REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SECONDA SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, Dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto, all'udienza dell'11.12.2015, ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5982/2011 R.G.L, avente ad oggetto opposizione a ruolo ex art. 24 D. Igs. 46/1999,
PROMOSSA DA
A. G., con l'Avv. Orazio Esposito;
- opponente-
CONTRO
I.N.P.S., (Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale), in persona del suo presidente Pro tempore, anche quale mandatario delta SCCI S.p.A. - Società per la Cartolarizzazione dei crediti INPS, con l'Avv. L. Gaezza;
- opposti -
E NEI CONFRONTI DI
SERIT SICILIA S.p.A., Agente della riscossione per la provincia di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore
- opposta contumace -

Si dà atto che il sottoscritto magistrato è stato immesso nell'Ufficio di Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Catania in data 17 febbraio 2014.

Svolgimento del processo

1. Premessa
Con l'odierno ricorso, depositato il 7.6.2011, parte attrice ha promosso opposizione al ruolo ex art. 24 d.lgs. 46/1999, in relazione alla cartella esattoriale n. 293_____, avente ad oggetto contributi previdenziali IVS e somme aggiuntive inerenti alla gestione commercianti, relativi agli anni 2006, 2007 e 2008.
Deduce l'illegittimità della pretesa avanzata per assenza di un'attività aziendale che costituisca valido titolo per l'imposizione contributiva
In particolare, il ricorrente espone di essere stato nominate in data 1.12.2003 liquidatore della società "La Contadinella di M. V. e A. G. s.n.c. in liquidazione", cancellata in data 26.1.2009.
Allega che, dalla data della messa in liquidazione, la società non ha svolto alcuna attività generante reddito di impresa; che la messa in liquidazione della società è stata funzionale al solo rimborso di un credito IVA vantato dalla stessa; che, ancora prima del 2003, erano stati dismessi dalla società i propri beni strumentali, effettuata la disdetta del contratto di affitto del magazzino nel quale veniva svolta la lavorazione dei prodotti ortofrutticoli e cessate le utenze.

Si sono costituiti I'INPS e la SCCI S.p A., chiedendo il rigetto del ricorso.
Non si e costituita nonostante ritualmente evocata in giudizio, la Serit Sicilia S.p.A., e va pertanto dichiarata la sua contumacia.
All'udienza odierna la parte presente ha discusso la causa come da verbale e all'esito, ritenuta la stessa matura per la decisione, viene pronunciata la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 co. 1 cp.c., come modificato ex art. 53 co. 2 D.L 112/2008, convertito in legge 133/2008, dandosi lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Motivazione

2. Tempestività.
Preliminarmente, è necessario verificare la tempestività dell'opposizione.
In relazione al termine per proporre opposizione al ruolo, il citato art. 24 co. 5 dlgs. 46/1999 stabilisce che "contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore".
In relazione al termine per proporre opposizione agli atti esecutivi, invece, l'art. 29 dlgs. 46/1999 stabilisce che "le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie", per cui trova applicazione l'art. 617 co. 1 c.p.c., secondo cui "le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'art. 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto" (il previgente termine di 5 giorni è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1° marzo 2006 per effetto delle modifiche apportate dal d.I. 35/2005, conv. in I. 80/2005).

Al riguardo, la Suprema Corte ha recentemente statuito che "In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente l'irregolarità formale della cartella regolata dagli art. 617 e 618 bis cod. proc. civ., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, comma 2, del d.Igs. n. 46 del 1999. Ne consegue che, qualora l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art 24, comma 5, del d.Igs. n. 46 del 1999, ma oltre quello di venti giorni di cui all'art. 617 cod. proc. civ, (come modificato dal d.l. 14 marzo 2005, n 35, conv. con modif. in l. 14 maggio 2005, n 80, vigente "ratione temporis"), va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento e della notificazione", così superando I'indirizzo in precedenza espresso da C. Cass. 14963/2012 (cfr. C. Cass, 15116/2015, che richiama C. Cass. 25757/2008 e C. Cass. 18207/2003).

Nella specie, la data di notifica allegata dalla parte ricorrente (7.5.2011) non è specificamente contestata dai resistenti costituiti e, peraltro, risulta dall'estratto informatico prodotto dall'Ente previdenziale.
In ogni caso, stante la contumacia della Serit Sicilia S.p.A., non è stata prodotta in atti alcuna documentazione attestante una diversa data di notifica della cartella opposta.
La presente opposizione, pertanto, è tempestiva e si devono esaminare nel merito le contestazioni mosse dall'opponente, quanto all'esistenza stessa dei crediti iscritti a ruolo in questione.

3. Merito.
Nel merito, va esaminato e accolto il motivo di opposizione relativo all'infondatezza della pretesa contributiva fatta valere (in tal senso, cfr. sentenza n. 1940/2011, emessa in data 5.4.2011 dal Tribunale di Catania, Sezione Lavoro - est. dott.ssa C. Cottini - nel proc. n. RG. 246/2011, concernente una cartella esattoriale relativa ai medesimi periodi contributivi).
Innanzitutto, va evidenziato che l'lnps fonda la propria pretesa sull'asserito omesso versamento da parte del ricorrente dei contributi dovuti alla gestione commercianti, cui risulta iscritto poichè socio liquidatore della società "La Contadinella di M. V. e A. G. s.n.c. in liquidazione", cancellata in data 26.1.2009, come da visura C.C.I.A. in atti.

Ciò premesso, appare opportuno richiamare la disciplina di riferimento.
L'art. 29 co. 1 I. 160/1975, come sostituito dall'art. 1 co. 203 I. 662/1996, stabilisce che "L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti siano organizzate e/o dirette prevalentemente con iI lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonchè per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli".

L'iscrizione alla gestione commercianti e quindi obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le ipotesi previste dalla legge e cioè: la titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari; la piena responsabilità ed i rischi di gestione (unica eccezione per i soci di s.r.I.); la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza; il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali.
Ai fini di tale iscrizione, in altri termini, non è sufficiente la mera qualità di socio o di amministratore di un soggetto, ma è altresì necessario dimostrare, insieme agli altri requisiti, lo svolgimento dell'attività lavorativa nell'azienda con carattere di abitualità e prevalenza.

Al riguardo, nel messaggio n. 15352 del 10.6.2010 (v. doc. n. 6 di parte ricorrente), lo stesso Ente previdenziale ha chiarito "con riferimento alla fase conclusiva della vita di un'impresa" qual è, appunto, la liquidazione della società, che "il presupposto perchè permanga I'obbligo di iscrizione consiste nello svolgimento con i caratteri dell'abitualità e della prevalenza, delle attività sociali, ossia di quelle operazioni inerenti al raggiungimento dell'oggetto sociale e quindi analoghe alla quotidiana attività che l'impresa ha esercitato durante la propria vita".
Il citato messaggio, inoltre, prosegue precisando conseguentemente che "il socio liquidatore è soggetto all'obbligo d'iscrizione alla gestione commercianti fintanto che oggetto delle operazioni di liquidazione siano gli stessi beni o servizi già oggetto dell'attività d'impresa".

Nella fattispecie, difettano i requisiti per l'iscrizione del ricorrente alla gestione commercianti in relazione ai periodi in discussione.
Ed infatti, come già evidenziato nella citata pronuncia di questo stesso Tribunale,"a fronte delle puntuali contestazioni sollevate da parte dell'opponente (il quale ha documentato con la produzione delle dichiarazioni modello UNICO 2006, 2007 e 2008 società di persone che, in effetti, dal momento della messa in liquidazione (nel 2003) il volume di affari è stato pari a zero), l'ente previdenziale opposto non ha dimostrato l'effettiva sussistenza dei presupposti per I'iscrizione di A. G. nella gestione previdenziale in questione, non risultando provato in particolare il requisito della partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza che costituisce titolo per I'impostazione contributiva. E' infatti rimasto del tutto sfornito di prova che il ricorrente abbia effettivamente svolto l'attività sociale nel periodo in oggetto e che tale attività (ove esistita) abbia avuto caratteri di abitualità e prevalenza tali da consentire di iscriverlo nella gestione commercianti" (v. sentenza n. 1940/2011 del Tribunale di Catania, sezione lavoro, cit.).

Sul punto, occorre evidenziare che, nei giudizi di opposizione al ruolo ex art. 24 D. Igs. 46/1999, il ruolo di attore in senso sostanziale spetta all'Istituto Previdenziale, ancorchè formalmente convenuto da parte ricorrente, analogamente a quanto si verifica nelle ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo.
Stante il ruolo di attore sostanziale rivestito dall'INPS in sede di opposizione a ruolo, grava sull'Istituto il rischio processuale (c.d. onere della prova) della mancata prova degli elementi costitutivi del diritto preteso.
Alla stregua di quanto esposto, tenuto conto del mancato assolvimento da parte dell'Inps dell'onere, sullo stesso gravante, di provare i presupposti per l'iscrizione dell'opponente nella gestione commercianti, assorbito ogni ulteriore profilo, vanno dichiarati non dovuti i contributi previdenziali IVS e somme aggiuntive portati dalla cartella di pagamento de qua e illegittima la loro iscrizione a ruolo.
Va in conseguenza annullata la cartella esattoriale impugnata.

4. Spese.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 cp.c. e, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico deIl'INPS e della S.C.C.I. S.p.A., enti titolari della pretesa creditoria, e distratte in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente.
Nessuna statuizione sulle spese va adottata nei confronti della Serit Sicilia S P A, stante la sua contumacia e la sua estraneità al superiore motivo di opposizione accolto.

PQM

II Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda eccezione e difesa definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
dichiara illegittima l'iscrizione a ruolo dei contributi previdenziali IVS e somme aggiuntive oggetto della cartella di pagamento impugnata che per l'effetto annulla;
condanna l'INPS e la SC.CI. S p.A., in solido, al pagamento, in favore del ricorrente-opponente, delle spese processuali, che si liquidano in complessivi € 850,00, per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge, disponendone la distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.;
Nulla sulle spese nel rapporto tra parte opponente e la Serit Sicilia S.PA
Catania, 11 dicembre 2015


 

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