REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Livio Sabatini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. r.g. 992/2014, pendente
tra
G. G. rappresentato e difeso dall’avv. SALERNO STEFANO ESPOSITO ORAZIO STEFANO (SPSRST77T15C351X) VIA CARMELO PATANE’ ROMEO N.28 CATANIA;
ricorrente
e
I.N.P.S. rappresentato e difeso dall’avv. DE LUCA DOMENICO
resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria

Motivazione

1. Con ricorso introduttivo la parte ricorrente si opponeva all’iscrizione ipotecaria nota n. 123205/17537 del 19.12.2013 perché non preceduta dalla notifica degli atti presupposti ed alle cartelle di pagamento indicate analiticamente in ricorso perché fondate su crediti prescritti.
Gli enti impositori ed il concessionario si costituivano in giudizio ribadendo la legittimità dell’operato, il difetto di legittimazione passiva degli enti impositori e la notifica delle cartelle di pagamento da parte del concessionario.
All’udienza odierna le parti discutevano la causa.

Ciò posto, la pretesa fondata nella cartella di pagamento, anche se incontestabile per il superamento del termine decadenziale previsto per l’opposizione, è tuttavia soggetta al termine di prescrizione quinquennale (dovendosi ritenere questo il termine necessario per prescrivere, avallato da Cass. 20 maggio 2007 n. 12263, e non quello decennale sulla scorta della non condivisibile equiparazione dell’atto autoritativo inoppugnabile ed avente efficacia esecutiva al titolo giudiziale di condanna ex art. 2953 c.c.) laddove l’intimazione di pagamento è stata notificata oltre i cinque anni.
L’eccepita prescrizione, pertanto, va accolta relativamente al termine successivamente decorso alla notifica della cartella esattoriale ______ e ________ per le quali il termine di prescrizione è decorso dopo la notifica della cartella di pagamento.
Per le cartelle di pagamento _________ e ______ dopo la notifica della cartella di pagamento è stato notificato avviso di addebito con nuova interruzione della prescrizione.
Per le altre cartelle di pagamento i documenti prodotti in giudizio dal concessionario soddisfano senz’altro l’onere probatorio, avendo fornito la prova dell’avvenuta notifica delle cartelle di pagamento prima del decorso della prescrizione quinquennale.
In conclusione, l’opposizione va parzialmente accolta per le sole cartelle di pagamento ______ e ________ con conseguente annullamento e riduzione della nota di iscrizione ipotecaria 123205/17537 del 19.12.2013 per il corrispondente importo.
Le spese sono compensate per la parziale soccombenza reciproca.

PQM

Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) Accoglie parzialmente l’opposizione e per l’effetto annulla le cartelle di pagamento ______ e ________ e riduzione della nota di iscrizione ipotecaria 123205/17537 del 19.12.2013 per il corrispondente importo ;
2) Spese interamente compensate.
Tivoli 3.10.2014
Il Giudice
Dott. Livio Sabatini


 

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