REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CATANIA SEZIONE 2
riunita con l'intervento dei Signori:

- VINCI SALVATORE Presidente e Relatore
- LUCA ANTONINO Giudice
- MOTTA DOMENICA Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3232/2018
depositato il 06/06/2018
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n' 293 2017 9034334466 IRPEF-ALTRO
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 293 2017 9034334466 IVA-ALTRO
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 293 2017 9034334466 ILOR
contro:
AG. RISCOSSIONE CATANIA RISCOSSIONE SICILIA S.P.A.
difeso da:
LAURETTA PAOLO
AVVOCATO
PIAZZA TRENTO N 2 95100 CATANIA
proposto dal ricorrente:
L. S.
difeso da:
ESPOSITO ORAZIO STEFANO
VIA CARMELO PATANE ROMEO 28 95126 CATANIA CT

Svolgimento del processo

Con il ricorso di che trattasi L. S. impugnava l'intimazione di pagamento n. 293 2017 9034334466, notificata in data 07.03.2018 a mezzo poste private NEXIVE dalla Riscossione Sicilia spa, Agente per la Riscossione per la Provincia di Catania, nella parte relativa alle cartelle di pagamento nn. 293 2000 0038641089, 293 2001 0099629260, 293 2001 0120860655, 293 2001 0120860756, 293 2002 0054548507, 293 2002 0054548608 e 293 2006 0002055688, con la quale veniva intimato al ricorrente il pagamento entro cinque giorni della somma di E 241.016,83, comprensiva di sanzioni, compensi di riscossione e interessi di mora.
Il ricorrente chiedeva l'annullamento dell'intimazione impugnata, nella parte relativa alle cartelle di pagamento nn. 293 2000 0038641089, 293 2001 0099629260, 293 2001 0120860655, 293 2001 0120860756, 293 2002 0054548507, 293 2002 0054548608 e 293 2006 0002055688, per i seguenti motivi:
- in via pregiudiziale l'inesistenza giuridica della notifica delle cartelle di pagamento, l'illegittimità della notifica a mezzo posta private nexive s.r.l. e la violazione del d.lgs. n 261/99, art. 4 comma 5;
- la nullità e/o annullabilità dell'intimazione di pagamento per mancata notifica delle cartelle di pagamento nn. 293 2000
0038641089, 293 2001 0099629260, 293 2001 0120860655, 293 2001 0120860756, 293 2002 0054548507, 293 2002 0054548608 e 293 2006 0002055688, quali atti presupposti;
- l'intervenuta prescrizione del credito richiesto successiva alla presunta data di notifica delle cartelle, precisando che, anche nel non temuto caso che la Riscossione Sicilia spa dovesse provare l'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento, va rilevato come sia in ogni caso decorso il nuovo termine prescrizionale, successivo alla notifica delle cartelle di pagamento nn. 293 2000 0038641089, 293 2001 0099629260, 293 2001 0120860655, 293 2001 0120860756, 293 2002 0054548507, 293 2002 0054548608 e 293 2006 0002055688; il ricorrente precisava che, come riportato dalla stessa Riscossione Sicilia S.p.a. nelle proprie controdeduzioni, nell'intimazione di pagamento impugnata:
8) la cartella di pagamento n. 293 2000 0038641089, ruolo n. 2000/1236, relativa a IVA anno d'imposta 1992, sarebbe stata notificata in data 31.01.2001;
9) la cartella di pagamento n. 293 2001 0099629260, ruolo n. 2000/2014, relativa a Ritenute alla fonte 1995 sarebbe stata notificata in data 24.05.2001;
10) la cartella di pagamento n. 293 2001 0120860655, ruolo n. 2000/100021, relativa a Ritenute alla fonte 1994 sarebbe stata notificata in data 23.07.2001;
11) la cartella di pagamento n. 293 2001 0120860756, ruolo n.2000/2282, relativa a IVA anno d'imposta 1996, sarebbe stata notificata in data 23.07.2001;
12) la cartella di pagamento n. 293 2002 0054548507, ruolo n. 2001/200002, relativa a ILOR anno d'imposta 1995, sarebbe stata notificata in data 05.09.2002;
13) la cartella di pagamento n. 293 2002 0054548608, ruolo n. 2001/400009, relativa a Ritenute alla fonte 1996 sarebbe stata notificata in data 03.09.2002;
14) la cartella di pagamento n. 293 2006 0002055688, ruolo n. 2006/300012, relativa a IRPEF e ILOR 1991 sarebbe stata notificata in data 11.07.2006.
Di conseguenza, dopo la presunta data di notifica delle suddette cartelle, l'Agente della riscossione avrebbe assunto per più di cinque anni un atteggiamento di assoluta inerzia provvedendo, solo il 16.01.2018, alla notifica della intimazione di pagamento impugnata.
Ne deriva che non essendo intervenuti per oltre cinque anni atti interruttivi della prescrizione, andrebbe considerato maturato il decorso del termine di prescrizione quinquennale successivo alla eventuale notifica della cartella di pagamento.
Pertanto il ricorrente concludeva per:
la declaratoria di inesistenza dell'impugnata intimazione di pagamento in quanto notificata a mezzo poste private NEXIVE;
- la declaratoria di nullità dell'intimazione di pagamento impugnata, nella parte relativa alle cartelle di pagamento nn. 293 2000 0038641089, 293 2001 0099629260, 293 2001 0120860655, 293 2001 0120860756, 293 2002 0054548507, 293 2002 0054548608 e 292006 0002055688, per mancata notifica delle cartelle di pagamento necessariamente presupposte;
- la declaratoria di intervenuta prescrizione dei crediti recati dall'intimazione di pagamento impugnata, nella parte relativa alle cartelle di pagamento nn. 293 2000 0038641089, 293 2001 0099629260, 293 2001 0120860655, 293 2001 0120860756, 293 2002 0054548507, 293 2002 0054548608 e 293 2006 0002055688, attesa la decorrenza del termine di prescrizione quinquennale anche successivamente alla eventuale notifica delle cartelle di pagamento recate.

Con atto di costituzione in giudizio, la Riscossione Sicilia S.p.A. di Catania controdeduceva precisando e sostenendo che:
- in data 02.10.1997 veniva dichiarato dal Tribunale Civile di Catania Sezione Fallimentare, il Fallimento del Sig. L.
S., iscritto al n. 1859 del R.F.;
- successivamente alla dichiarazione di Fallimento, la Riscossione Sicilia S.p.A. (già Serit Sicilia S.p.A.) proponeva n.5 insinuazioni al passivo del fallimento, e precisamente:
• in data 22.11.2001 si richiedeva la somma di 2.239,41 in sede privilegiata ed 812,56 al chirografo. Con ordinanza del
29.05.2003 il G.D. ammetteva la Montepaschi Serit al passivo del fallimento per 2.188,03 al privilegio ed E. 188,03 al
chirografo;
• in data 29.11.2002 si richiedeva la somma di € 36.452,03 in sede privilegiata ed 7.918,73 al chirografo. Con ordinanza
del 11.04.2004 il G.D. ammetteva la Montepaschi Serit al passivo del fallimento per E 25.539,07 al privilegio ed
€.1.168,98 per interessi iscritti al ruolo ed 11.541,73 al chirografo;
• in data 27.06.2003 si richiedeva la somma di 20.099,27 in sede privilegiata ed 6.001,37 al chirografo. Con ordinanza
del 09.03.2004 il G.D. ammetteva la Montepaschi Serit solamente per la somma di € 26.100,64 al chirografo;
• in data 24.07.2006 si richiedeva la somma di 45.457,46 in sede privilegiata ed 13.245,87 al chirografo. Con ordinanza
del 13.10.2006 il G.D. ammetteva la Montepaschi Serit al passivo del fallimento per € 41.407,46 al privilegio ed € 4.050,00 al chirografo;
• in data 22.09.2008 si richiedeva la somma di € 650,50 in sede privilegiata ed € 370,74 al chirografo. Con ordinanza del
12.10.2009 atteso che nessuno è comparso all'udienza, ai sensi dell'art. 309 cpc. ha ordinato la cancellazione della causa dal ruolo;
- alla luce di quanto sopra esposto e documentato, la domanda del ricorrente sarebbe priva di qualsiasi fondamento logico e giuridico e, non meriterebbe alcun accoglimento e, ciò per i seguenti motivi:
• in riferimento alla mancata notifica delle cartelle esattoriali, le stesse, indicate e trascritte nell'intimazione di pagamento, sarebbero state regolarmente notificate al curatore del fallimento ed inoltre prodotte nei vari ricorsi per insinuazione tardiva del credito, ragion per cui qualsiasi eccezione avente ad oggetto la mancata notifica delle cartelle esattoriali sarebbe priva di fondamento;
• in riferimento alla eccepita prescrizione del credito successiva alla notifica delle cartelle esattoriali, i tributi in questione si prescriverebbero nel termine di dieci anni dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo notificato al contribuente ex art. 2946 del Cod. Civ., posto che la Cassazione Sez. Tributaria con sentenza n.4283/2010, ha specificato che non può applicarsi la prescrizione breve di cinque anni, prevista dall'art. 2948 IV co. C.c. per le cosiddette "prestazioni periodiche". I crediti erariali non potrebbero considerarsi prestazioni periodiche, in quanto derivano anno per anno da una nuova ed autonoma valutazione riguardo alla sussistenza dei presupposti impositivi, per cui, i singoli periodi di imposta e le relative obbligazioni sono tra loro autonomi, mancando la causa debendi continuativa che caratterizza le prestazioni periodiche;
• nel caso specifico il fallimento si è chiuso in data 06.03.2009, pertanto la prescrizione decorrerebbe da quest'ultima data, e considerando che l'avviso di intimazione è stato notificato in data 07.03.2018, la società di riscossione avrebbe interrotto, entro i termini, la prescrizione decennale, la quale comincerebbe a decorrere nuovamente da quest'ultima data.
Pertanto la Riscossione Sicilia S.p.A. di Catania concludeva per la declaratoria di legittimità dell'intimazione di pagamento impugnata e per il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Con successiva memoria illustrativa, la parte ricorrente, controdeduceva alle controdeduzioni della Riscossione Sicilia
S.p.A. di Catania, precisando che l'agente della riscossione nulla ha dimostrato a sostegno della notifica delle cartelle di
pagamento trasfuse nell'impugnata intimazione di pagamento allo stesso, avendo soltanto documentato la notifica delle
medesime al curatore del fallimento. A tal proposito il ricorrente, insisteva per l'annullamento dell'atto impugnato per intervenuta prescrizione, in mancanza della notifica delle cartelle di pagamento che a lui dovevano essere notificate,
oltre che al curatore fallimentare, in considerazione del fatto che le cartelle di pagamento recano crediti tributari relativi
agli anni d'imposta 1991, 1992, 1994, 1995 e 1996, tutti sorti anteriormente alla dichiarazione di fallimento del
contribuente, intervenuta in data 2.10.1997, ciò al fine di consentire allo stesso di poter esercitare personalmente il
proprio diritto di difesa, citando a fai fine orientamento della Corte di Cassazione, per ultimo con sentenza n. 8034/2017.

All'udienza del 19.2.2019 la controversia è stata posta in decisione.

Motivazione

Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.
Preliminarmente la Commissione ritiene infondata la censura di parte ricorrente di nullità della notifica dell'intimazione di pagamento impugnata per essere stata eseguita a mezzo di poste private e ciò a motivo che l'atto impugnato è un mero atto amministrativo ed in quanto tale notificabile anche a mezzo poste private, essendo riservata dal legislatore all'epoca, la notifica esclusivamente tramite Poste Italiane soltanto degli atti giudiziari e delle contravvenzioni stradali.

Nel merito, la Commissione, esaminati gli atti di causa, rileva che la Riscossione Sicilia S.p.A. di Catania ha documentato la notifica delle impugnate cartelle di pagamento soltanto nei confronti del curatore del fallimento dichiarato a carico del ricorrente e non anche nei confronti dello stesso, così come avrebbe dovuto fare l'agente della riscossione al fine di consentire al fallito di poter esercitare anche personalmente il proprio diritto di difesa.
A tal proposito la Commissione richiama l'orientamento della Corte di Cassazione con sentenza n. 5384/2016 (sezione quinta), laddove ha affermato che "... in caso di fallimento delle società di persone e di conseguente estensione del fallimento ai soci illimitatamente responsabili ai sensi dell'art. 147 legge fallimentare, l'atto impositivo, se inerente a crediti i cui presupposti si siano determinati prima della dichiarazione di fallimento del contribuente o nel periodo di imposta in cui tale dichiarazione è intervenuta, deve essere notificato non al solo curatore ma anche al contribuente del quale è stato dichiarato il fallimento personale, posto che questi, restando esposto ai riflessi, anche di carattere sanzionatorio conseguenti alla definitività dell'atto impositivo, è eccezionalmente abilitato ad impugnarlo".

In altri termini se l'atto impositivo è inerente a crediti i cui presupposti si siano determinati prima della dichiarazione di fallimento del contribuente o nel periodo d'imposta in cui tale dichiarazione è intervenuta, la pretesa tributaria va notificata non soltanto al curatore in partecipazione di detti crediti al concorso fallimentare o comunque della loro idoneità ad incidere sulla questione dei beni e delle attività acquisiti al fallimento, ma anche al contribuente, il quale, restando esposto ai riflessi, anche di carattere sanzionatorio, conseguiti alla definitività dell'atto impositivo è da ritenere eccezionalmente abilitato ad impugnarlo.
Di conseguenza, nel caso di specie, la Commissione ritiene che la mancata notifica al ricorrente, nella qualità di dichiarato fallito, delle impugnate cartelle di pagamento, rende illegittima la notifica dell'impugnata intimazione di pagamento, notificata nei confronti del medesimo una volta che questi è tornato in bonis, come è avvenuto nel caso di specie a seguito della decretata chiusura del fallimento (Cass. Sentenza 7874 del 17.4.2015).
Le spese del giudizio vengono liquidate come da dispositivo.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso ed annulla l'impugnata intimazione di pagamento.
Condanna la Riscossione Sicilia S.p.A. di Catania al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in complessivi E 4.000,00 in favore del ricorrente.
Così deciso a Catania il 19.2.2019
IL PRESIDENTE RELATORE
(Dott. Salvatore Vinci)


 

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