REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Catania, sezione lavoro, dott.ssa Caterina Musumeci, all’udienza del 16 giugno 2016, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza n. 6018/2012 R.G. promossa
DA
A. I., rappresentato e difeso dall’avv. Orazio Esposito, giusta procura in atti;
- opponente-
CONTRO
I.N.P.S., (Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale), anche quale mandatario della S.C.C.I. S.p.A., in persona del suo presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Domenica Di Leo, per procura generale alle liti;
RISCOSSIONE Sicilia S.p.a. (già Serit Sicilia S.p.a.), Agente della riscossione per la provincia di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avvocato Salvatore Suriano;
- opposti-
Oggetto: opposizione avverso la cartella n. 295 2001 0053504508, avente ad oggetto il pagamento della complessiva somma di € 17.690,20, pretesa titolo di contributi IVS fissi/percentuale entro il minimale e somme aggiuntive, competenza anni 1995-1999

Motivazione

In via preliminare, va rigettata l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dal concessionario nella memoria di costituzione tempestivamente depositata.
Ed invero, i crediti opposti riguardano contributi IVS relativi alla gestione commercianti e l’odierno ricorrente rientra nella categoria dei lavoratori autonomi, di talché trova applicazione l’art. 444 co. 1 c.p.c., secondo cui “Le controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie indicate nell'articolo 442 sono di competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione ha la residenza l'attore…”.
Secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, condiviso da questo decidente, “La controversia inerente agli obblighi contributivi facenti capo ad un lavoratore autonomo (nella specie, lavoratore autonomo agricolo) rientra nella competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione risiede l'attore, ai sensi dell'art. 444, primo comma, cod. proc. civ. (come modificato dall'art. 86 del d.lgs. 19 febbraio 1998 n. 51), atteso che il disposto del terzo comma della stessa norma (come modificato dall'art. 86 cit.), il quale, per le controversie relative agli obblighi "dei datori di lavoro", prevede la competenza territoriale del tribunale della sede dell'ufficio dell'ente creditore, non è suscettibile di applicazione estensiva o analogica all'infuori dei casi espressamente contemplati, introducendo un'eccezione al principio generale di cui al primo comma.” (cfr. Cass. Sez. L, ord. n.23141 del 07.11.2011).
Il ricorrente risulta risiedere nel Comune di San Teodoro, rientrante nella circoscrizione del Tribunale di Catania; va dichiarata, pertanto, la competenza per territorio del Tribunale adito.

Va esaminata l’eccezione sollevata dall’INPS e da Riscossione Sicilia S. p.a., di inammissibilità dell’opposizione ex articolo 24, comma 5, decreto legislativo n. 46/99.
In proposito, va osservato che, in ordine alla natura del termine di cui all’art. 24 d.lgs n. 46/99 e alle conseguenze della sua inosservanza, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare, con orientamento condiviso da questo Giudice, che detto termine “è accordato dalla legge al debitore per l’opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l’accertamento della fondatezza della pretesa dell’ente. Detto termine deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo”. (Cass. civ., sez. L., 2008, n. 17978; e, negli stessi termini, v. anche Cass. civ., sez. L., 2007, n. 14692, Cass. civ., sez. L., 2007, n. 4506).
La Suprema Corte ha ancora precisato che “la perentorietà del termine può desumersi inoltre dalla natura perentoria del termine previsto dalla precedente disciplina della materia, sancita dall'abrogato art. 2 della legge n. 389 del 1989, senza che ad essa sia di ostacolo il fatto che l'iscrizione a ruolo avvenga in mancanza di un preventivo accertamento giudiziale, essendo consolidata nell'ordinamento, come per le iscrizioni a ruolo delle imposte dirette o indirette, la categoria dei titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore”.
Ciò posto, nella fattispecie il concessionario ha provato la notifica della cartella di pagamento impugnata, versando in atti il referto di notifica; dallo stesso si evince la consegna dell'atto, in data 2/7/2001, nelle mani dell'opponente.
Pertanto, l’opposizione ex art. 24, comma 5, D.Lgs n. 46/1999, deve ritenersi inammissibile, con conseguente incontestabilità della pretesa creditoria.

Tuttavia, nella fattispecie rilevano fatti estintivi o modificativi successivi alla notifica della stessa cartella.
Va accolto il motivo di opposizione relativo all’intervenuta prescrizione, a decorrere dalla data di notifica della cartella di pagamento, sì come risultante dalla documentazione versata in atti dal concessionario della riscossione.
A tal riguardo, occorre evidenziare che mediante l’opposizione all’esecuzione è possibile fare valere fatti estintivi o modificativi della pretesa accertata nella cartella impugnata anche oltre il termine di cui all’art. 24 D.lgs. 46/99.
Ed infatti, non sono previsti termini di decadenza per la proposizione dell’opposizione all’esecuzione ex artt. 615 e 618 bis c.p.c.
Sotto tale profilo, appare opportuno evidenziare che parte ricorrente ha espressamente eccepito anche la prescrizione successiva del credito portato dalla cartella di pagamento opposta, a decorrere dall’asserita data di notifica della stessa, in tal modo proponendo una opposizione all'esecuzione.
Orbene, ad avviso di questo giudicante, risulta maturata la prescrizione successiva dei contributi Inps e somme aggiuntive portati dalla cartella di pagamento opposta.
Ed infatti, tra la data di notifica di tale cartella (2/7/2001) e la data di notifica della intimazione di pagamento n. 295 2007 9007248919 (11/4/2008; cfr. avviso di ricevimento prodotto dal concessionario) è maturato il termine quinquennale di prescrizione di cui all’art. 3 co. 9 e 10 l. 335/1995; parimenti tardiva deve ritenersi la notifica, in data 24/3/2007, del preavviso di fermo di beni mobili registrati del 9 marzo 2007, relativo anche alla cartella in questione; infine, va negata la natura di atto interruttivo della comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria, del 16/7/2004, ricevuta dall'opponente in data 10/8/2004, in difetto di alcun riferimento alla cartella in esame; ed invero, nello stesso atto si legge: "gentile contribuente, a tutt'oggi non risulta pagato l'importo iscritto a ruolo, oltre interessi di mora e accessori di legge, riportato nelle cartelle/avvisi a suo tempo notificati"; né può rilevare la documentazione allegata dal concessionario ("procedura immobiliare"), relativa anche alla cartella in esame, non essendovi alcuna prova del collegamento della stessa alla predetta comunicazione di iscrizione ipotecaria.

Infine, va ribadita l’applicabilità del termine prescrizionale quinquennale di cui al citato art. 3 co. 9 l. n. 335/1995 anche ai casi, come quello in esame, di prescrizione successiva alla notifica di cartella esattoriale non opposta nel termine di 40 giorni.
La cartella esattoriale non opposta non può, infatti, assimilarsi a un titolo giudiziale, poiché l’incontestabilità del diritto di credito in essa contenuto non deriva da un provvedimento di natura giurisdizionale e non può, quindi, applicarsi a siffatto credito la prescrizione decennale conseguente ad una sentenza di condanna passata in giudicato.
Questo giudice non ignora la recente pronuncia della Suprema Corte (cfr. C. Cass. 4338/2014), che in un obiter dictum ha affermato, richiamando Cass. n. 17051/2004, che “una volta divenuta intangibile la pretesa per effetto della mancata opposizione alla cartella esattoriale [..] non è più soggetto ad estinzione per prescrizione il diritto alla contribuzione previdenziale [..] e ciò che può prescriversi è soltanto l’azione diretta all’esecuzione del titolo così definitivamente formatosi; riguardo alla quale, in difetto di diverse disposizioni (e in sostanziale conformità a quanto previsto per l’actio iudicati ai sensi dell’art. 2953 c.c.) trova applicazione il termine prescrizionale decennale ordinario di cui all’art. 2946 c.c.” (in senso conforme, cfr. ord. 8 giugno 2015, n. 11749).
Tuttavia, ad avviso di questo decidente, non vi sono ragioni per discostarsi dall'orientamento che ritiene applicabile il termine quinquennale di cui all’art. 3 l. 335/1995 anche alla successiva azione esecutiva, come già affermato in precedenti pronunce di questo Ufficio.
Ed infatti, la cartella esattoriale può essere assimilata all’ingiunzione fiscale che, in quanto espressione del potere di accertamento e di autotutela della P.A., ha natura di atto amministrativo ed è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato, sicché la decorrenza del termine per l’opposizione, pur determinando la decadenza dall’impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, con la conseguente inapplicabilità dell’art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione.
Attesa l’identità della ratio, è stato più volte sostenuto da questo Tribunale che nella specie possa farsi applicazione dei principi stabiliti dalla Suprema Corte in materia di ingiunzione fiscale, secondo cui “l’ingiunzione fiscale, in quanto espressione del potere di autoaccertamento e di autotutela della p.a., ha natura di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, ma è priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato... con la
conseguente inapplicabilità dell’art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione” (cfr. C. Cass. civile, sez. trib.12263/2007).
Alle stesse conclusioni deve pervenirsi nella fattispecie in esame, giacché neppure ai ruoli formati dagli enti pubblici previdenziali per la riscossione dei crediti contribuivi e alle cartelle esattoriali può assegnarsi natura giurisdizionale, con conseguente inidoneità al giudicato.

Ne consegue che l’azione esecutiva rivolta al recupero del credito previdenziale non tempestivamente opposto non è soggetta al termine decennale di prescrizione dell’actio iudicati di cui all’art. 2953 c.c., ma al termine proprio della riscossione dei contributi e quindi al termine quinquennale introdotto dalla legge n. 335/1995.
Assorbita ogni altra questione, va dichiarato estinto per prescrizione il credito per contributi e somme aggiuntive cristallizzato nella cartella di pagamento impugnata, che va pertanto annullata.
Stante i non univoci orientamenti della giurisprudenza in ordine alla prescrizione successiva alla notifica della cartella, le spese di lite vanno compensate.

PQM

definitivamente pronunciando sull’opposizione proposta da A. I. G. avverso la cartella in epigrafe indicata;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
dichiara illegittima, per le causali meglio specificate in parte motiva, l’iscrizione a ruolo dei contributi e somme aggiuntive oggetto della cartella impugnata e, per l’effetto, annulla la stessa;
compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Catania, 16 giugno 2016
Il Giudice del Lavoro
dott. ssa Caterina Musumeci


 

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