REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CATANIA SEZIONE 6
riunita con l'intervento dei Signori:
o TINTO GIUSEPPE - Presidente e Relatore -
o NIGRO PASQUALE - Giudice-
o POLITI FILIPPO -Giudice-
ha emesso la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9688/2012
depositato il 07/11/2012
avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 293______ IRAP 2008
contro:
AG. RISCOSSIONE CATANIA RISCOSSIONE SICILIA S.P.A.
VIA LUIGI RIZZO 39 95100 CATANIA
proposto dal ricorrente:
M. M.
difeso da:
ESPOSITO AVV. ORAZIO
VIA CARMELO PATANE' ROMEO, 28 95100 CATANIA CT

Svolgimento del processo

M. M., difeso dal sig. avv. Orazio Esposito, con il ricorso in esame depositato il 07.11.2012 e proposto a mezzo posta il 10.10.2012 contro Riscossione, impugna la cartella 76240988 che dichiara ricevuta per posta raccomandata in data 26.06.2012, chiedendone, previa sospensiva, l'annullamento per inesistenza della notifica in quanto effettuata tramite poste private, nello specifico TNT POST, per sottoscrizione e per mancata indicazione del nominativo del responsabile del procedimento.
Produce l'atto impugnato con busta recapitatogli.
RISCOSSIONE, che ha avuto recapitato il ricorso in data 12.10.2012, non figura costituita nei termini in giudizio.
Con provvedimento presidenziale 2958/2018 è stata fissata la trattazione congiunta di sospensiva e merito.
All'udienza del 21.05.2018 il ricorso è stato esaminato come da verbale di udienza.

Motivazione

Osserva il collegio, richiamando Cass. Sez. 6-5 (1), che il primo motivo, inesistenza notifica a mezzo poste private, è fondato, almeno fino al 09.09.2017 a seguito l'art. 1 comma 57 legge 124/2017, e pertanto il ricorso accolto.
I restanti motivi sono ictu oculi infondati trattandosi dì atto redatto secondo lo schema di legge ed indicante i responsabili di iscrizione e notificazione.
Considerato il parziale accoglimento dei motivi le spese si compensano.

PQM

Accoglie e compensa le spese.
Catania 21.05.2018
Depositata in segreteria il 25 maggio 2018


(1) Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 19467 del 30/09/2016
In tema di contenzioso tributario, la notifica a mezzo posta del ricorso introduttivo del giudizio tributario effettuata mediante un servizio gestito da un licenziatario privato deve ritenersi inesistente, e come tate non suscettibile di sanatoria, atteso che l'art 4, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 261 del 1999, che ha liberalizzato i servizi postali, stabilisce che per esigenze di ordine pubblico sono comunque affidati in via esclusiva alle Poste Italiane s.p.a. le notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari di cui alla I. n. 890 del 1982. tra cui vanno annoverate quelle degli atti tributari sostanziali e processuali.


 

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