REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICALA Mario - Presidente -
Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere -
Dott. IACOBELLIS Marcello - Consigliere -
Dott. DI BLASI Antonino - Consigliere -
Dott. COSENTINO Antonello - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 13742/2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE- ricorrente -
contro
D.S.A.;- intimato -
avverso la sentenza n. 42/27/2011 della Commissione Tributaria Regionale di PALERMO - Sezione Staccata di MESSINA del 22.9.2010, depositata l'8/04/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/03/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO COSENTINO.

Motivazione

rilevato che, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta:
"L'Agenzia delle entrate ricorre contro il sig. D.S.A. per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, confermando la sentenza di primo grado, ha annullato un avviso di accertamento IVA 2009 giudicandolo illegittimo ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 7, perchè motivato per relationem ad un verbale della Guardia di Finanza non allegato all'avviso stesso.
Il contribuente non si è costituito in questa sede.
Il ricorso si articola su due motivi, riferiti, il primo, al vizio di ultrapetizione e, il secondo, al vizio di violazione di legge (L. n. 212 del 2000, art. 7, e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42).
Con il primo mezzo la ricorrente lamenta che la sentenza gravata, annullando l'atto impositivo per mancata allegazione del PVC di riferimento, si sia pronunciata su questione non dedotta nel giudizio di appello. Al riguardo si osserva che la Commissione Tributaria Regionale, esponendo lo svolgimento del processo, riferisce che già nel ricorso introduttivo il contribuente aveva denunciato l'illegittimità dell'atto impositivo per l'assoluta mancanza di motivazione in quanto sull'avviso si rinviava al PVC (pag. 2, secondo capoverso, della sentenza) e poi che lo stesso contribuente, nella memoria depositata nel giudizio di secondo grado per resistere all'appello dell'Agenzia, aveva reiterato tale doglianza, affermando:
"l'Agenzia non ha riportato alcuna motivazione della pretesa erariale e non ha allegato il PVC richiamato" (pag. 2, penultimo capoverso, della sentenza).
Dalla narrativa dello svolgimento del processo operata nella sentenza gravata emerge dunque che la contestazione della legittimità della motivazione per relationem dell'atto impositivo era stata ritualmente introdotta nel giudizio di secondo grado e, poichè tale narrativa non è stata specificamente contestata nel ricorso per cassazione, il primo mezzo va giudicato infondato.

Fondato appare invece il secondo mezzo di ricorso.
Il giudice di merito ha infatti fondato la propria decisione sull'affermazione in diritto che: Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo dev'essere allegato nell'atto che lo richiama; da tale affermazione la CTR tra la conseguenza che non allegando, all'avviso di accertamento, l'atto a cui ci si riferiva, l'amministrazione finanziaria ha violato l'art. 7, comma 1, prima citato, emanando, quindi, un provvedimento irrimediabilmente viziato.
L'affermazione in diritto su cui poggia la decisione della Commissione Tributaria Regionale è incompleta e, pertanto, nella sua assolutezza, errata. Al riguardo questa Corte ha infatti già chiarito, con la sentenza n. 18073/08, che In tema di motivazione per relationem degli atti d'imposizione tributaria, la L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 1, (cosiddetto Statuto del contribuente), nel prevedere che debba essere allegato all'atto dell'amministrazione finanziaria ogni documento richiamato nella motivazione di esso, non intende certo riferirsi ad atti di cui il contribuente abbia già integrale e legale conoscenza per effetto di precedente notificazione; infatti, un'interpretazione puramente formalistica si porrebbe in contrasto con il criterio ermeneutico che impone di dare alle norme procedurali una lettura che, nell'interesse generale, faccia bensì salva la funzione di garanzia loro propria, limitando al massimo le cause d'invalidità o d'inammissibilità chiaramente irragionevoli.
La regula juris applicabile alla fattispecie non è dunque quella, applicata dal giudice territoriale, della nullità dell'atto impositivo motivato per relationem ad altro atto non allegato, ma quella della legittimità dell'atto impositivo motivato per relationem ad altro atto non allegato ma già conosciuto dal contribuente. La Commissione Tributaria Regionale ha dunque errato nel ritenere nullo l'impugnato avviso di accertamento per il solo fatto che al medesimo non era stato allegato il PVC della Guardia di Finanza richiamato nella motivazione, senza accertare se tale PVC fosse noto al contribuente e, in particolare, senza smentire, in fatto, l'allegazione svolta nell'appello dell'Ufficio (che la stessa sentenza riporta a pagina 2, quarto capoverso) che detto verbale era stato sottoscritto dal contribuente.
Si propone quindi il rigetto del primo mezzo e l'accoglimento del secondo, con cassazione della sentenza gravata e rinvio al giudice territoriale perchè si attenga al principio di diritto della legittimità dell'atto impositivo motivato per relationem ad altro atto non allegato ma già conosciuto dal contribuente".
che il contribuente intimato non si è costituito;
che la relazione è stata notificata alla ricorrente;
che non sono state depositate memorie difensive;
che il Collegio condivide gli argomenti esposti nella relazione;
che, pertanto, si deve accogliere il ricorso e cassare la sentenza gravata, con rinvio della causa ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, che regolerà anche le spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza gravata e rinvia la causa ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, che regolerà anche le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 5 marzo 2014.
Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2014


 

Collabora con DirittoItaliano.com

Vuoi pubblicare i tuoi articoli su DirittoItaliano?

Condividi i tuoi articoli, entra a far parte della nostra redazione.

Copyright © 2020 DirittoItaliano.com, Tutti i diritti riservati.