REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace di Trecastagni, avv. Silvana Li Voti, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.47/11 R.G.A.C.
TRA
A.V. rappresentato e difeso dall'avv. Orazio Esposito -attore-
CONTRO
F.S. -convenuto-
Oggetto: condannatorio
Precisate le conclusioni come da verbale e note autorizzate in atti all'udienza del 20.09.11 la causa veniva posta in decisione

Svolgimento del processo

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione per l'udienza del 5.4.11 l'attore conveniva in giudizio F.S. per ivi sentirlo condannare al pagamento della somma di € 3.592,31 oltre eventuali interessi e spese.
A sostegno delle proprie ragioni riferiva che gli era stato notificato dall'Ufficio di Catania dell'Agenzia delle Entrate avviso di accertamento per il periodo d'imposta 2004, a seguito di controllo incrociato, per n.200 giornate lavorative presso la ditta F., non dichiarate nel modello 730/2005 e che, in conseguenza di tale atto, la Serit Sicilia S.p.A. gli aveva notificato la cartella esattoriale n.29320100013694566 intimandogli il pagamento del suddetto importo.
Non avendo mai prestato alcuna attività lavorativa alle dipendenze della ditta F. e, avendo constatato che questa nel 770 del 2004 aveva dichiarato la prestazione di 200 giornate lavorative da parte dell'A., diffidava formalmente a mezzo raccomandata il convenuto alla corresponsione della somma necessaria per la cancellazione del ruolo portato dalla citata cartella esattoriale, oltre interessi e spese, senza peraltro ricevere alcun riscontro.
Si costituiva ritualmente il F.contestando ogni addebito di responsabilità sulla scorta della dichiarazione sostitutiva del 20.08.2009 nella quale aveva confermato che l'Augusta aveva lavorato alle dipendenze della sua ditta dal 14.1.2003 al 30.03.2003 per 60 giornate lavorative, mentre nessuna attività era stata da lui prestata nel 2004 e ritenendo l'accaduto conseguenza del comportamento omissivo adottato dallo stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 c.c.
Su concorde richiesta delle parti la causa veniva rinviata al fine di consentire loro di esaminare la possibilità di una risoluzione transattiva e, all'esito negativo dei tentativi in proposito, sulle conclusioni su epigrafate, la si poneva in decisione

Motivazione

MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attrice è fondata in fatto e in diritto e come tale merita pieno accoglimento.
Dalla documentazione prodotta risulta in maniera inequivocabile che l'attore si è prontamente attivato per far si che l'atto di accertamento dell'Agenzia delle Entrate venisse annullato in via di autotutela, avvisando tempestivamente il convenuto di avere ricevuto l'atto di accertamento nel quale gli si contestava un reddito maggiore di quello dichiarato per l'anno 2004 in forza di 200 ore lavorative erroneamente riportate dalla ditta convenuta nel proprio 770 per lo stesso periodo.
Per contro il F. si è limitato a sottoscrivere una semplice dichiarazione in cui ammetteva che "il lavoratore A. V. non ha prestato alcuna giornata lavorativa presso la propria ditta nel 2004" e, pur riconoscendo di aver detratto dalle imposte dovute un costo in realtà non sostenuto, non provvedeva a presentare la dovuta dichiarazione integrativa del 770, unico strumento idoneo a sanare l'errore commesso e, pertanto, a consentire all'Agenzia delle Entrate di effettuare uno sgravio in autotutela.
E' infatti espressamente sancito dall'art. 2, comma 8 del D.P.R. n.322/1998, che le dichiarazioni dei redditi possono essere integrate per correggere errori od omissioni mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo quanto stabilito dall'art. 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo dimposta cui si riferisce la dichiarazione, per correggere errori od omissioni cui consegua un maggior debito d'imposta e fatta salva l'applicazione delle sanzioni.
Nella fattispecie in esame quindi l'ordinaria diligenza e la correttezza richiesta dall'ordinamento giuridico imponevano al convenuto l'obbligo di presentare tale dichiarazione integrativa entro e non oltre il 31 dicembre 2009.
Nè il convenuto può legittimamente ribaltare sull'attore il difetto di diligenza ai sensi dell'art. 1227 c.c. per non avere esercitato il diritto di difesa nel processo tributario.
La giurisprudenza di legittimità ha infatti da tempo e in modo univoco escluso che la diligenza richiesta dall'art. 1227, comma 2, possa imporre al danneggiato attività particolarmente gravose, quale è per l'appunto l'avvio di un'azione giudiziaria.
In particolare la Suprema Corte anche di recente ha stabilito che "l'obbligo di diligenza gravante sul creditore, tendendo a circoscrivere il danno derivante dall'altrui inadempimento entro i limiti che rappresentino una diretta conseguenza dell'altrui colpa, non comprende anche l'obbligo di esplicare una straordinaria o gravosa attività, nella forma di un facere non corrispondente all'id quod plerumque accidit. Il comportamento operoso richiesto al creditore, improntato all'ordinaria diligenza, non ricomprende per sua stessa definizione, attività tali da comportare sacrifici, esborsi o assunzioni di rischi, quale può essere l'esperimento di un'azione giudiziaria, sia essa di cognizione o esecutiva, che rappresenta esplicazione di una mera facoltà, dall'esito non certo" (Cass. Civ. Sez. I 5 maggio 2010 n.10895).
E' documentalmente riscontrabile che il comportamento dell'attore è stato diligente, corretto ed idoneo ad escludere una sua qualsivoglia responsabilità ex art. 1227 c.c., avendo egli tempestivamente avvisato il F. delle conseguenze dannose dell'erronea dichiarazione ed avendolo posto, con largo anticipo rispetto alla scadenza, nella condizione di porvi rimedio.
Alla luce delle superiori considerazioni il onvenuto va pertanto condannato al pagamento della somma di € 3.592,31 oltre interessi.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

Il Giudice di pace, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da A.V nei confronti di F. S., condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attore, della somma di € 3.592,31 oltre interessi per le causali esposte in parte motiva e alla rifusione delle spese processuali che liquida in € 1500 per competenze ed onorario oltre agli accordi di legge.
Così deciso in Trecastagni il 22.10.2011


 

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