REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Antonella Resta, all’udienza di discussione del 12 febbraio 2018 ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2201/2012 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
M. G., rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine del ricorso introduttivo, dall’avv. O.S. Esposito;
- opponente -
CONTRO
Riscossione Sicilia S.p.a. (gia Serit Sicilia S.p.a.), Agente della riscossione per la provincia di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall’avvocato Magra ;
INPS, in persona del legale la presentante pro tempore, anche quale mandatario di SCCI , rappresentato e difeso, giusta procura generale dall'avvocato Riccardo Vagliasindi;
- Opposti -
Oggetto: opposizione avverso:
1) all’ intimazione di pagamento n. 2932011 9027042770 di cui alla cartella n. 2932006 0131611766, avente ad oggetto il pagamento della complessiva somma di euro 3132,22, pretesa a titolo di contributi contributi inps e somme aggiuntive, anno 1994;
Conclusioni: come da verbali di causa.

Motivazione

Il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione dovendo rilevarsi, in via preliminare ed assorbente, l’intervenuta prescrizione delle somme oggetto dell’intimazione di pagamento opposta ai sensi dell’art. 615 cpc, e ciò anche prescindendo dalla regolare notifica della cartella prodromica (peraltro impugnata in altro giudizio), che sarebbe avvenuta in data 18.12.2006 e quindi comunque in epoca anteriore al quinquennio rispetto alla notifica del successivo atto interruttivo.(cfr. Cass. S.U. n. 23397/2016 emessa il 25.10.2016).
Per i motivi sopra esposti, l’opposizione va quindi accolta ai sensi dell’art. 615 cpc.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico di Riscossione Sicilia S.p.A., soggetto titolare della procedura di riscossione del credito; stante l’estraneità dell’INPS alla predetta procedura, sussistono eccezionali ragioni per la compensazione integrale delle spese di lite tra l’opponente ed il predetto ente.

PQM

definitivamente pronunciando sull’opposizione proposta dalla parte ricorrente in epigrafe indicata :
accoglie l’opposizione ex art. 615 cpc e dichiara l’insussistenza del diritto dell’Agente della Riscossione a procedere esecutivamente in relazione alle pretese contributive di cui alla cartella esattoriale in epigrafe indicata.
condanna Riscossione Sicilia S.p.A. a rifondere all’opponente le spese processuali, che vengono liquidate in complessivi € 843,00, oltre IVA e CPA come per legge e spese forfettarie al 15% da distrarsi ove richiesto; compensa la restante metà.
compensa interamente le spese di lite tra l’INPS e l’opponente
Catania, 12 febbraio 2018
Il Giudice del Lavoro
dott. ssa Antonella Resta


 

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