REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario - Presidente -
Dott. ARMANO Uliana - Consigliere -
Dott. FRASCA Raffaele - Consigliere -
Dott. SCARANO Luigi Alessandro - Consigliere -
Dott. RUBINO Lina - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 15945/2014 proposto da:
MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro
D.P.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NOMENTANA 574, presso lo studio dell'avvocato MARIA ZAIRA LO BUGLIO, rappresentata e difesa dall'avvocato LUCANIA Anna Maria, giusta mandato a margine del controricorso;
- controricorrente -
e contro
CARIGE ASSICURAZIONI SPA (GIA' LEVANTE NORDITALIA ASS. SPA);
- intimato -
avverso la sentenza n. 576/2014 della CORTE D'APPELLO di PALERMO del 18/12/2013, depositata il 05/04/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/07/2015 dal Consigliere Relatore Dott. LINA RUBINO.

Motivazione

E' stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

1. "I coniugi D.P.A. e P.M., nella qualità di genitori esercenti la potestà sulla figlia minore D.P. S., convenivano in giudizio il Ministero della Pubblica Istruzione per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti dalla minore allorchè cadeva all'interno dell'istituto scolastico ____ da lei frequentato, ferendosi il labbro e lesionandosi due denti. Veniva chiamata in causa la Levante Norditalia Ass.ni s.p.a. quale compagnia assicuratrice della scuola elementare frequentata dalla minore.

2. La domanda risarcitoria veniva rigettata dal Tribunale di Palermo ma accolta dalla Corte d'Appello con la sentenza n. 576 del 2014 qui impugnata, che affermava la responsabilità contrattuale del Ministero e lo condannava in solido con la compagnia di assicurazioni a risarcire i danni.

3. Ha proposto un motivo di ricorso per cassazione il M.I.U.R., resiste la D.P.S. con controricorso.

4. Con l'unico suo motivo di ricorso, il Ministero deduce che la sentenza impugnata sia incorsa nella violazione dell'art. 1218 c.c., in combinato disposto con l'art. 2697 c.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Sostiene il ricorrente:
- che la corte d'appello ha accertato che l'infortunio alla bambina sia occorso a scuola, all'interno di una classe e durante l'orario scolastico, e tanto le è bastato per ritenere responsabile il Ministero ex art. 1218 c.c., non avendo l'amministrazione per contro fornito la prova liberatoria che l'evento fosse stato determinato da causa non imputabile nè alla scuola nè all'insegnante;
- che in tal modo la corte ha errato nella individuazione stessa della prestazione dovuta dal Ministero, interpretando l'obbligazione a suo carico come se consistesse nella obbligazione di evitare il verificarsi di qualsiasi evento lesivo, ovvero come se fosse una obbligazione di risultato, mentre si tratterebbe di una obbligazione di mezzi, essendo gli istituti scolastici tenuti a svolgere una attività di custodia e di sorveglianza;
- che l'amministrazione scolastica può essere chiamata a rispondere solo qualora non abbia svolto diligentemente la propria attività di custodia e sorveglianza;
- che la prova liberatoria da fornire per andare esente da responsabilità non consiste nell'individuare la causa non imputabile nè alla scuola nè all'insegnante, ma nel provare di aver svolto diligentemente la propria attività di custodia e sorveglianza.

5. Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c., in quanto appare destinato ad essere rigettato per manifesta infondatezza.

6. Il punto centrale della motivazione della corte d'appello, più volte richiamato dal ricorrente, è il seguente: "Alla constatazione della mancata ricostruzione della causa e delle modalità dell'incidente segue necessariamente il rilievo che l'Amministrazione scolastica non ha ottemperato all'onere, posto a proprio carico, di dimostrare che il danno è stato determinato da un evento non imputabile nè alla scuola nè all'insegnante. E poichè è invece pacifico che la caduta è avvenuta a scuola (e durante l'orario scolastico) ne consegue, ex art. 1218 c.c., la responsabilità dell'Amministrazione scolastica".
La corte d'appello ha fatto corretta applicazione del principio di diritto già più volte fissato da questa Corte: con sentenza n. 8067 del 2007 si è affermato che "In tema di responsabilità dei soggetti obbligati alla sorveglianza di minori, nel caso di danno cagionato dall'alunno a se stesso, sia che si invochi la presunzione di responsabilità posta dall'art. 2048 c.c., comma 2, sia che si configuri la responsabilità come di natura contrattuale, la ripartizione dell'onere della prova non muta, poichè il regime probatorio desumibile dall'art. 1218 c.c., impone che, mentre l'attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull'altra parte incombe l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile all'obbligata"; di recente, questa Sezione in fattispecie analoga ha avuto modo di affermare che: "Presupposto della responsabilità dell'insegnante per il danno subito dall'allievo, nonchè fondamento del dovere di vigilanza sul medesimo, è la circostanza che costui gli sia stato affidato, sicchè chi agisce per ottenere il risarcimento deve dimostrare che l'evento dannoso si è verificato nel tempo in cui l'alunno era sottoposto alla vigilanza dell'insegnante, restando indifferente che venga invocata la responsabilità contrattuale per negligente adempimento dell'obbligo di sorveglianza o la responsabilità extracontrattuale per omissione delle cautele necessarie - suggerite dall'ordinaria prudenza, in relazione alle specifiche circostanze di tempo e di luogo - affinchè, fosse salvaguardata l'incolumità dei discenti minori.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la responsabilità dell'istituto scolastico con riguardo all'infortunio subito da una minore dopo l'usata di scuola, allorchè, mentre era seduta sul parapetto della scala dell'edificio scolastico, era caduta all'indietro, in seguito alla spinta di un compagno)" (Cass. n. 3081 del 2015).

L'accertamento della responsabilità dell'istituto scolastico per i danni alla persona riportati da un allievo all'interno dell'istituto presuppone quindi la prova del fatto, ovvero del verificarsi del fatto dannoso, e del nesso causale tra esso e il soggetto responsabile, ovvero che l'infortunio si sia verificato all'interno dell'edificio scolastico, durante l'orario scolastico, ovvero quando il minore era sotto la responsabilità dell'istituto e degli insegnanti. L'accertamento della precisa dinamica del fatto, ovvero del luogo esatto in cui esso si è verificato e delle modalità dell'accaduto, può consentire all'istituto di fornire la prova liberatoria (ipotizzabile qualora il danno sia derivato da un gesto inconsulto dell'alunno o di altro alunno, non prevedibile nè evitabile neppure a mezzo della presenza costante e attenta di un insegnante o del personale scolastico). Nel caso di specie, la dinamica precisa non è stata accertata (è comunque emerso dalle prove testimoniali, come riportato dalla sentenza di appello, che l'infortunio si sia verificato in classe). Ne consegue che, essendo stati accertati i primi due presupposti, fondanti la responsabilità dell'istituto, e non avendo lo stesso fornito la prova liberatoria, correttamente il Ministero è stato condannato a risarcire il danno alla minore.
Si aggiunga che non risulta neppure, dalla lettura della sentenza impugnata, che mezzi di prova in tal senso fossero stati richiesti dal Ministero e non ammessi, o che essi fossero stati ammessi, espletati e non considerati, e neppure il Ministero fa riferimento, in ricorso, alle modalità con le quali sarebbero stati espletati nel caso concreto i suoi obblighi di sorveglianza e custodia e sul motivo per il quale l'accadimento - del cui verificarsi all'interno della struttura scolastica ed addirittura in classe durante l'orario scolastico nessuno discute - al di fuori della sfera di controllo dell'istituto e pertanto ad esso non imputabile.

7. La decisione impugnata resiste, in definitiva, alle critiche formulate da parte ricorrente".

8. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione stessa.
In conclusione il ricorso va rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il Ministero ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 2.500,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi) oltre accessori come per legge e contributo spese generali.
Così deciso in Roma, il 16 luglio 2015.
Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2015.


 

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