REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPPI Aniello - Presidente -
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere -
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere -
Dott. CATENA Rossella - Consigliere -
Dott. DEMARCHI ALBENGO P. - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
I.F.;
B.P.;
avverso la sentenza n. 1015/2012 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del 18/12/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 25/11/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO;
Il Procuratore generale della Corte di cassazione, Dott. IZZO Gioacchino, ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per B. per prescrizione e il rigetto per I.
Per la ricorrente B.P. è presente l'Avvocato Pintus, anche in sost. Avv. Dedola, che insiste per l'accoglimento dei ricorsi.

Svolgimento del processo

1. I.F. e B.P., imputati di reati fallimentari, sono stati ritenuti dal tribunale di Cagliari responsabili rispettivamente di bancarotta fraudolenta patrimoniale e semplice documentale I. e di bancarotta fraudolenta e semplice documentale la B.
2. La Corte d'appello di Cagliari, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha assolto la B. dal reato di bancarotta fraudolenta documentale, rideterminando la pena in mesi 4 di reclusione, ed ha escluso la recidiva nei confronti di I., ritenendo prevalenti le già concesse attenuanti generiche e rideterminando per quest'ultimo la pena in anni 2 e mesi 6 di reclusione.

3. Contro la sentenza di appello propone ricorso per cassazione il difensore di I. per i seguenti motivi:
a. erronea applicazione dell'art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e), del codice di procedura penale, per l'assenza di indicazione delle ragioni per le quali il giudice ha ritenuto non attendibili le prove contrarie, limitandosi ad affermare che le censure della difesa erano generiche, non contenendo alcuno spunto per il quale si dovesse concludere che la consulenza citata contenesse argomenti convincenti in senso favorevole alla difesa.
b. Inosservanza dell'art. 223, art. 216, comma 1, n. 1, art. 219, commi 1 e 2, art. 224, art. 217, comma 2, della L. Fall.; carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, nonchè travisamento della prova, nella parte in cui la Corte d'appello nega credibilità alla tesi dell'imputato; si sostiene nel ricorso che le spese estranee all'oggetto sociale, in quanto rappresentanti solo il 2% del valore della produzione totale, non siano state idonee a causare il fallimento e ad arrecare pregiudizio agli interessi dei creditori. Si contesta poi la sussistenza del dolo, prescindendo da ogni indagine sul punto.

4. Contro la sentenza di appello propone ricorso per cassazione anche il difensore di B. per i seguenti motivi:
a. erronea applicazione dell'art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e), per l'assenza di indicazione delle ragioni per le quali il giudice ha ritenuto non attendibili le prove contrarie, limitandosi ad affermare che le censure della difesa erano generiche.
b. Inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 217 e 224 L. Fall.; contraddittorietà, carenza o manifesta illogicità della motivazione, nonchè travisamento della prova; si contesta in particolare la contraddittorietà della motivazione laddove ha contestato, da un lato, la mancata trascrizione dei verbali di approvazione dei bilanci 2005 e 2006 nel libro dei verbali delle assemblee e dall'altro ha affermato che il bilancio 2006 non è stato depositato. Contesta poi che le irregolarità contabili abbiano impedito la ricostruzione del patrimonio e degli affari sociali e che le voci del libro inventari non necessariamente devono essere indicate in dettaglio.

Motivazione

1. Il ricorso di I. è infondato; il primo motivo è inammissibile, dato che, come già rilevato dalla stessa Corte, l'appello, sul punto, era generico (veniva citata la consulenza, dicendo che era una delle prove che riscontravano, insieme ai testimoni della difesa, la tesi difensiva, ma senza alcun approfondimento). In tema di ricorso per cassazione, non costituisce causa di annullamento della sentenza impugnata il mancato esame di un motivo di appello che, per la sua assoluta indeterminatezza e genericità, doveva essere dichiarato inammissibile (sez. 6, 07 aprile 2009, n. 17891).

2. Il secondo motivo è infondato, non essendo rilevante il fatto che le spese estranee fossero solo il 2% del valore della produzione, emergendo dalla sentenza, peraltro, che si trattò di spese non certo modeste. Sul rapporto di causalità, il ricorso non solo è assolutamente generico, ma è pure privo di specificità, non indicando se sul punto era stata proposta una specifica censura con l'atto di appello.

3. Per il resto, il ricorso è generico e contiene censure di merito, senza che si evidenzino precisi ed insuperabili vizi logici. Quanto al dedotto travisamento, esso non viene indicato in modo specifico ed in ogni caso si deve tener conto della giurisprudenza di questa Corte in ordine alla deduzione di tale vizio in caso di doppia pronuncia conforme (Cassazione penale, sez. 2, 28 maggio 2008, n. 25883; sez. 4, n. 20395 del 10 febbraio 2009; Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009, Buraschi, Rv. 243636).

4. Anche il ricorso della B. non può essere accolto; il primo motivo è uguale al primo motivo di I. e per gli stessi motivi va respinto.

5. Quanto al secondo, motivo - con il quale si deduce contraddittorietà della motivazione laddove ha contestato, da un lato, la mancata trascrizione dei verbali di approvazione dei bilanci 2005 e 2006 nel libro dei verbali delle assemblee e dall'altro ha affermato che il bilancio 2006 non è stato depositato - non si vede proprio dove sia la contraddittorietà, atteso che un bilancio può essere approvato ed annotato nei verbali dell'assemblea e non depositato presso il registro delle imprese; il fatto, poi, che il bilancio del 2005 sia stato depositato, nulla toglie alla mancata annotazione nel libro dell'impresa e, soprattutto, non interferisce con le omissioni relative al bilancio del 2006.

6. Circa il fatto che le irregolarità contabili abbiano o meno impedito la ricostruzione del patrimonio e degli affari sociali, la questione è del tutto irrilevante, atteso che in appello la B. è stata ritenuta responsabile del solo reato di bancarotta semplice, che non richiede, nei suoi presupposti oggettivi, la impossibilità di ricostruzione del patrimonio sociale. Trattasi, infatti, di disposizione prevista per il solo articolo 216 della legge fallimentare. Del pari irrilevante è il fatto che le scritture fossero tenute in modo sostanzialmente completo - affermazione, peraltro, della sola ricorrente e non certo della Corte d'appello - atteso che la legge, trattandosi di reato di pericolo, punisce anche le irregolarità formali: Il delitto di bancarotta semplice (art. 217 L. Fall.) è reato di pericolo presunto e consiste nel mero inadempimento di un precetto formale (il comportamento imposto all'imprenditore dall'art. 2214 cod. civ.), integrando un reato di mera condotta, che si realizza anche quando non si verifichi, in concreto, danno per i creditori (v. Sez. 5, n. 20911 del 19/04/2011, Gaiero, Rv. 250407).

7. Quanto, infine, alle voci del libro inventari, il ricorso è infondato laddove si sostiene che non necessariamente devono essere indicate in dettaglio; ed invero, Integra il reato di bancarotta semplice documentale l'imprenditore che tenga in modo sintetico il libro degli inventari, tale da non esprimere in maniera analitica i singoli elementi patrimoniali, rendendo necessario, ai fini della loro ricostruzione, il ricorso al libro giornale ed al mastro dei conti (Sez. 5, n. 39482 del 27/06/2013 - dep. 24/09/2013, Mittica ed altro, Rv. 256324). Per il resto, il motivo contiene censure di merito, anche in ordine all'elemento soggettivo, che sono inammissibili in cassazione, a fronte di un provvedimento adeguatamente motivato. Quanto al dedotto travisamento della prova, infine, va richiamato quanto affermato in relazione al ricorso di I. in ordine alla mancata specificazione di tale travisamento ed alla limitata deducibilità in caso di doppia conforme.

8. Non vi è, infine, prescrizione di alcun reato, dovendosi tener conto di una sospensione di 7 mesi e giorni 15 in appello (rinvio per adesione all'astensione degli avvocati), che da sola porta il termine prescrizionale più prossimo a data successiva alla presente udienza.

9. Ne consegue che entrambi i ricorsi devono essere rigettati; ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.

PQM

Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 25 novembre 2015.
Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2016


 

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