REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico - Presidente -
Dott. SAMBITO Maria G.C. - rel. Consigliere -
Dott. BOTTA Raffaele - Consigliere -
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi - Consigliere -
Dott. TERRUSI Francesco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza

sul ricorso 7576-2007 proposto da:
R.E., elettivamente domiciliato in ROMA VIA A. FARNESE 7, presso lo studio dell'avvocato BERLIRI CLAUDIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato DANZA ANNA RITA con procura notarile del Not. Dr. SCARDOVI MARIA CHIARA in CESENA rep. n. 126604 del 16/02/2007; - ricorrente -
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE _____; - intimato -
sul ricorso 11388-2007 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - controricorrente e ricorrente incidentale -

contro
R.E., elettivamente domiciliato in ROMA VIA A. FARNESE 7, presso lo studio dell'avvocato BERLIRI CLAUDIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato DANZA ANNA RITA con procura nel ricorso principale; - controricorrente incidentale -

avverso la sentenza n. 190/2005 della COMM.TRIB.REG. di BOLOGNA, depositata il 16/01/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/12/2013 dal Consigliere Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO;
udito per il ricorrente l'Avvocato MELCHIONNA delega Avvocato BERLIRI che ha chiesto l'accoglimento;
udito per il controricorrente l'Avvocato GALLUZZO che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento del ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL CORE Sergio che ha concluso per l'accoglimento del 2^ motivo del ricorso, assorbiti altri del principale, assorbito incidentale.

Svolgimento del processo

L'Agenzia delle Entrate di Cesena notificò ad R.E. un avviso d'accertamento per Irpef ed Ilor relative all'anno 1997, richiamando un pvc della Guardia di Finanza, notificato in pari data e redatto, all'esito dell'accesso presso la ditta del contribuente, sulla base di rapporti bancari a lui riconducibili, acquisiti in sede penale. Il proposto ricorso fu parzialmente accolto in prime cure, e la decisione, impugnata da entrambe le parti, fu riformata in appello con la sentenza indicata in epigrafe, avverso la quale, hanno proposto ricorso, in via principale, il contribuente ed, in via incidentale, l'Agenzia delle Entrate. Il contribuente ha depositato controricorso al ricorso incidentale.

Motivazione

1. Col secondo motivo del ricorso principale, che va esaminato con priorità perchè a carattere più liquido, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7 e art. 24 Cost., sostenendo che, nel ritenere derogabile il termine dilatorio di sessanta giorni tra la notifica del pv di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo e la notifica dell'avviso d'accertamento, la CTR non ha considerato che la norma vieta all'Amministrazione di emettere l'atto impositivo prima della scadenza del termine, salvo il caso di "particolare e motivata urgenza", nella specie, non ricorrente, e che la relativa inosservanza non può che inficiare l'accertamento, essendo volta a tutelare il diritto alla difesa del contribuente.

2. Il motivo è fondato.
3. Le Sezioni Unite della Corte, chiamate a comporre il contrasto esistente in giurisprudenza circa le conseguenze del mancato rispetto del termine di cui alla menzionato art. 12 dello Statuto del contribuente, con la sentenza n. 18184 del 2013 hanno affermato il seguente principio: "In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, la L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7, deve essere interpretato nel senso che l'inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l'emanazione dell'avviso di accertamento - termine decorrente dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un'ispezione o una verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività, della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni - determina di per sè, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, la illegittimità dell'atto impositivo emesso ante tempus, poichè detto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, il quale costituisce primaria espressione dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente ed è diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva. Il vizio invalidante non consiste nella mera omessa enunciazione nell'atto dei motivi di urgenza che ne hanno determinato l'emissione anticipata, bensì nell'effettiva assenza di detto requisito (esonerativo dall'osservanza del termine), la cui ricorrenza, nella concreta fattispecie e all'epoca di tale emissione, deve essere provata dall'Ufficio".

4. A tale stregua, non essendo state neppure allegate specifiche ragioni d'urgenza, esonerative dall'osservanza del termine, la ritenuta legittimità dell'atto impositivo non è conforme a diritto, non essendo rilevante che era in scadenza il termine di decadenza di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, per la rettifica relativa all'Iva per lo stesso d'imposta, come affermato in seno al controricorso, senza dire che tale circostanza non chiarisce, comunque, le ragioni per le quali l'Ufficio non si è tempestivamente attivato, onde rispettare il termine dilatorio in esame e così consentire il doveroso dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, e che, opinando con l'Amministrazione, si verrebbero a convalidare, in via generalizzata, tutti gli atti in scadenza, in contrasto col principio, sopra enunciato, secondo cui il requisito dell'urgenza deve esser riferito alla concreta fattispecie e, cioè, al singolo rapporto tributario controverso.
5. L'impugnata sentenza va, in conclusione, cassata, restando assorbito l'esame degli altri due motivi del ricorso principale - con cui si denuncia vizio di motivazione e violazione di legge - e del ricorso incidentale - con cui si censura la riduzione dei maggiori redditi accertati dei presunti afferenti maggiori costi -, e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con l'accoglimento del ricorso introduttivo.
6. Le spese del giudizio vanno interamente compensate tra le parti, essendosi la giurisprudenza formata in epoca successiva alla proposizione del ricorso.

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso principale, assorbiti gli altri ed il ricorso incidentale, cassa e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo. Spese compensate.
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2014


 

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