REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice Maria Paola Sanghez , ha emesso la seguente
SENTENZA
Resa, ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c., nella causa civile, iscritta al n. 148/13 R.G.Trib.
TRA
(Omissis) s.r.l.u., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore,
Rappresentata e difesa dagli avv.ti Biagio Maci e Bruno Maviglia, giusta mandato a margine dell' atto di citazione, procuratori domiciliatari
- attrice -
CONTRO
(Omissis) s.r.l in persona del suo legale rappresentante pro-tempore
Rappresentata e difesa dagli avv.ti (Omissis) giusta procura generale alle liti rilasciata in data 30.4.2014, quest'ultima procuratore domiciliatario,
- convenuta -

Svolgimento del processo

Con atto cli citazione ritualmente notificato la società (Omissis) s.r.l.u., ìn persona del suo legale rappresentante pro-tempore promuoveva azione di accertamento negativo del credito conveniva, innanzi al Giudice di Pace di Casarano , la (Omissis) s.r.l. in persona del suo legale rappresentante pro tempore.
La causa veniva iscritta a ruolo ed all 'udienza del 9.10.2012 si costituiva tempestivamente in giudizio la società convenuta, la quale spiegava domanda riconvenzionale per la somma di€. 5.097,92 ed in via pregiudiziale chiedeva che la causa fosse rimessa innanzi al Tribunale di Lecce sezione distaccata di Casarano, competente per valore in virtù della spiegata domanda riconvenzionale.
Stante l'avvenuta costituzione in udienza della convenuta, il Giudice di Pace Avv. Cosimo Rochira, rinviava l'udienz.a per consentire alla società attrice di poter meglio esaminare la comparsa di costituzione e risposta e per le eventuali controdeduzioni.
All'udienza del 8.11.2012 la società attrice impugnava, contestava e controdeduceva in merito a quanto asserito nella comparsa di costituzione e risposta, disconoscendo formalmente tutta la documentazione prodotta dalla società convenuta e depositando altresi n.2 visure della C.C.l.A.A. di Lecce riguardanti la (Omissis).
A conclusione dell'udienza, il Giudice di Pace di Casarano Avv. Cosimo Rochira, si dichiarava incompetente con propria ordinanza assegnando 90 giorni per la riassunzione della causa davanti al Tribunale di Casarano ritenuto competente per valore.
La causa veniva riassunta innanzi al Tribunale di Lecce sede di Casarano dalla (Omissis) s.r.l.u. e si costituiva la (Omissis) s.r.l..
Instauratosi il contraddittorio tra le parti la causa veniva istruita con produzione di documenti e l'espletamento di prove orali e all'udienza del 15.9.2015, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c. all'udienz.a del 12.10.2015 con termine per il deposito di note conclusive.
In quest,'ultima udienza, all'esito della discussione orale, il giudice ha deciso con sentenza letta in udienza.

Motivazione

Ritiene il decidente che la domanda di accertamento negativo del credito proposta dall'attrice sia fondata e che, pertanto, debba essere accolta, mentre la domanda riconvenzionale della convenuta debba essere rigettata.
Osserva il Giudice che nell'azione di accertamento negativo di un credito, relativamente all'onere della prova, la regola generale prevede che qualora l'attore proponga domanda di accertamento negativo di un diritto del convenuto e questo ultimo non si limiti a chiedere il rigetto della pretesa avversaria, ma formuli, a sua volta, domanda riconvenzionale per conseguire il riconoscimento del diritto negato da controparte, ambedue le parti hanno l'onere di provare le rispettive e contrapposte pretese, restando soccombente chi non assolva tale onere.

Nel caso in esame l'attore ha dimostrato documentalmente (vedi visure in atti) che la società (Omissis) s.r.l.u. il cui legale rappresentante è (Omissis) non è la D.C. s.r.l. in liquidazione dove, tra l'altro il nome di D.L.G. non compare neanche tra i soci.
La E.G. s.r.l.u. ha come socio unico la E. s.r.l. della cui compagine sociale la convenuta ritiene faccia parte D.L.G. ma tale affermazione è rimasta priva di qualsiasi riscontro documentale.
La società attrice ha dimostrato documentalmente con l 'assegno non trasferibile tratto sulla Banca Unicredit di €.562,35 che con la prova testimoniale (teste C.D.)
che i rapporti commerciali intercorsi con la A.L.I.S. s.r.l. furono solo due e, al contempo, furono onorati.
Ha altresì dimostrato con il teste C. che le fatture furono contestate verbalmente ed immediatamente all'agente dì zona della ALIS s.r.l. C. G. e, successivamente con fax del 13.2.2012 alla sede legale dì Milano. A tal proposito osserva il giudicante che il numero di fax ***** corrisponde al fax della sede legale di Milano della A.L.I.S. s.r.l. come si evince dalla documentazione in atti ( lettere e fatture inviate da tale società).
Per contro la società convenuta ha prodotto delle fatture conformi agli originali e la cui conformità non si evince da chi sia stata apposta.
Inoltre la società convenuta ha sostenuto che fosse stata la stessa E.G s.r.l.u. a "rilevare" le bombole fomite dalla stessa convenuta alla D.L.C s.r.l. ed a prova di ciò, produce una fotocopia quasi illeggibile di un fax.
Appare singolare a questo giudicante che dalla contraddittoria prova orale fornita dalla convenuta (il teste C. che ha sostenuto di essere stato il rappresentante di zona della A.L.I.S. s. r.l. sia nell'anno 2011 che negli anni successivi, circostanza smentita dall'altro teste M.V. il quale invece sostiene che il rappresentante di zona in quel periodo fosse C.G.), però i due testi concordano nel riconoscere la copia illeggibile di un fax senza spedizione né ricezione come prova dell'accettazione da pane della E.G. s.r.Lu. delle bombole già detenute dalla D.L.C. s.r.l..
Alla luce dell'emersa contraddittorietà della prova di parte convenuta ritiene il giudice che le testimonianze rese dai testi C., e M. non siano pienamente attendibili e,
pertanto, la domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta essendo rimasta sfornita di prova certa deve essere rigettata.
Costituisce giurisprudenza consolidata che : "In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'ari. 2697 c.c., l'onere di provare i falli costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolàre del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo". Tribunale Torre Annunziata, 14/04/2014, n. 1591. Ed ancora : "A i sensi del/ 'art. 2697 e.e., colui che prende l 'iniziativa di introdurre il giudizio è gravato del/ 'onere di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento; tuttavia l'attore in accertamento negativo non fa valere il diritto oggetto de/l 'accertamento giudiziale, ma, al contrario, ne postula l'inesistenza, ed è invece il convenuto che virtualmente o concretamente fa valere tale diritto, essendo la parte contro interessata rispetro all 'azione di accertamento negativo". Tribunale Arezzo, sez. lav., 20/03/2014, n. 133.
Alla luce di siffatte considerazioni ritiene il giudice che la domanda di accertamento negativo del credito proposta dalla società E.G. s.r.Lu. in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, debba essere accolta, mentre la domanda riconvenzionale spiegata dalla società A.L.I.S. s.r.l.; in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, debba essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

li Tribunale di Lecce, in persona del giudice Maria Paola Saoghez definitivamente decidendo sulla domanda proposta dalla società (omissis) s.r.l.u., in persona del suo legale rappresentante pro-tempQre, nei confronti della società (Omissis) s.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore:
1) accoglie la domanda di accertamento negativo del credito proposta dalla società attrice dichiarando che la stessa non è debitrice della somma di €.5.097,92 nei confronti della (Omissis) srl per le motivazioni di cui in premessa ;
2) rigetta la domanda riconvenzionale spiegata da (Omissis) srl per i motivi di cui in premessa ;
3) per l'effetto, condanna (Omissis) s.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio che si Liquidano in €.2.300,00, oltre €.200,00 per spese, ed oltre alle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Lecce, 12.10.2015


 

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