REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Caterina Musumeci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 8171/2011 promossa
DA
P. G., rappr. e dif. giusta procura in atti, dall’avv. ESPOSITO ORAZIO STEFANO;
ricorrente-opponente
CONTRO
I.N.P.S., (Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale), anche quale mandatario della S.C.C.I. S.p.A., in persona del suo presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Domenica Di Leo, per procura generale alle liti;
resistenti - opposti-
E
RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. (già Serit Sicilia S.p.a.), Agente della Riscossione per la provincia di Catania;
- opposto contumace-
Oggetto: opposizione avverso:
-intimazione di pagamento n. 293 2010 9033896281, relativa alla cartella n. 293 2000 0066 361662 000, avente ad oggetto il pagamento della complessiva somma di euro 541,65, pretesa a titolo di contributi IVS e somme aggiuntive, competenza anno 2000.

Motivazione

Va dichiarata la contumacia del concessionario, che sebbene regolarmente evocato in giudizio non ha curato di costituirsi.

Va accolta, in quanto fondata, l'eccezione di prescrizione successiva fatta valere dall’opponente; ed invero, al debitore è sempre consentito far valere fatti estintivi della pretesa creditoria successivi alla notifica della cartella (prescrizione, pagamento ecc.) mediante l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
Ed invero, tra la notifica della cartella di pagamento (9/3/2001), come allegata nella intimazione di pagamento impugnata, e la data di notifica di tale ultimo provvedimento (14/10/2010), deve ritenersi maturata la prescrizione quinquennale.
Quanto al superiore termine, questo decidente condivide l’orientamento della giurisprudenza secondo cui la cartella di pagamento non opposta, non assumendo gli effetti di una sentenza di condanna passata in giudicato, non può determinare una modificazione del regime di prescrizione dei crediti previdenziali, di regola quinquennale, che dunque non si trasforma, come nell’actio iudicati di cui all’art. 2953 c.c., in decennale quale effetto della mancata opposizione della cartella (cfr. Cass. n. 12263 del 25.05.2007).

Pertanto, alla luce di quanto fin qui esposto, assorbita ogni altra questione, vanno dichiarati non dovuti perché prescritti i crediti previdenziali in questione ed illegittima la loro iscrizione a ruolo.
Va in conseguenza annullata la cartella di pagamento impugnata e la relativa intimazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto Riscossione Sicilia S.p.a., che ha dato luogo alla illegittima procedura di riscossione, va condannata alla refusione di quelle sostenute da parte opponente, liquidate come in dispositivo.
Sussistono eccezionali ragioni per dichiarare compensate le spese tra l’opponente e l’INPS

PQM

definitivamente pronunciando sull’opposizione proposta da P. G. avverso gli atti in epigrafe indicati;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
dichiara illegittima l’iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali oggetto della cartella di pagamento impugnata e, per l’effetto, annulla la stessa e la relativa intimazione di pagamento;
condanna Riscossione Sicilia S.p.a. al pagamento, in favore dell’opponente, delle spese del giudizio, che liquida in complessivi € 475,00, oltre a CPA e IVA come per legge e spese forfettarie al 15%, e distrae in favore dell'avvocato Orazio Esposito;
compensa le spese tra l’opponente e l’INPS.
Catania, 10 dicembre 2015
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Caterina Musumeci


 

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