REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Quinta CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vera Marletta
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di Appello iscritta al N. 90300994/2012 R.G. promossa da:
N. A., con il patrocinio degli avv. ESPOSITO ORAZIO STEFANO e ESPOSITO GENNARO, elettivamente domiciliato in VIA CARMELO PATANE’ ROMEO, 28 CATANIA, presso il difensore avv. ESPOSITO ORAZIO STEFANO
APPELLANTE
contro:
RISCOSSIONE SICILIA S.P.A., con il patrocinio dell’avv. PETTINATO DEBORA MARIA e elettivamente domiciliato in VIALE DELLA LIBERTA’ 185 95129 CATANIA presso lo studio dell’avv. PETTINATO DEBORA MARIA
PREFETTURA DI ENNA (C.F. 800001080862)
APPELLATI
posta in decisione all’udienza del 23 marzo 2016, sulle conclusioni precisate come in atti, previa assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 12.12.2012 A. N. conveniva in giudizio la Prefettura di Enna e la Riscossione Sicilia spa e proponeva appello avverso la sentenza n.641/12 resa inter partes dal Giudice di Pace di Paternò in data 22.8.2012, con la quale era stata rigettata l’opposizione proposta ex art.615 cpc da essa appellante e compensate le spese di giudizio.
A sostegno dell’appello l’A. deduceva che aveva errato il giudice di primo grado a ritenere infondata l’eccezione inerente la prescrizione estintiva del diritto e a compensare interamente le spese processuali.
Chiedeva pertanto, in riforma della sentenza di primo grado, di accogliere le domande proposte con l’opposizione ex art. 615 cpc , con condanna degli appellanti al pagamento delle spese di entrambe le fasi di giudizio.

Degli appellati si costituiva solo la Riscossione Sicilia spa, contestava l’appello proposto e ne chiedeva il rigetto.
La Prefettura di Enna, sebbene ritualmente citata, non si costituiva.

Motivazione

Ciò posto, giova evidenziare in premessa, in ordine alla ammissibilità della azione proposta, che, per giurisprudenza consolidata, il rimedio per far valere fatti estintivi o impeditivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo è costituito dall’opposizione ex art. 615 cpc, poichè la contestazione investe il diritto di procedere alla esecuzione, per la cui proposizione non è previsto alcun termine di decadenza.

Per quanto concerne invece l’unico motivo di appello afferente la eccepita prescrizione estintiva della pretesa creditoria portata dalla cartella esattoriale opposta, detto motivo pare fondato.
Infatti il Giudice di Pace nella sentenza appellata aveva affermato l’infondatezza della eccezione proposta sul presupposto che tra la data di notificazione della cartella esattoriale (28.4.2007) e la data di notificazione dell’intimazione di pagamento (24.9.2011) non era maturata la eccepita prescrizione.
Tuttavia il decidente aveva omesso di considerare che la difesa della A. con l’atto di opposizione ex art.615 cpc aveva opposto non solo l’intimazione di pagamento, ma anche la prodromica cartella di pagamento, eccependo la intervenuta prescrizione del diritto vantato, poiché dalla data di notifica del verbale di accertamento alla data di notifica della cartella era decorso il termine prescrizionale.
Detta eccezione appare fondata.
Ed invero, poiché la prescrizione del diritto per la riscossione delle somme a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie nascenti da violazioni al Codice della Strada si prescrive in cinque anni, nel caso di specie alla data di notifica della cartella in oggetto (28.4.2007) era già intervenuta la eccepita prescrizione, risultando ampiamente decorso il termine di cinque anni dalla data di notifica del verbale (risalente all’anno 1996) e non risultando peraltro posto in essere da parte del concessionario alcun atto interruttivo della prescrizione antecedentemente alla notifica della cartella in oggetto.

Va invece ritenuta infondata l’eccezione dedotta dalla difesa del concessionario in ordine al preteso difetto di legittimazione passiva, poiché dall’esame della documentazione in atti si evince che al momento della consegna del ruolo da parte dell’ente impositore (21.1.2001) la prescrizione del diritto non era ancora maturata.
Alla luce di quanto detto, ne consegue che deve essere dichiarata la prescrizione del diritto di credito vantato dal Concessionario e pertanto non risultano dovuti gli importi indicati nella cartella opposta.
La sentenza appellata va quindi riformata sul punto.
Quanto al motivo di appello relativo alla statuizione sulle spese processuali, dall’accoglimento dell’appello ne consegue che va condannata l’appellata Riscossione Sicilia spa al pagamento delle spese di giudizio di I grado, che si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
Va invece confermata la statuizione con riferimento all’altro appellato.
Le spese processuali di questo grado di giudizio seguono la soccombenza e, liquidate nella misura indicata in dispositivo, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa nonchè alla attività difensiva concretamente espletata, secondo i criteri di cui al dm n. 55/2014 sono poste a carico della appellata Riscossione Sicilia spa.
Vanno invece compensate con riferimento all’altra parte in causa, posto che la censura mossa ed accolta riguardava la procedura di riscossione, alla quale risulta estraneo l’ente impositore.

PQM

Il giudice, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 90300994/2012 R.G., in parziale accoglimento dell’appello proposto da A. N. avverso la sentenza n. 641/2012 emessa dal Giudice di Pace di Paternò, dichiara che non sono dovute dall’opponente le somme portate dalla cartella esattoriale opposta perché prescritto il diritto di credito .
Conferma per il resto la sentenza appellata.
Condanna l’appellata Serit Sicilia spa al rimborso in favore dell’appellante delle spese di giudizio di I grado , che liquida in complessivi € 440,00, di cui € 40,00 per spese e € 400,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali del 15%, iva e cpa.
Condanna la predetta appellata al pagamento in favore dell’appellante delle spese di questo grado di giudizio, che liquida in complessivi € 683,00, di cui € 83,00 per spese e € 600,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali del 15%, iva e cpa.
Compensa tra le altre parti le spese di questo grado di giudizio.
Catania, il 13 luglio 2016.
IL GIUDICE
DOTT.VERA MARLETTA


 

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