TRIBUNALE DI PALERMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del G.O.T. Dott. Davide Romeo, della III Sezione Civile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.15183 del Ruolo Generale affari contenziosi civili dell'anno 2007 vertente
TRA
M. F. e M. A. -attori-
e
Poste Italiane S.p.a. - convenuto -
e
U. N. -terzo chiamato in causa contumace -

Motivazione

(ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 132 c.p.c. E 118, disp. Att. c.p.c., come novellati dalla L. n.69/2009)
Invocando la responsabilità di Poste Italiane S.p.a. Per non aver adottato le opportune e necessarie cautele e precauzioni procedurali atte ad impedire da parte di ignoti il fraudolento prelievo dal proprio conto corrente, della somma di € 5.320,00, M.F e M.A hanno chiesto la condanna in solido di detta società al rimborso in loro favore della somma de qua, oltre interessi legali e rivalutazione dal giorno del prelievo al soddisfo, oltre al risarcimento dei danni esistenziali da determinarsi in via equitativa.
Costituitasi in giudizio, in persona del legale rappresentante pro tempore, Poste Italiane S.p.a. Ha chiesto il rigetto delle domande ex adverso proposte, invocando nella specie la responsabilità degli attori per non aver custodito i codici personali in dispregio alle condizioni contrattuali del servizio Banco Posta on line. Ha altresì chiesto dichiarare in ogni caso obbligato verso gli attori soltanto U. N., beneficiario dell'operazione on line di pastagiro di € 5.320,00 effettuata sul conto corrente intestato al M. e alla M., e in via subordinata, ove accertata la responsabilità di Poste Italiane, dichiarare il diritto della stessa di rivalersi nei confronti di U. N. e, conseguentemente, condannare quest'ultimo a tenere indenne la società da qualunque somma fosse condannata a pagare in favore di parte attrice.
Sulla base di tali ultime deduzioni, gli odierni attori sono stati autorizzati a chiamare in giudizio U. N., del quale hanno chiesto la condanna in solido con Poste Italiane S.p.a. al suindicato rimborso e al risarcimento dei danni esistenziali patiti.
U.N. è rimasto contumace.
Ciò premesso, la domanda attorea non risulta meritevole di accoglimento.
Non può, innanzitutto, ritenersi nella specie sussistente una responsabilità della società convenuta in punto di mancata adozione di opportune cautele procedurali atte ad impedire il prelievo della somma di € 5.320,00 dal conto corrente degli attori mediante operazione on line di postagiro disconosciuta da questi ultimi.
Dallo stralcio prodotto in atti delle condizioni contrattuali afferenti l'apertura in favore del M. e della M di conto corrente Bancoposta (condizioni che costoro hanno dichiarato mediante apposita sottoscrizione di aver ricevuto, come risulta dalla copia di contratto allegata al fascicolo della società), e segnatamente dall'art. 2 della sezione G Servizio BancoPosta on line, emerge, difatti, come Poste Italiane S.p.a. abbia previsto per l'accesso all'utilizzo del suindicato servizio un sistema di sicurezza caratterizzato da quattro strumenti di riconoscimento (identificativo utente, password, PIN, codice di attivazione) "che è interesse del correntista mantenere riservati". Sotto tale ultimo profilo, ancor più specificamente nel foglio informativo afferente il servizio di BancoPosta online prodotto dagli attori (e da costoro ricevuto come evidenzia la sottoscrizione nella copia di contratto allegata nel fascicolo della società convenuta) si legge nella parte relativa ai "Principali rischi (generici o specifici) del servizio" che "il Cliente è responsabile della custodia e dell'utilizzo corretto dell'identificativo utente, della parola chiave, del codice di attivazione, del codice dispositivo segreto e della cifra di controllo che costituiscono la chiave di accesso al servizio stesso e la mancanza di precauzioni da parte del titolare nel mantenere segreti tali codici può determinare il rischio di accessi illeciti al servizio e di operazioni fraudolente sul conto da parte di terzi".
Unitamente ai superiori elementi deve poi tenersi conto della prospettazione offerta da Poste Italiane S.p.a. (invero non contestata da parte avversa) circa l'effettivo verificarsi nella specie di una frode informatica del c.d. Pishing, ossia di quella tecnica di social engineering (ingegneria sociale) consistente nella creazione e nell'uso di e-mail e siti web ideati in modo da ingenerare confusione con quelli di istituzioni finanziarie e/o governative allo scopo di raggirare gli utenti e carpire loro informazioni finanziarie e/o governative allo scopo di raggirare gli utenti e carpire loro informazioni personali per accedere a servizi di home banking o al proprio numero di carta di credito e compiere atti dispositivi comportanti un depauperamento patrimoniale.
Alla luce di quanto sopra esposto e delle risultanze documentali in atti, non si ritiene, altresì, possa ravvisarsi una responsabilità di Poste Italiane S.p.a. nascente dalla violazione di un obbligo contrattuale, nella specie insussistente, quale quello di tenere indenne il cliente da aggressioni, attuate anche nelle forme della frode informatica, alle somme dallo stesso depositate; nè può invocarsi una violazione degli artt. 15 e 31 del D. Lgs. n. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), attesa oltretutto la mancata dimostrazione da parte degli attori del fatto che il danno degli stessi patito fosse stato cagionato da Poste Italiane per effetto del trattamento dei dati personali.
D'altro canto va evidenziato come nel caso in esame la società convenuta si sia limitata ad eseguire, in conformità alle prescrizioni contrattuali, l'ordine di trasferimento della somma di € 5.320,00 posto in essere mediante l'utilizzo dei codici personali del M. e della M., tale da far presumere a buon titolo a Poste Italiane che lo stesso ordine provenisse effettivamente dagli attori.
Per quanto attiene alla posizione di U. N., risulta ex actis che questi è stato il beneficiario della somma suindicata, di guisa che, a fronte della (non contestata) prospettazione offerta da parte attrice in punto di disconoscimento dell'operazione on line di postagiro di € 5.320,00 effettuata sul proprio conto corrente, devono ritenersi, in difetto di qualsivoglia eccezione e/o prova di segno contrario da parte dell'U., stante la sua contumacia, integrati gli estremi dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c.
Conseguentemente, U. N. Va condannato al pagamento in favore di M. F e M. A alla somma di € 5.320,00, oltre interessi al saggio legale dalla data della domanda (dovendosi presumete, in difetto di prova contraria, la buona fede dell'accipiens).
Per quanto attiene poi alla chiesta svalutazione monetaria, mette conto evidenziare che essa va riconosciuta in tema di indebito oggettivo qualora sussita il presupposto dell'obbligazione risarcitoria fondata sulla colpa del debitore e sempre che sia fornita la prova del pregiudizio patrimoniale subio. Parte attrice non ha, però, assolto all'onere probatorio su di essa gravante, sicchè detta domanda va rigettata, non costituendo la ricezione dell'indebito pagamento di per sè idoneo elemento presuntivo della sussistenza di un maggior danno risarcibile ex art. 1224, 2° comma c.c.
In ordine alla domanda attorea di risarcimento del danno esistenziale patito, deve osservarsi che detta domanda risulta proposta sulla base di un'allegazione, appena adombrata in citazione e nei successivi scritti difensivi, talmente stringata e generica da risultare inidonea ad attivare un seruio percorso valutativo ai fini, appunto, di una tutela risarcitoria. Da ciò consegue il rigetto della stessa.
U. N deve, altresì, rimborsare agli attori le spese sostenute in giudizio – e liquidate in dispositivo – che tra le parti vanno, invece, compensate, sussistenndone giusti motivi in relazione alla novità e peculiarità delle questioni trattate.

PQM

Il G.O.T. in funzione di giudice di Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando, nella contumacia di U. N, sulle domande proposte da M. F e M. A con atto di citazione notificato in data 26.10.07/23.06.08, così provvede:
- condanna U. N al pagamento in favore degli attori della somma di € 5.320,00, oltre interessi al saggio legale dalla data della domanda sino all'effettivo soddisfo;
- condanna U. N alla rifusione in favore degli attori delle spese processuali, che liquida in complessivi e 2.000,00 di cui € 800,00 per esborsi e diritti, € 1.200,00 per onorari, oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A., come per legge;
- rigetta ogni altra domanda;
- dichiara interamente compensate tra le altre parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Palermo in data 10.01.2011
Il GOT
Dott Davide Romeo.


 

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