TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 1601/2015 promossa da:
_____________
RICORRENTE
contro
_________
RESISTENTE
II Giudice dott. Giuseppe Colazingari,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 30/12/2015,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

Motivazione

rilevato che il resistente si è opposto all'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente;
rilevato tra l'altro che la casa coniugale è stata concessa in comodato da terzi (i genitori del resistente) che ne hanno già chiesto il rilascio e che nel comodato di bene immobile, stipulato senza determinazione di termine, la volontà di assoggettare il bene a vincoli d'uso particolarmente gravosi, quali la destinazione a residenza familiare, non può essere presunta ma va positivamente accertata, dovendo, in mancanza, essere adottata la soluzione più favorevole alla sua cessazione (S.C., Sez. 6 - 3, Sentenza n. 24838 del 21/11/2014);
ritenuto di conseguenza che la ricorrente dovrà reperire altra abitazione, non essendovi allo stato elementi per affermare che il contratto abbia contemplato la destinazione del bene a casa familiare;

ritenuto che, pur dovendosi disporre l'affidamento condiviso del figlio minore, la collocazione prevalente dello stesso dovrà essere presso la madre, anche alla luce di quanto emerge dal provvedimento del GIP presso questo Tribunale in data 14/12/2015;
ritenuto che, sulla base della considerazione congiunta dei redditi dichiarati dalle parti e delle partecipazioni societarie del resistente in società con patrimonio immobiliare, il resistente dovrà versare per il mantenimento del figlio € 350,00 mensili (oltre al 50% delle spese straordinarie, mediche non mutuabili e scolastiche, previamente concordate e successivamente documentate) e che analogo contributo dovrà versare in favore della moglie;
ritenuto che le modalità di visita prospettate dalla ricorrente appaiono confacenti al caso

PQM

Autorizza i coniugi a vivere separati;
dispone l'affido condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore ____ con collocazione prevalente presso la madre;
dichiara non luogo a provvedere in ordine all'assegnazione della casa coniugale;
dispone che il padre contribuisca al mantenimento del figlio corrispondendo la somma mensile di € 350,00 oltre rivalutazione e corrisponda nella misura del 50% le spese straordinarie, mediche non mutuabili e scolastiche, previamente concordate e documentate;
dispone che il resistente corrisponda alla ricorrente la somma mensile di € 350,00 oltre rivalutazione;
dispone che il padre possa vedere il minore due pomeriggi alla settimana ed un week-end ogni 15 giorni dal sabato mattina alla domenica sera nonché, ad anni alterni, la vigilia di Natale e il giorno di Natale, tre giorni durante le vacanze invernali e tre giorni durante le vacanze pasquali alternando il giorno di Pasqua e Pasquetta;
dispone altresì che il padre possa tenere il minore due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive;
fissa per il giorno 17/3/2016 ore 9.30 e seguenti l'udienza di comparizione davanti al giudice istruttore, che designa nella persona del dott. ____
assegna al ricorrente termine sino al 20/2/2016 per il deposito in cancelleria di memoria integrativa, che deve avere il contenuto di cui all'articolo 163, terzo comma, numeri 2), 3), 4), 5) e 6), ed al convenuto termine sino a dieci giorni prima dell'udienza per la costituzione in giudizio ai sensi degli articoli 166 e 167, primo e secondo comma, nonché per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio, con l'avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all'articolo 167 e che oltre il termine stesso non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.

Atti al P.M. per il suo intervento.
Si comunichi.
Aosta, 13 gennaio 2016
Il Giudice
dott. Giuseppe Colazingari


 

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