UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace di Torre Annunziata dott.ssa Giovanna CELLINI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 17701/2016 R.G.A.C.
TRA
V.G.
OPPONENTE
E
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI NAPOLI, III AREA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica in Napoli, alla Piazza del Plebiscito
OPPOSTO CONTUMACE

OGGETTO: opposizione ex art. 22 e 23 legge n. 689/1981
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 07.03.2018.

Svolgimento del processo

Come da atti e verbali di causa ai sensi dell'art. 45, comma 17° Legge n. 69/2009 che ha modificato l'art. 132, comma II°, n.4) c.p.c.

Motivazione

Preliminarmente, va preso atto della mancata collaborazione dell'opposta P.A. - nella fattispecie dell'Ufficio Territoriale del Governo di Napoli - il quale non ha ottemperato all'obbligo di esibizione degli atti relativi alla sanzione amministrativa impugnata, in particolare dell'ordinanza-ingiunzione prot. n.____, emessa dall'Ufficio Territoriale di Governo di Napoli in data 05.10.2016 a firma del Vice Prefetto di Napoli, dott.ssa ______ - e notificata in data 18.11.2016.

Orbene, occorre, innanzitutto, evidenziare che, nel giudizio di opposizione che ci occupa, si verifica una sorta di inversione dell'onere della prova a carico dell'Amministrazione convenuta (attore in senso sostanziale del giudizio), la quale quindi, nel caso di specie, non ha potuto controbattere alle tesi difensive del ricorrente (convenuto in senso sostanziale), fornendo la prova della validità e della fondatezza degli atti che erano alla base delle sue pretese creditorie.
Ed invero, vale la pena di aggiungere che, a seguito dell'opposizione, il Giudice ha il potere-dovere di verificare la legittimità formale e sostanziale della pretesa sanzionatoria dell'Amministrazione, controllandone l'intrinseco fondamento, sia sul piano dell'esistenza storica dei fatti e della loro riferibilità all'opponente, sia sul piano della qualificazione giuridica.

L'art. 18, 2° comma della L. n. 689/1981 prevede che l'ordinanza ingiunzione debba essere motivata; si tratta di un elemento dell'atto amministrativo la cui indicazione mira a consentire l'esatta comprensione -da parte dell'interessato- della violazione addebitatagli e della sanzione applicata, così da rendere esplicito il percorso logico seguito dall'Amministrazione onde consentire al cittadino un'adeguata tutela in sede giurisdizionale.
A sua volta, l'art. 3 della Legge n. 241 del 1990 prevede l'obbligo di motivazione di tutti gli atti amministrativi, salve alcune eccezioni; secondo tale legge la motivazione "deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria".
Un problema specifico è quello che riguarda il caso in cui il trasgressore abbia fatto pervenire scritti difensivi all'amministrazione; in tal caso ci si chiede se la mancata motivazione specifica su tali deduzioni e difese sia sanzionabile come vizio dell'atto.
In buona sostanza, ci si chiede se la P.A. abbia I'obbligo, motivando, di esplicitare perché abbia ritenuto di disattendere le doglianze del cittadino.
A parere del giudicante, tale obbligo è preciso e, quindi, indefettibile, alla luce di un'interpretazione che pare maggiormente consona allo spirito della legge del 1990, sebbene comporti il rischio di eccessi formalistici (Cass. 24.11.1990, n. 11332).
Anche la mancata audizione ex art 18 comporta come conseguenza I'illegittimità per vizio di violazione di legge (Cass. 02.11.1998, n.10911; Cass. 07.10.1996, n. 8758), e ciò in quanto si tratta di una forma primitiva di contraddittorio all'interno del procedimento amministrativo.
Una parte della giurisprudenza ritiene che la conseguenza sarebbe in realtà l'inesistenza dell'atto con conseguente rilevabilità d'ufficio del vizio al di là delle specifiche doglianze del ricorrente.

Preliminarmente, va preso atto della mancata collaborazione da parte dell'organo accertatore il quale non ha ottemperato all'obbligo di esibizione degli atti relativi alla sanzione amministrativa impugnata, in particolare del verbale di accertamento n._____ del 16.02.2016, consentendo così al giudicante di acquisire ulteriori dati in merito all'opposizione de quo.

L'opposizione è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
Nel caso di specie, abbiamo, in primo luogo, rilevato che, in occasione della violazione al CdS rilevata dagli agenti della Polizia Stradale di Napoli a carico del conducente dell'autovettura tg._____ è mancata la contestazione immediata della stessa al trasgressore.
Solo successivamente, in data 18.03.2016 avvenne, a mezzo posta, la notifica del relativo verbale di accertamento al proprietario del suddetto veicolo, responsabile in solido.
Si osserva che l'art. 201 del vigente Codice della Strada (D.L.vo n. 285/92) stabilisce in linea generale che, in case di mancata contestazione immediata della violazione, è necessario che nel relativo verbale notificato al trasgressore (o al responsabile in solido), siano indicate le ragioni per le quali non sia stata possibile la contestazione immediata; se invece ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 201, comma 1° bis del CdS e dall'art. 384 D.P.R, n. 495/92, nel verbale notificato deve essere espressamente richiamata tale ipotesi per giustificare la mancata contestazione immediata.
Secondo un costante e consolidato orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione -condiviso dal giudicante, la omessa indicazione nel verbale di contestazione notificato dei motivi che hanno impedito la contestazione immediata o l'omessa indicazione del fatto che l'ipotesi rientri in una delle fattispecie astratte previste dall'art. 201, comma 1° bis del D. L.vo n. 285/92 e dall'art. 384 del D.P.R. n. 495/92, rende illegittimo il verbale nonché la conseguente irrogazione della sanzione e tutti i successivi atti del procedimento (Cass. Civ. n. 9502/02; n. 13774/02; n. 16420/02).
Ebbene, nel caso di specie, trattandosi di violazione accertata tramite cd. "autovelox", risulta comunque violato il dettato normativo di cui agli artt. 384 e 385 D.P.R n. 495/1992.
In particolare, I'art. 384, che individua i casi di impossibilità della contestazione immediata, prevede alla lett. e) "accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari (art. 384)".
Ai sensi del successivo art. 385, "qualora la contestazione, nelle ipotesi di cui all'art. 384, non abbia potuto avere luogo all'atto dell'accertamento della violazione, l'organo accertatore compila il verbale... specificando i motivi per i quali non è stato possibile
procedere alla contestazione immediata.

Orbene, nel verbale di contestazione notificato al ricorrente, in epoca successiva all'accertamento dell'infrazione, non viene fatta menzione dei motivi che giustificavano tale mancata contestazione immediata, in virtù del richiamo al combinato disposto dell'art. 201, comma 1° bis del Cds e dell'art. 384 del Regolamento di attuazione.
Tale carenza priva l'atto redatto dagli agenti della Polizia Stradale di Napoli di un essenziale elemento formale, pregiudicando, in tal modo, il concreto esercizio del diritto alla difesa dello stesso ricorrente.
Sta di fatto che il verbale di contravvenzione impugnato è, dunque, illegittimo proprio per la violazione del combinato disposto degli artt. 201, comma 1° bis del CdS, 384 e 385 del Regolamento di Attuazione (D.P.R. n. 495/92).

Anche per quanto concerne la contestazione sulla mancanza della taratura dell'apparecchiatura utilizzata, l'opposizione è fondata e merita di essere accolta per i seguenti motivi.
In assenza di idonea procedura di taratura, il funzionamento di qualsiasi apparecchiatura elettronica risulta assolutamente inattendibile e non idoneo a provare la fondatezza dell'accertamento amministrativo.
L'operazione di taratura - cosi come definita nella norma UNI 30012 al punto 3.23 - è necessaria in quanto costituisce l'unico metodo con cui si può assicurare la riferibilità a campioni nazionali legalmente riconosciuti, ed in conseguenza anche l'unico metodo per verificare l'eventuale presenza di errori sistematici rispetto a detti campioni, sia presenti al momento della consegna dello strumento da parte del fabbricante, in intervenuti successivamente, durante l'uso.
In tema di taratura, la legge n. 273/91 individua specifici istituti metrologici nazionali (IMP): Istituto di Metrologia ____ del CNR, Istituto elettrotecnico nazionale ______ ed ________, ciascuno dei quali, nel proprio campo di competenze, così come definite dalla legge, realizza e conserva i campioni nazionali delle varie grandezze metrologiche, individuati nel D.M. 30 novembre 1993, n.591, e dissemina le unità del
Sistema internazionale (SI) con essi realizzate direttamente o tramite centri di taratura convenzionati di idonea valenza tecnica ed organizzativa, denominati dagli IMP "Centri di taratura del Servizio di taratura in Italia (SIT)". La taratura dell'apparecchiatura deve essere certificata da appositi centri SIT come previsto dalla legge n. 273/1991. Infatti, solo tali centri sono autorizzati al rilascio di un apposito Certificato di taratura che deve contenere tutta una serie di dati, tassativamente individuati, secondo le norme UNI 30012.
II Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (Direzione Generale della Motorizzazione) con decreto n. 1122/2005, nel confermare I'approvazione del dispositivo rilevatore di velocità Autovelox 104/C2, ha disposto che lo stesso deve periodicamente essere sottoposto ad accertamenti di efficienze e funzionalità. L'art. 4 del citato decreto fa obbligo agli agenti che utilizzano il predetto dispositivo stradale di effettuare le citate verifiche periodiche di taratura, secondo quanto previsto peraltro dal manuale di istruzioni depositato presso il Ministero con un intervallo non superiore ad un anno.
Anche il Ministero dell'lnterno ha imposto l'obbligo di un controllo periodico finalizzato alla taratura per i Modelli 104/C2 utilizzati, anche in modalità automatica.


Infine, con la direttiva datata 21.08.2009 indirizzata a tutti i Prefetti, il Ministro dell'Interno Maroni ha disciplinato l'uso degli strumenti di misurazione della velocità affidando I controlli esclusivamente alla Polizia,
Obiettivi primari individuati dal Ministro sono: il diritto ad informazioni chiave per gli automobilisti e pianificazione dei servizi di controllo della velocità.
A tale scopo, ai Prefetti viene affidato il compito di monitorare il fenomeno dell'eccesso di velocità, causa della maggior parte degli incidenti stradali, e di pianificare le attività di controllo in modo che rappresentino uno strumento reale di prevenzione e non solo uno strumento per fare cassa. Spetta quindi ai Prefetti il compito di disciplinare l'utilizzo degli autovelox.
Altra novità di rilievo è che la gestione delle apparecchiature è affidata solo agli operatori di Polizia, con esclusione dell'appalto dei servizi di accertamento a società private.
Previsti inoltre controlli periodici sulla funzionalità degli apparecchi e le modalità di segnalazione della presenza delle postazioni di controllo, con divieto di appostamenti di pattuglie nascoste.

Orbene, per le ragioni suddette, il giudice - anche in ossequio al principio sancito dall'art. 23, comma 12° della Legge n. 689/81- ritiene l'opposizione in oggetto fondata e, pertanto, la accoglie, annullando l'ordinanza-ingiunzione impugnata.
La condanna alle spese, che si liquidano come in dispositivo, segue la soccombenza.

PQM

Il Giudice di Pace di Torre Annunziata dott.ssa Giovanna Cellini, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) accoglie l'opposizione proposta da ____;
2) _____, nella qualità di legale rapp.te p.t. della ______, con il ricorso depositato in data 14.12.2016 e, per l'effetto, annulla l'ordinanza-ingiunzione prot. n.________, emessa dall'Ufficio Territoriale di Governo di Napoli in data 5.10.2016 e notificata in data 18.11.2016 ed ogni altro atto prodromico e/o consequenziale ad essa;
3) condanna, infine, l'UFFICIO TERRITORIALE DI GOVERNO DI NAPOLI, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese del presente procedimento che liquida complessivamente in Euro 600,00, di cui Euro 300,00 per onorari, Euro 200,00 per diritti ed Euro 100,00 per spese di giudizio, oltre IVA e CPA, con attribuzione all'avv. ___ dichiaratosi antistatario.
Così deciso, in Torre Annunziata il 07 marzo 2018.
Il Giudice di Pace
Dott.ssa Giovanna Cellini
Depositato in Cancelleria oggi 13 giugno 2018


 

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