restando inapplicabile l'azione di annullamento, anche a tutela dei diritti del terzo contraente e dei successivi acquirenti.
La Corte ha poi accolto l'appello incidentale, tendente a far accertare l'intervenuta prescrizione dell'azione di annullamento di cui all'art. 1442 c.c., per essere decorsi i cinque anni dalla data della stipulazione dell'atto di compravendita.

3.- Con l'unico motivo la ricorrente denuncia violazione degli art. 322 c.c., e art. 1442 c.c., comma 2, nonchè vizi di motivazione, sul rilievo che l'art. 322, legittima il figlio a chiedere l'annullamento del contratto in tutti i casi in cui il genitore esercente la potestà abbia agito "senza rispettare le norme dei precedenti articoli...", quindi in tutti i casi in cui abbia agito in difformità da quanto autorizzato dal Giudice tutelare; non solo quando il genitore abbia speso la propria qualità di esercente la potestà, come affermato dalla Corte di appello.
Fa presente che nella specie non si pone alcuna esigenza di tutela del terzo contraente, trattandosi del venditore dell'immobile, che ne ha già riscosso l'intero prezzo, e che non ha alcun interesse a che figuri come acquirente la figlia anzichè il padre, avendo essa chiesto solo l'annullamento parziale del rogito.
Censura la sentenza impugnata anche nella parte in cui ha ritenuto prescritta l'azione di annullamento, rilevando che nella specie il termine quinquennale deve farsi decorrere non dalla conclusione del contratto, ma dalla data in cui parte attrice, nata il 29 marzo 1985, ha raggiunto la maggiore età: termine che è stato rispettato.

4.- Il motivo è fondato.
Erroneamente la Corte di appello ha ritenuto inapplicabile alla fattispecie l'art. 322 c.c.
La norma concede al figlio l'azione di annullamento di tutti gli atti compiuti dal genitore esercente la potestà senza rispettare le norme di cui agli articoli precedenti, dettate a tutela del minore. Fra tali norme rientra quella per cui il denaro del minore deve essere investito previa autorizzazione del giudice tutelare e secondo le modalità prescritte in tale autorizzazione.
Qualora il genitore disattenda tali disposizioni ed impieghi il denaro nell'interesse proprio, anzichè nell'interesse del figlio, l'atto va incluso fra quelli suscettibili di annullamento, di cui all'art. 322 c.c.
In applicazione dei principi generali in materia, legittimato a proporre l'azione di annullamento è anche il figlio, quando abbia raggiunto la maggiore età.
In tal caso il termine di prescrizione comincia a decorrere dalla data del raggiungimento della maggiore età (art. 1442 c.c., comma 2).
Non si pongono problemi di tutela dell'interesse del terzo acquirente, sia perchè - nel caso di incapacità legale - gli effetti dell'annullamento sono opponibili ai terzi (art. 1445 c.c.); sia perchè nella specie non risulta quale interesse o diritto il V. potesse avere a che il fondo da lui venduto venisse intestato all' A.B. in proprio, anzichè allo stesso quale rappresentante legale della figlia minore ed effettiva acquirente, considerato che esso venditore nè ha contestato di avere ricevuto l'intero corrispettivo dovutogli, nè ha indicato altre ragioni a sostegno della resistenza opposta alla domanda attrice.
Neppure sussistono ostacoli all'accoglimento della domanda di annullamento parziale, cioè attinente alla sola parte del contratto che indica la persona dell'acquirente.
La fattispecie non è espressamente prevista dalla legge ma, nel caso in esame, essa non trova ostacolo in alcun principio inderogabile di legge. Si consideri che, nei casi di annullamento del contratto per errore, la legge attribuisce alla parte convenuta la possibilità di evitare l'annullamento, offrendo di eseguire il contratto secondo le modalità ed i contenuti del contratto che la parte in errore avrebbe voluto concludere, sempre che formuli la sua offerta prima che l'altra parte abbia subito alcun pregiudizio (art. 1432 c.c.).
La norma è da ritenere analogicamente applicabile al caso di annullamento per incapacità legale, ed anche al caso in cui sia la stessa parte (già) incapace a farne richiesta, ritenendo la soluzione conforme ai propri interessi, e non ne derivi alcun pregiudizio per la controparte.
Nella specie, il rimedio vale a salvaguardare sia gli interessi del venditore, che nulla dovrebbe restituire di quanto abbia ricevuto quale prezzo dell'immobile; sia gli interessi dell'acquirente incapace al pieno ripristino dei suoi diritti, come se l'abuso di potere del rappresentante legale non si fosse verificato.
Si può aggiungere per completezza che, nel caso in esame, il contratto avrebbe potuto essere annullato anche ai sensi dell'art. 1394 c.c., per avere l' A.B., rappresentante legale della figlia, agito in conflitto di interessi con la sua rappresentata, se la relativa domanda fosse stata proposta.
5.- Propongo che il ricorso sia accolto, con ordinanza in Camera di consiglio".
- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori delle parti.
- Il P.M. non ha depositato conclusioni scritte.
Considerato in diritto:
Il Collegio, esaminati gli atti, condivide la soluzione e gli argomenti esposti nella relazione.
In accoglimento del ricorso la sentenza impugnata è annullata, con rinvio della causa alla Corte di appello di Genova, in diversa composizione, affinchè decida la controversia uniformandosi ai principi di diritto enunciati nella relazione ed evidenziati in rilievo.
La Corte di rinvio deciderà anche sulle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte di cassazione accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Genova, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta/3 Civile, il 10 aprile 2014.
Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2014


 

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