REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del lavoro, dott.ssa Valeria Di Stefano definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 1715/07 RG promossa da S.C. contro INPS- SCCI s.p.a.- Serit Sicilia s.p.a (contumaci) avente ad oggetto:opposizione a cartella esattoriale,
osserva quanto segue:

Svolgimento del processo

Con ricorso al giudice del lavoro di Catania, depositato in data 26.2.2007 il ricorrente in epigrafe indicato proponeva opposizione avverso la cartella esattoriale n (Omissis) emessa dalla SERIT per conto dell 'INPS notificata in data 22.4.2007 con la quale era stato intimato il pagamento della somma di € 4039,73 a titolo di contributi Lav. Autonomi Agricoli competenza anno 2004 e 2005.

Rilevava che con atto comunicato in data 5.8.1994 l'INPS aveva proceduto alla rettifica d 'ufficio dei dati aziendali comunicati dal ricorrente quale tu titolare di impresa diretto coltivatrice e aveva iscritto
quali coltivatori diretti la moglie e il figlio del ricorrente assumendo che gli stessi collaborassero con il titolare alla conduzione dei fondi.

Eccepiva l'inesistenza del debito per insussistenza dei requisiti di legge necessari per considerare la moglie e il figlio del ricorrente coltivatori diretti. Ed in vero la moglie non era proprietaria dell'azienda e svolgeva attività di casalinga, il figlio era occupato alle dipendenze di terzi. In fattispecie analoga relativa alla impugnativa di cartella esattoriale emessa per altri periodi il tribunale di Catania si era pronunciato annullando la cartella con sentenza n 1338/06, accertando l'inesistenza dei presupposti per l'iscrizione.
Concludeva chiedendo l'annullamento della cartella.

L'lnps, si costituiva rilevando che la moglie e il figlio del ricorrente erano iscritti negli elenchi dei coltivatori diretti a seguito di un accertamento effettuato dai vigili urbani . La sentenza richiamata era stata gravata di appello. La causa è stata discussa oralmente all'odierna udienza sulle conclusioni delle parti e decisa con separata sentenza di cui si è data pubblica lettura.

Motivazione

L'opposizione è fondata per le ragioni di seguito esposte.
Nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale viene promossa l'impugnazione avverso il ruolo, cioè avverso un atto unilaterale stragiudiziale di accertamento dell' esistenza del credito.
Ne deriva che l'ente previdenziale opposto (convenuto in senso formale) è gravato dali' onere della prova dei fatti costitutivi della pretesa ereditaria

L'INPS nel presente giudizio ha dedotto che la moglie e il figlio del ricorrente sono stati iscritti d'ufficio negli elenchi dei coltivatori diretti a seguito di un accertamento dei vigili urbani di Licodia Eubea.

A norma dell'art. 2 L 1966 /9 "È condizione per il diritto all'assicurazione di invalidità e vecchiaia per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni e per quello alla assicurazione di malattia per i coltivatori diretti che l'effettiva prestazione di lavoro del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame. Con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge, il requisito della abitualità nella diretta e manuale coltivazione dei fondi o nell'allevamento e nel governo del bestiame, previsto dagli
articoli l e 2, L. 26 ottobre 1957, n. 1047, e dall'art. l, L. 22 novembre 1954, n. 1136, si ritiene sussistente quando i soggetti indicati nelle suddette norme si dedicano in modo esclusivo o almeno prevalente a tali attività. Per attività prevalente, ai sensi di cui al precedente comma, deve intendersi quella che impegni il coltivatore diretto ed il mezzadro o colono per il maggior periodo di tempo nell'anno e che costituisca per essi la maggior fonte di reddito.
". Il successivo art 3 dispone "Sono esclusi dall'assicurazione i coltivatori diretti, i mezzadri ed i coloni che coltivano fondi per i quali il lavoro occorrente sia inferiore a 104 giornate annue, fermo restando per i mezzadri e i coloni il disposto dell'art. 20 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047".

Poiché l'iscrizione dei familiari quali collaboratori del ricorrente è avvenuta d' ufficio a seguito del richiamato verbale dei vigili urbani, era onere dell' INPS fornire la prova della sussistenza dei requisiti richiesti per tale iscrizione. Tale prova non è stata fornita. L'INPS si è costituito tardivamente. Tuttavia la costituzione quale mandatario di SCCI s.p.a. deve reputarsi tempestiva non essendovi prova della rituale notifica dell'atto introduttivo per l'udienza del10.1.2008. L'unico elemento che emerge dalla documentazione allegata. è l 'iscrizione dei familiari del ricorrente senza alcun accertamento in ordine ai presupposti di fatto relatiyi all 'obbligo di iscrizione.

Va inoltre rilevato che con la sentenza n 1338/06 il tribunale di Catania ha accertato l'insussistenza dell 'obbligo contributivo del ricorrente.

In difetto di prova l'opposizione va accolta. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'INPS.
Poiché la controversia attiene al merito dell 'esistenza del credito va rilevato il difetto di legittimazione passiva della Serit s.p.a. Le spese processuali tra ricorrente e concessionario vanno dichiarate irripetibili.

PQM

Il giudice del lavoro, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 1715/07 RG così statuisce: in accoglimento dell'opposizione dichiara illegittima l 'iscrizione a ruolo dei crediti vantati dall 'INPS con la cartella impugnata n 29320070004707282000 e per l'effetto annulla la detta cartella , condanna l' INPS a rimborsare a parte ricorrente le spese processuali che liquida in € 750,00 oltre IV A e CPA disponendo la distrazione in favore del difensore del ricorrente.
Catania 10.1.2012


 

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