REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * *
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
in composizione monocratica, in persona del giudice designato dott. Giulio Corsini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 12804 del ruolo generale dell’anno 2014, vertente
TRA
(a)
– attore opponente –
E
(b)
– convenuta opposta –
OGGETTO: opposizione ex art. 615 c.p.c.
CONCLUSIONI: all’udienza del 30.9.2015 venivano precisate le conclusioni che qui si intendono riportate e trascritte.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione del 9.9.2014, (a) conveniva in giudizio (b) proponendo opposizione avverso l’atto di precetto intimatogli sulla base della sentenza n. 138/1994 emessa dal Tribunale di Palermo per l’importo di € 20.113,30, a titolo di somme arretrate per il contributo al mantenimento della figlia convenuta, relative agli ultimi cinque anni, ovvero dal luglio 2009 al luglio 2014, nella misura di € 18.281,02, oltre ad € 1.132,28 per le spese legali.
Esponeva l’opponente tra l'altro: che la sentenza n. 198/1994 era stata lui notificata, unitamente all’atto di precetto, per la prima volta in data 22.8.2014; che la figlia, ormai maggiorenne, aveva contratto matrimonio con il sig.____, da cui erano nati due figli e con i quali si era trasferita fuori dalla Sicilia; di non avere pagato regolarmente l’assegno di mantenimento in suo favore a partire dal momento in cui era stato reso edotto della circostanza che la figlia aveva creato un nuovo nucleo familiare.
Concludeva, pertanto, chiedendo di accertare la carenza dei presupposti di legge alla base della sentenza n. 138/1994 del Tribunale di Palermo in merito al suo obbligo di provvedere al mantenimento della figlia (b); l’accoglimento dell’opposizione e conseguentemente la dichiarazione dell’inesistenza del diritto della suddetta a chiedere il pagamento dell’assegno; l’inefficacia del titolo esecutivo opposto e l’atto di precetto; l’adozione dei provvedimenti ritenuti congrui; la condanna della controparte alle spese e competenze del giudizio.
Si è costituita in giudizio (b), deducendo tra l’altro: che (a) non aveva mai corrisposto l’assegno di mantenimento di cui era stato onerato al pagamento in virtù della sentenza n. 138/1994; che il precetto traeva il suo fondamento dal recupero delle somme, relative agli ultimi cinque anni, che il padre avrebbe dovuto versare in suo favore; che l’opponente nelle more del ricorso aveva proposto ricorso per la modifica della sentenza nella parte concernente l’obbligo di mantenimento a nei riguardi della figlia; che il ricorso di parte avversa era inammissibile non potendo il giudice pronunciarsi con effetto retroattivo sulle obbligazioni di mantenimento della prole contenute in una sentenza che non era mai stata oggetto di revisione.
Pertanto concludeva chiedendo il rigetto dell’opposizione siccome inammissibile e il rigetto di ogni altra avversa richiesta, col favore delle spese processuali.
Il presente giudizio è stato istruito con le sole produzioni documentali; indi all’udienza del 30 settembre 2015 la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica.

Motivazione

Va innanzitutto evidenziato che l’atto di precetto per cui è causa è stato trasmesso dalla convenuta (b) all’attore (a) per il recupero delle somme (rivalutate secondo gli indici Istat) asseritamente spettanti a titolo di mantenimento per il periodo compreso tra luglio 2009 e luglio 2014, per l’importo di € 18.981,02, oltre alle spese legali per un totale di € 20.113,30. Ciò, in forza della sentenza del Tribunale di Palermo n. 138/94 spedita in forma esecutiva il 13.12.2013.

Ebbene, tale titolo di formazione giudiziale è costituito dalla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra (d) e (a) pronunziata il 7.1.1994 e depositata il 18.1.1994 (all.2, atto di citazione), che nella parte qui rilevante così prevede: “E’ da porre a carico del (a) un assegno mensile di £ 400.000 a titolo di contributo per il mantenimento della minore ((b)), tenendo conto delle accresciute esigenze della stessa, in relazione alla sua crescita e dell’intervenuto deprezzamento della moneta dalla data di separazione ad oggi…fa obbligo al (a) di pagare alla (d) quale contributo per il mantenimento della minore l’assegno mensile di £ 400.000, da rivalutare annualmente secondo indici Istat lavoratori industria”, assegno che a seguito della rivalutazione secondo gli indici Istat ammonta ad € 324,38 (all.2, atto di citazione).

La disposizione dunque prevede in favore di (d) - genitore affidatario esclusivo della figlia (allora) minore (b) - un contributo per il mantenimento a carico dell’altro genitore (a).
Ebbene, deve essere affrontato in via preliminare il profilo rilevabile d’ufficio relativo alla efficacia soggettiva del predetto titolo esecutivo.
Come è noto, pur dopo l’introduzione dell’art. 155 quinquies, I comma, c.c., poi trasfuso nell’art. 337-septies c.c. in virtù del D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 (“Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”), permane la legittimazione del coniuge convivente (definita normalmente “concorrente”,) ad agire iure proprio nei confronti dell’altro genitore, in assenza di un’autonoma richiesta da parte del figlio, per richiedere tanto il rimborso, pro quota, delle spese già sostenute per il mantenimento del figlio stesso, quanto il versamento di un assegno periodico a titolo di contributo per detto mantenimento (Cass., 10 gennaio 2014, n. 359; 24 febbraio 2006, n. 4188). Qualora il genitore convivente proponga tale domanda, dunque, spetta il diritto al contributo nei confronti dell’altro genitore (eventualmente da corrispondere direttamente nelle mani del figlio) che potrà venire meno soltanto qualora il figlio maggiorenne stesso inizi un procedimento ordinario inteso al riconoscimento di quel diritto, in maniera tale da eclissare la legittimazione in capo al genitore convivente (Cass., 24 dicembre 2006, n. 4188; Cass.,16 luglio 1998, n. 6950), nonché salva la facoltà di intervenire nel procedimento relativo alla determinazione e all’attribuzione dell’assegno (Cass., 19 marzo 2012, n. 4296).

Ebbene, con specifico riferimento al caso di specie se certamente (d) è legittimata a fare valere in via esecutiva il proprio diritto consacrato nella sentenza n. 138/1994, oggetto di revisione soltanto nel marzo del 2015 (v. decreto del Tribunale di Palermo depositato all’udienza del 30.9.2015), analogo diritto non sussiste in capo a (b).
La convenuta, infatti, minorenne all’epoca dell’emissione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, divenuta maggiorenne e quindi astrattamente titolare del diritto al mantenimento diretto nei confronti del genitore con lei non convivente, ovvero di (a), non risulta avere mai conseguito alcun titolo esecutivo nei suoi riguardi.
Quanto precede – di per sé decisivo – rende superfluo l’esame degli ulteriori motivi di opposizione.

Sulla base di tutti i suesposti elementi, l’opposizione deve essere pertanto accolta con conseguente declaratoria di cui al dispositivo.
Le spese seguono la soccombenza.

PQM

definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni diversa eccezione e deduzione disattese, il Tribunale in composizione monocratica così provvede:
a) in accoglimento dell’opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta da (a) dichiara che (b) non ha diritto di agire esecutivamente per il recupero dell’importo di € 20.113,30 di cui all’atto di precetto notificato il 22.8.2014;
b) condanna (b) alla refusione in favore (a) delle spese processuali che liquida nella somma di € 4.835,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Palermo, il 14 gennaio 2016.
Il Giudice
dott. Giulio Corsini
Depositata il 22 gennaio 2016


 

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