TRIBUNALE DI CATANIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Floriana Gallucci, visto l'art. 281-sexies c.p.c., viste le conclusioni delle parti precisate all'odierna udienza e sentita la discussione orale, pronuncia, all'esito della camera di consiglio, allegandola al verbale di udienza, di cui deve considerarsi parte integrante, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.5899/07 RG previdenza
TRA
L****** G***** ricorrente
e I.N.P.S. (Istituto nazionale Previdenza Sociale) resistente
e Ministero dell'Economia e delle finanze - resistente contumace

OGGETTO: prestazioni in favore degli invalidi civili /assegno invalidità

Svolgimento del processo

Con ricorso ritualmente notificato la ricorrente in epigrafe esponeva di aver presentato domanda di riconoscimento delle prestazioni indicate in oggetto in qualità di invalido civile e che la domanda era stata rigettata non essendo riconosciuta la sussistenza di un grado di invalidità corrispondente a quello prescritto dalla legge.
Dedotto che gli stati patologici denunciati danno diritto alla prestazione negata, sussistendo, altresì, i requisiti socio-economici previsti dalla legge, l'istante ha chiesto l'accertamento del diritto alle prestazioni richieste e la condanna al pagamento dei ratei scaduti, oltre accessori.
Instaurato il contraddittorio, l'INPS si costituiva eccependo l'improcedibilità e l'infondatezza del ricorso.
Il Ministero dell'economia e delle finanze rimaneva contumace.
In assenza di istruttoria, all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa.

Motivazione

Nel merito la domanda è infondata.
Invero, oltre lo stato invalidante, il soggetto interessato, per poter beneficiare dell'assegno di invalidità civile, deve avere: 1) una età compresa tra i diciotto ed i sessantaquattro anni; 2) un reddito annuo non superiore all'importo fissato con cadenza annuale da Decreto del Ministero dell'Interno; 3) e deve essere incollocato al lavoro (invero, solo a far data dal 01.08.2008, ai sensi dell'art.13, L.n.247/2007, tale requisito è stato sostituito dal diverso requisito della inoccupazione dell'invalido).
In particolare, è noto che il combinato disposto dell'art. 416, comma 3, stabilisce tra l'altro che il convenuto in giudizio di primo grado, deve indicare a pena di decadenza i mezzi di prova dei quali intende avvalersi, ed "in particolar modo i documenti che deve contestualmente depositare" (onere probatorio gravante anche sull'attore per il principio di reciprocità fissato dalla Corte Costituzionale con la decisione 14 gennaio 1977 n.13 e dell'art. 437, comma 2, che a sua volta esclude l'ammissione di "nuovi mezzi di prova" in appello, nei quali devono annoverarsi anche i documenti); consegue che "l'omessa indicazione, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, dei documenti e l'omesso deposito degli stessi contestualmente a tale atto, determinano la decadenza del diritto alla produzione dei documenti stessi, salvo che la produzione non sia giustificata dal tempo della loro formazione o dall'evolversi della vicenda processuale successivamente al ricorso ed alla memoria di costituzione (ad esempio a seguito di riconvenzionale o di intervento o chiamata in causa del terzo)" (Cass. SS. UU. 8202/2005).
E' pur vero che la stessa Corte di Cassazione a Sezioni Unite richiamata ha espresso il principio in base al quale, con un opportuno contemperamento del principio dispositivo con le esigenze di ricerca della verità materiale, "allorquando le risultanze di causa offrano significativi dati di indagine, il giudice, ove reputi insufficienti le prove già acquisite, non può limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale di giudizio fondata sul'onere della prova, ma ha il potere dovere di provvedere d'ufficio agli atti istruttori sollecitati da tale materiale ed idonei a superare l'incertezza dei fatti costitutivi dei diritti in contestazione, indipendentemente dal verificarsi di preclusioni o decadenze in danno alle parti" (Cass. Sezioni Unite n.11353 del 17.6.2004).

Nel caso concreto, la ricorrente non ha dimostrato la sussistenza del requisito dell'incollocamento. Va, in proposito, precisato che, per gli invalidi infracinquantenni, "incollocato al lavoro", deve intendersi colui che, essendo iscritto nelle liste di collocamento obbligatorio, non abbia trovato una occupazione compatibile con le sue condizioni psico-fisiche.
Nè può ritenersi che la prova - il cui onere spetta alla parte ricorrente - sia in proposito insufficiente, poichè essa manca del tutto, non offrendo le risultanze di causa significativi dati di indagine, nè potendo attribuirsi valore probatorio alla mera dichiarazione della parte (se così non fosse, ogni allegazione della parte ricorrente nello stesso atto introduttivo del processo dovrebbe essere idonea ad essere valutata come una prova insufficiente) nè, quindi, insorgendo alcuna incertezza del fatto costitutivo del diritto.

Per concludere, in difetto di prova insufficiente e di significativi dati di indagine, in difetto di allegazioni a cura del procuratore della parte ricorrente di circostanze idonee a determinarela rimessione in termini, la mancata allegazione della documentazione utile a cura dello stesso istante contestualmente al ricorso, alla prima udienza di discussione ovvero nel termine concesso dal giudice, costituiscono circostanze idonee impeditive dell'esercizio del potere d'ufficio ex art. 421 c.p.c., anche al fine di garantire la ragionevole durata del processo, riconosciuta come diritto dall'art. 6 della Convenzione europea ed ora espressamente sancita dall'art. 111, comma 2, Cost.
La domanda va, pertanto, rigettata.
Sussistono giusti motivi, per la qualità delle parti e la natura della controversia, per compensare interamente le spese di lite, che vanno comunque liquidate, con la riduzione prevista dall'art. 130 del DPR 30 maggio 2002 n.115, in favore del procuratore della ricorrente, ammessa al patrocinio a spese dello Stato

PQM

Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
- liquida in favore dell'avv. S*****, procuratore di parte ricorrente, la somma di € 450,00 di cui € 150,00 per onorari, oltre iVA e CPA, ponendone il pagamento a carico dell'Erario.
Così deciso in Catania, il 12 luglio 2010.


 

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