REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Seconda Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania , dott. Giuseppe Di Benedetto, all’udienza del 15/02/2019, ha pronunciato, ex artt. 429 e 445 bis u.c. c.p.c., la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al N.R.G. 12485/2015 avente a oggetto opposizione avverso avviso di addebito,
promosso da
G. S., rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata in foglio separato allegato al ricorso introduttivo, dall’avv. Esposito Orazio Stefano (C.F. SPSRST77T15C351X);
- opponente -
contro
I.N.P.S. (Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale), in persona del suo presidente pro tempore, anche quale mandatario della SCCI S.p.A. – Società per la Cartolarizzazione dei crediti INPS, rappresentato e difeso dall’avv. Angelo Di Mauro (C.F. DMRNGL52H10C351K );
- opposti -

Motivazione

1. Premessa.
Con l’odierno ricorso, depositato il 28.12.2015, l’odierno opponente ha promosso impugnazione avverso l’avviso di addebito n. 593 2015 0004892523, avente a oggetto contributi a percentuale eccedenti il minimale, derivanti da accertamento unificato dell’Agenzia delle entrate relativo all’anno 2011.
Con memoria depositata il 2.11.2017, si sono costituiti l’INPS e la SCCI S.p.A. contestando la fondatezza della pretesa avversaria.
All'udienza odierna le parti presenti hanno discusso la causa come da verbale e all'esito, ritenuta la stessa matura per la decisione, viene pronunciata la presente sentenza ai sensi dell’art. 429 co. 1 c.p.c.

2. Legittimazione passiva e tempestività.
Preliminarmente, va affermata la legittimazione passiva dell’Inps, considerato che, indipendentemente dal soggetto che ha proceduto alla iscrizione a ruolo, il predetto Ente è comunque il soggetto creditore dei contributi e somme aggiuntive pretesi con gli avvisi di addebito opposti.
Conseguentemente, vanno rigettate le richieste formulate nella memoria difensiva, con cui l’ente previdenziale ha chiesto di chiamare in giudizio l’Agenzia delle Entrate.
Sempre in via preliminare, va ritenuta la tempestività dell’opposizione ex art. 24 co. 5 D.lgs. 46/1999, considerato che l’avviso di addebito è stato notificato in data 23.11.2015 (siccome incontestato tra le parti e risultante dall'estratto informatico riprodotto nella memoria difensiva dell’Inps) e il presente ricorso è stato depositato telematicamente il 28.12.2015.

3. Merito.
Nel merito, il ricorso è fondato e va pertanto accolto.
Nella fattispecie in esame è pacifico tra le parti e risulta dalla documentazione in atti che l’avviso di addebito opposto trae origine dall'accertamento n. TYS01S3000358- 2014 dell’Agenzia delle Entrate; parimenti è incontestato tra le parti e risulta dalla documentazione in atti che il ricorrente ha impugnato il detto avviso di accertamento innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Catania (in data 15.12.2014 – cfr. doc. nn. 2 e 3 di parte opponente), prima dell’emissione dell’avviso di addebito impugnato formato il 23.10.2015 (cfr. doc. n. 1 di parte opponente).

Ciò posto, l’opponente ha espressamente eccepito la illegittimità dell’avviso di addebito opposto per violazione dell’art. 24 co. 3 D.lgs. 46/1999, a tenore del quale “….. Se l’accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti l’autorità giudiziaria, l’iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice”.
Ne risulta, pertanto, la violazione dell’art. 24 co. 3 D.lgs. 46/1999, cui appaiono pienamente riferibili le allegazioni e deduzioni effettuate dal ricorrente nell'atto introduttivo.

Nella specie, occorre ribadire che, prima dell’emissione dell’ avviso di addebito impugnato (formato il 23.10.2015), il ricorrente aveva già impugnato con ricorso alla Commissione Tributaria l’accertamento effettuato dall'Agenzia delle Entrate e posto a fondamento dell’avviso di addebito opposto (ricorso depositato il 15.12.2014).
Tale impugnazione costituisce un impedimento legale alla iscrizione a ruolo del credito contributivo scaturente dall'accertamento, con la conseguenza che la stessa, essendo comunque stata eseguita, va considerata illegittima e annullata, e ciò a prescindere dall'eventuale esito del giudizio tributario.

Al riguardo, la più recente giurisprudenza della Suprema Corte ha precisato che “In tema di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali, l'art. 24, comma 3, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, che prevede la non iscrivibilità a ruolo del credito previdenziale sino a quando non vi sia il provvedimento esecutivo del giudice, qualora l'accertamento su cui la pretesa creditoria si fonda sia impugnato davanti all'autorità giudiziaria, va interpretato nel senso che l'accertamento, cui la norma si riferisce, non è solo quello eseguito dall'ente previdenziale, ma anche quello operato da altro ufficio pubblico come l'Agenzia delle entrate, né è necessario, ai fini della non iscrivibilità a ruolo, che, in quest'ultima ipotesi, l'INPS sia messo a conoscenza dell'impugnazione dell'accertamento innanzi al giudice tributario” (cfr. C. Cass. 8379/2014; C. Cass. 4032/2016).
Orbene, considerato che l’avviso di addebito opposto è stato formato e notificato successivamente alla proposizione del ricorso giudiziario avverso l’accertamento de quo e che non è documentato alcun provvedimento esecutivo del giudice antecedente a tale data, il predetto avviso di addebito è illegittimo per violazione dell’art. 24 co. 3 D.lgs. 46/1999.
Va, in conseguenza, annullato l’avviso di addebito impugnato.

4. Spese.
Tenuto conto dell’evoluzione giurisprudenziale sul punto e della consequenzialità dell’opposizione rispetto all’accertamento tributario, le spese di lite possono compensarsi in ragione della metà; la restante parte segue la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, liquidata come in dispositivo, va posta a carico di parte resistente e distratte in favore del procuratore di parte ricorrente.

PQM

Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
dichiara illegittimo l’avviso di addebito impugnato, che per l’effetto annulla;
condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente-opponente e in ragione della metà, delle spese processuali, che si liquidano nell’intero in complessivi € 1.775,00, per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge, disponendone la distrazione in favore dell’avv. Orazio Stefano Esposito; compensa la restante parte.
Catania, 15 febbraio 2019
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto

Il presente provvedimento è stato redatto sotto le mie cure dal M.O.T. Dott.ssa Silvia Maria Spina.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto


 

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