REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA SEZIONE 8
riunita con l'intervento dei Signori:
BARBARO CARMELO Presidente
MARCIANO' PAOLO Relatore
MEDICI AMILCARE Giudice

ha emesso la seguente
SENTENZA
-sul ricorso n. 3441/2017
depositato il 28/07/2017
- avverso AvvISO DI LIQUIDAZIONE no 20121T00028000/2017
REC.CREDITO.IMP 2012
contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE REGGIO CALABRIA
VIA DEl PLUTINO, 4 89100 REGGIO DI CALABRIA
proposto dai ricorrenti:
O. A. S.
difeso da:
A. F. R.
difeso da:
M. M.

Svolgimento del processo

Con ricorso tempestivamente notificato la sig.ra O. A. S., rappresentata e difesa come in atti, propone ricorso avverso l'avviso di liquidazione n.20121T00028000 emesso dall'Agenzia delle Entrate ufficio di Locri e dalla stessa notificato in data 2.03.2017.
Eccepisce, in via preliminare l'illegittimità dell'atto perché sottoscritto da soggetto non opportunamente delegato nonché l'insussistenza del presupposto impositivo atteso che a seguito della vendita dell'immobile effettuata prima dei cinque anni aveva provveduto ad acquistare un terreno destinato alla costruzione di un appartamento che, entro un anno dalla cessione aveva adibito ad abitazione principale, per cui ne chiedeva l'annullamento.

Si costituiva in giudizio l'Ufficio delle Entrate il quale, con proprie controdeduzioni, confermava la legittimità del proprio operato, in quanto conforme a precise disposizioni di legge, e chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso.

L'odierna udienza di discussione del ricorso viene tenuta in pubblica udienza come da verbale in atti.

Motivazione

La Commissione rileva , dagli atti causa, che la controversia trae origine dalla opposizione dell'avviso di liquidazione emesso per il recupero della maggiore IVA dovuta a seguito della intervenuta decadenza delle agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa previste dal DPR n.131/86.
Con l'odierno gravame parte ricorrente censura, in via preliminare, l'invalidità dell'accertamento per giuridica inesistenza e/o nullità insanabile per difetto di legittimazione
del soggetto sottoscrittore.
Contesta, infatti, l'assenza della legittimazione del funzionario che ha sottoscritto l'avviso di accertamento in quanto non sarebbero esplicitati i presupposti e le condizioni della "delega" atteso che ai sensi dell'art.42 del DPR n.600/73, l'avviso di accertamento deve essere sottoscritto, a pena di nullità, dal capo dell'Ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva, da lui delegato, in possesso, quest'ultimo, della nona qualifica funzionale (CASS. n.14626/2000 e n.10513/2008).
Il motivo è infondato e non può essere accolto.
Nel caso di specie, osserva la Commissione, l'atto di accertamento impugnato è stato sottoscritto dal funzionario Domenico Talia, appartenente alla c.d. "carriera direttiva", sulla base di regolare e motivata delega nominativa.
Osserva la Commissione, che non vi sarebbe prova in atti che questi sia stato a ciò validamente delegato né che, pur in possesso di delega, ricopra la posizione funzionale più elevata, nell'ambito dell'Ufficio recando, l'atto, un riferimento generico alla sussistenza della delega ("firma su delega del Direttore Provinciale (Claudia Cimini") e nessuna informazione circa la qualifica formalmente posseduta dal sottoscrittore del provvedimento, così come non sono state evidenziate, da parte del ricorrente, ragioni di illegittimità dell'atto impugnato che siano direttamente conseguenti dalla disfunzione organizzativa che è stata sanzionata dalla recente sentenza della Corte Costituzionale n.37/15.
A tal proposito si può richiamare la giurisprudenza amministrativa che ha ritenuto che "l'annullamento dell'atto di nomina di un organo non travolge la generalità degli atti da questo compiuti ma solo quelli riguardo ai quali l'illegittimità della costituzione dell'organo sia stata dedotta come motivo di invalidità derivata mediante un rituale ricorso.
Non si verte, quindi, nell'ambito nozionale della caducazione, ma piuttosto dell'invalidità derivata ad effetto viziante che risulta parzialmente funzionale anche all'esigenza di salvaguardia dell'atto adottato dal funzionario di fatto, e dunque ai principi di conservazione dei valori giuridici e di tutela dell'affidamento" (TAR Roma, III, 14.02.2006 n.1037).
Infine anche dagli orientamenti giurisprudenziali in materia tributaria sembra doversi ritenere la necessità della conservazione degli effetti degli atti d'imposta.
Infatti conduce a tale conclusione l'analisi dei principi elaborati in tema di riscossione delle imposte sui redditi laddove si ritiene che l'omessa sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, la cui esistenza non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo (da ultimo Cass. Civ. Sez. Trib. n.25773/14).
Nel caso di specie, non essendo dubbia l'appartenenza del funzionario sottoscrittore dell'accertamento all'organizzazione dell'Ufficio, nè il possesso da parte sua di una qualifica idonea ad impegnarne la volontà con effetti esterni, la riferibilità dell'accertamento impugnato all'Amministrazione finanziaria è certa e come tale comporta la conservazione dei suoi effetti.

Quanto al merito si rende necessari evidenziare che la sig.ra O., insieme al marito O. G., acquistava, con atto stipulato il 20.01.2012, per notar Federico, e registrato il 25.01.2012, un immobile beneficiando delle agevolazioni fiscali "prima casa" e, ancora non decorsi i cinque anni previsti dalla legge per potere effettuarne la vendita, con atto del 25.08.2015, registrato il successivo 22.09.2015, alienavano detto bene provvedendo all'acquisto di un terreno con atto registrato il 16.01.2016 al fine di costruire la propria casa di abitazione.
Presentavano domanda per ottenere il permesso di costruire che il Comune di Caulonia rilasciava il 29.07.2016 tale da consentire l'inizio dei lavori di costruzione comunicati il successivo 2.08.2016 e proseguiti con il completamento dell'abitazione le cui fase venivano dettagliatamente descritte nella relazione tecnica allegata al fascicolo di causa.
L'art.69, comma 3 della legge n.342/2000 stabilisce che si ha diritto ai benefici, goduti in fase di acquisto di un immobile da adibire a propria abitazione principale, anche nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato, proceda ad altro acquisto con la medesima destinazione.
Orbene la ricorrente, successivamente alla vendita della propria abitazione principale, procedeva al successivo "acquisto" di altro immobile, nella specie un terreno, su cui costruire la propria abitazione principale.
L'ufficio pone l'attenzione e motiva l'avvenuta revoca delle agevolazioni proprio con riferimento che "non è di per se sufficiente l'acquisto entro un anno del terreno, richiedendosi a tal fine che entro l'anno dall'alienazione venga ad esistenza il fabbricato destinato ad abitazione principale".
Di conseguenza per conservare l'agevolazione è necessario che entro il termine di un anno il beneficiario non solo acquisti il terreno ma che sullo stesso realizzi un fabbricato non di lusso da adibire ad abitazione principale.
L'Agenzia delle Entrate ha precisato che l'acquisto di un terreno edificabile non comporta la decadenza dall'agevolazione prima casa solo nel caso che entro un anno dal suo acquisto venga ad esistere il fabbricato abitativo al rustico e che entro il termine triennale di decadenza, il fabbricato stesso sia destinato a costituire l'abitazione principale dell'acquirente.
Sul punto la Corte di Cassazione con la sentenza n.13550/16 ha specificato che il concetto di acquisto comprende anche il caso di costruzione su un'area di proprietà di una nuova abitazione da adibire ad abitazione principale (v. Cass. n.13291/11 e 24253/15) a nulla rilevando che il terreno su cui avviene l'edificazione della "nuova" prima casa fosse già di proprietà del contribuente o sia stato acquistato dopo l'alienazione infraquinquennale atteso che il solo elemento rilevante è il perfezionamento dell'acquisto (a titolo originario) entro l'anno dall'alienazione.
Quanto sopra porta a ritenere che, sussistendo tutte le condizioni previste, così come innanzi evidenziate, spetta alla ricorrente l'agevolazione richiesta per l'immobile illegittimamente revocata.
Data la peculiarità della controversia si reputa sussistano giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio.

PQM

Accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato.
Spese integralmente compensate.
Così deciso in Reggio Calabria il 2.04.2019
Depositata in segreteria il 22 luglio 2019


 

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