LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo - Primo Presidente f.f. -
Dott. LUPI Fernando - Presidente Sezione -
Dott. MORELLI Mario Rosario - Consigliere -
Dott. D'ALONZO Michele - Consigliere -
Dott. MERONE Antonio - rel. Consigliere -
Dott. MACIOCE Luigi - Consigliere -
Dott. TOFFOLI Saverio - Consigliere -
Dott. DI CERBO Vincenzo - Consigliere -
Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 11141/2009 proposto da:
M.C.;
- ricorrente -
contro
EQUITALIA GERIT S.P.A.;
- intimata -
avverso la sentenza n. 26/20/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di ROMA, depositata il 19/03/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
21/06/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO MERONE;
udito l'Avvocato Antonella MASTROCOLA per delega dell'avvocato
Stefano D'ACUNTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
IANNELLI Domenico, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Motivazione

FATTO E DIRITTO
L'avv. M.C. ha impugnato - contro la Equitalia Gerit S.p.A., agente della riscossione - un preavviso di fermo di autovettura, dinanzi alla commissione tributaria competente per territorio, eccependo la mancata notifica degli atti presupposti.
La CTP ha accolto il ricorso.
La CTR, poi, accogliendo l'appello dell' agente della riscossione, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, ritenendo la controversia di competenza dell'AGO. L'avv. M. ricorre oggi contro Equitalia Gerit S.p.A., per ottenere la cassazione della sentenza di appello, meglio indicata in epigrafe, nella parte in cui la CTR ha declinato la propria giurisdizione anche in relazione a crediti tributari.
La parte intimata non ha svolto attività difensiva.
Il ricorso è fondato.
Denunciando la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 1, e D.L. n. 248 del 2006, art. 35, comma 26 quinquies, parte ricorrente eccepisce che il credito vantato dall'agente della riscossione non è tutto di origine extratributaria, per cui erroneamente il G.T. si è dichiarato totalmente carente di giurisdizione.
La censura è fondata. La stessa CTR, infatti, riconosce che, almeno in parte.la controversia ha natura tributaria (v. p. 1, punto 1, e p. 4, ultimo cpv., della motivazione) e nonostante tale rilievo ha dichiarato il proprio totale difetto di giurisdizione.
Come eccepisce la parte ricorrente, la giurisdizione per le controversie di natura tributaria che traggono origine, come nella specie, da un atto impositivo (nella specie cartella esattoriale e/o preavviso di fermo) appartengono alla giurisdizione del G.T., secondo quanto prescritto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 2 e 19. Sul punto la giurisprudenza di questa Corte ha già fornito chiare e condivise indicazioni (v. Cass. SS. UU. 10672/2009, 11087/2010).
Conseguentemente, il ricorso deve essere accolto,via sentenza impugnata va cassata nella parte in cui la CTR ha declinato la giurisdizione anche in relazione alle controversie di natura tributaria, con rinvio della causa alla CTR del Lazio, altra sezione, per la trattazione del merito e per la liquidazione delle spese di questa fase.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione a quanto accolto e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio.
Così deciso in Roma, il 21 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2011


 

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