Civile Ord. Sez. 6 Num. 15274 Anno 2018
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: CURZIO PIETRO
Data pubblicazione: 12/06/2018

ORDINANZA
sul ricorso 9302-2016 proposto da:
EQUITALIA SUD SPA 11210661002, in persona del Responsabile del Contenzioso Esattoriale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CESI 21, presso lo studio dell'avvocato CARMELA PARISI, che la rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro
R. V., CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI;
- intimati -
avverso la sentenza n. 1160/2015 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 12/11/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/05/2018 dal Presidente Relatore Dott. PIETRO CURZIO.

Svolgimento del processo

Rilevato che:
1. Il sig. R. ha proposto opposizione presso il Tribunale di Catanzaro contro l'intimazione di pagamento notificata il 24 aprile 2014 e basata sulla cartella esattoriale n. 03020050017081446000, emessa per contributi dovuti alla Cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti.
2. Il Giudice del Lavoro di Catanzaro ha rigettato l'opposizione.
3. In particolare, applicando il termine decennale di prescrizione ai crediti portati dalle cartelle esattoriali non opposte, ha ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dal sig. R.
4. Quest'ultimo ha impugnato la sentenza di primo grado dinanzi alla Corte d'appello di Catanzaro, domandando l'applicazione del più breve termine quinquennale di prescrizione.
5. La Cassa dei geometri liberi professionisti ed Equitalia si sono costituite in giudizio, chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
6. Il Collegio, con la sentenza n. 1160 del 12 novembre 2015, ha accolto l'appello, e, in riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato che il termine di prescrizione applicabile ai crediti portati dalle cartelle esattoriali non opposte è di cinque anni.
7. Equitalia Sud S.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, domandando l'applicazione del più lungo termine di prescrizione di dieci anni.
8. Le altre parti non hanno svolto attività difensiva.

Motivazione

Considerato che:
9. Il ricorso, basato su di un unico motivo, è manifestamente infondato, alla luce del principio di diritto affermato dalle Sezioni unite con la sentenza n. 23397 del 17 novembre 2016.
10. Con tale decisione, si è affermato: «la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della I. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c. c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato».

11. Dovendosi dare seguito a tale condivisibile orientamento, che ha riallineato le disarmonie della giurisprudenza (si vedano le sentenze 4338/2014; 11749/2015 e 5060/2016, di segno opposto rispetto alla citata sentenza delle SS.UU. 23397/2016), la soluzione adottata dalla Corte d'appello di Catanzaro risulta corretta e conforme a diritto.
12. Nulla sulle spese, poiché le altre parti non hanno svolto attività difensive.
13. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

PQM

Rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.lgs. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio d maggio 2018.


 

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