REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dottor Rosario Maria Annibale Cupri, all’udienza di discussione del 31/03/2016 ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.11874/2013 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
P. A. A. rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso introduttivo, dall’avv. Orazio Esposito
- opponente -
CONTRO
INPS– Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, anche quale mandatario della SCCI S.p.A. Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall’avvocato Livia Gaezza, giusta procura generale alle liti del 23/12/2011 n.77778/19476 a rogito Notaio P. Castellini di Roma;
RISCOSSIONE SICILIA S.P.A., in persona del Direttore Generale Ermanno Sorce rappresentata e difesa dall’avv. Lea Principato giusta procura in calce alla memoria difensiva;
-Opposti -
Oggetto: opposizione avverso cartella esattoriale.

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in data 09/12/2013 il ricorrente in epigrafe indicato, agiva in giudizio per l’annullamento della cartella di pagamento n. 293 2008 0007688525 con la quale gli veniva intimato il pagamento di Euro 11.487,84 per contributi IVS e somme aggiuntive per il periodo 2002-2006.
Deduceva che la superiore cartella non era stata mai notificata e in ogni caso eccepiva la prescrizione dei contributi.
Resistevano l’INPS anche quale mandatario di SCCI S.p.A. e Riscossione Sicilia S.p.a. eccependo l’inammissibilità della opposizione e chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del procuratore antistatario.
La causa, è stata discussa oralmente all’odierna udienza sulle conclusioni delle parti come trascritte negli atti difensivi e al termine della discussione è stata pronunciata sentenza ex art. 429 c.p.c. della quale è stata data lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Motivazione

L’opposizione va accolta per essere fondata l’eccezione di prescrizione,
Nella fattispecie in esame risulta dai documenti prodotti (relata di notifica) da Riscossione Sicilia S.p.a. che la cartella impugnata è stata notificata in data 03/09/2008 ai sensi dell’art. 139 2° comma a mani di “ P. A. ” che si è qualificato “ fratello ” in Paternò via G. Boccaccio n. 109.
L’opponente assume la nullità della notifica della cartella presso un indirizzo dove non aveva più la residenza sin dal 07/06/1999, per averla trasferita in Paternò via Amerigo Vespucci n.82 come comprovato dal certificato di residenza storico versato in atti.
La tesi dell’opponente merita accoglimento alla luce del costante indirizzo della Corte di Cassazione (Cass. 05/04/2011 n. 7750) secondo cui “in tema di notifica effettuata a mani di un familiare del destinatario, la presunzione di convivenza non meramente occasionale non opera, con conseguente nullità della notifica stessa, nel caso in cui questa sia stata eseguita nella residenza propria del familiare, diversa da quella del destinatario dell'atto (Cass. 1843/1998): in tal caso non può ritenersi avverato il presupposto della frequentazione quotidiana sul quale sì basa l'ipotesi normativa della presumibile consegna (Cass. 6817/1999)”.
Ne deriva la nullità della notifica della cartella.

Ciò posto, va accolto il motivo di opposizione, relativo alla prescrizione dei contributi e somme aggiuntive e sanzioni oggetto della predetta cartella relativi agli anni dal 2002 al 2006 (come si evince dall’estratto del ruolo versato in atti). Nella specie trova applicazione l’art. 3, comma 9, della legge n.335 del 1995, secondo cui “a decorrere dal 1° gennaio 1996 le contribuzioni di previdenza ed assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso di cinque anni” e che, in forza del regime transitorio dettato dal comma 10 del citato art. 3, “i nuovi termini prescrittivi quinquennali si applicano anche alle contribuzioni precedenti la data di entrata in vigore della legge n.335/95 (vale a dire il 17 agosto 1995), fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Orbene, nel caso in esame devono ritenersi prescritti i contributi richiesti con la predetta cartella, attesa la nullità della notifica delle stessa, in quanto la prescrizione quinquennale risulta ampiamente decorsa alla data di proposizione del ricorso che introduce un giudizio sull’accertamento del credito contributivo. Di conseguenza non sono dovute le somme portate dalla cartella impugnata che va annullata.
Le spese di lite seguono al soccombenza e vanno poste a carico di INPS e Riscossione Sicilia S.p.a. in solido fra loro con distrazione in favore del procuratore antistatario.

PQM

definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 11874/2013;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
dichiara non dovute le somme portate dalla cartella n. 293 2008 0007688525 che per l’effetto annulla;
condanna l’INPS e Riscossione Sicilia S.p.a. in solido tra loro a rifondere all’opponente, le spese di lite, che vengono liquidate nella complessiva somma di euro 1775,00, oltre spese forfettarie al 15% IVA e CPA come per legge e distratte in favore dell’avv. Orazio Esposito
Catania 31/03/2016
Il Giudice del Lavoro
Dottor Rosario Maria Annibale Cupri


 

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