REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIOLA Roberto Michele - Presidente -
Dott. BUCCIANTE Ettore - Consigliere -
Dott. MATERA Lina - Consigliere -
Dott. MANNA Felice - rel. Consigliere -
Dott. ORICCHIO Antonio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 26078-2008 proposto da:
CONDOMINIO VIA ____, IN PERSONA DEL SUO AMM.RE P.T. -, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TOSCANA 10, presso lo studio dell'avvocato RIZZO ANTONIO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati SENALDI FRANCESCO, GIAN PAOLO VALCAVI;
- ricorrente -
contro
Z.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PAOLO EMILIO,34, presso lo studio dell'avvocato SMARGIASSI GIOVANNI, rappresentato e difeso dagli avvocati GIANI MARCO, TEDOLDI ALBERTO;
- controricorrente -
e contro
CONDOMINIO VIA ____;
- Intimato -
avverso la sentenza n. 1340/2008 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 13/05/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/05/2014 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

In seguito ad un'iniziativa di Z.G., partecipante al condominio di via _______ (di seguito Condominio 3), volta ad accertare la regolarità, sotto il profilo sanitario e della sicurezza, della canna fumaria dell'impianto di riscaldamento del vicino condominio di via _______ (di seguito Condominio 5), il comune di Milano ingiungeva all'allora unico proprietario di quest'ultimo stabile di regolarizzare la posizione della canna fumaria. Individuata quale unica soluzione possibile quella d'innalzare la canna e di appoggiarla sulla facciata laterale del Condominio 3, i due predetti condomini concordavano con scrittura privata del 26.9.1997 la collocazione della canna fumaria su di una parete del Condominio 3 a titolo di comodato precario. Tale atto originava però l'impugnazione da parte di Z.G. delle delibere condominiali di autorizzazione dell'amministratore alla stipula dell'atto e di ratifica dell'operato di lui, delibere, infine, dichiarate nulle dalla Corte d'appello di Milano con sentenza n. 464/01.
In esito a ciò il Condominio 3 conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Milano, il Condominio 5 per la risoluzione o dichiarazione di nullità o inefficacia della scrittura del 26.9.1997.
Nel resistere in giudizio il Condominio convenuto eccepiva l'improponibilità della domanda per effetto della clausola per arbitrato irrituale contenuta all'art. 8 della citata scrittura; e nel merito e in via riconvenzionale chiedeva la costituzione della servitù volta al mantenimento della canna fumaria così come realizzata in ottemperanza all'ordine del comune di Milano.
Nel giudizio interveniva Z.G., il quale chiedeva rigettarsi la domanda di costituzione della servitù e dichiararsi la risoluzione del contratto stipulato fra i due condomini e la rimozione dell'ancoraggio della canna fumaria dalla parete del fabbricato del Condominio 3.
Il Tribunale dichiarava improponibile la domanda principale e quella dell'interveniente Z., il cui intervento qualificava come adesivo dipendente, e rigettava la domanda del Condominio 5.
Adita in via principale da Z.G. e in via incidentale dal Condominio 5, la Corte d'appello di Milano in riforma di detta sentenza accoglieva la domanda dello Z. e rigettava quella del Condominio 5, che condannava a rimuovere la canna fumaria, ripristinando lo stato precedente dei luoghi.
Premesso il giudicato esterno derivante dalla sentenza n. 464/01 della stessa Corte d'appello sul carattere innovativo dell'appoggio della canna fumaria al muro del Condominio 3, la Corte milanese rilevava che il singolo condomino poteva agire a difesa non solo dei suoi diritti di proprietario esclusivo, ma anche di quelli a lui derivanti dalla qualità di comproprietario delle parti comuni dell'edificio. Nello specifico, osservava che Z.G. aveva agito, nella veste di proprietario, a tutela del suo diritto al rispetto delle distanze legali e delle vedute compromessa dall'installazione della canna fumaria, nonchè per prevenire eventuali infiltrazioni d'acqua e di umidità attraverso i fori praticati nella parete dell'edificio per l'inserimento della canna fumaria e per la contaminazione da micro polveri residue dalla combustione. Il suo intervento, pertanto, doveva considerarsi litisconsortile, rispetto alla posizione del Condominio 3, e tale da porlo in posizione terza rispetto alla struttura bipolare della clausola compromissoria di cui al contratto del 26.9.1997. Appariva, inoltre, decisiva secondo la Corte territoriale l'ulteriore circostanza che il Condominio 3 aveva esercitato il diritto di recesso dal contratto, con conseguente obbligo per il Condominio 5 di eliminare l'ancoraggio della canna fumaria e di ripristinare l'originario stato dei luoghi. Recesso relativamente al quale non operava la clausola compromissoria, in quanto limitata alla sola interpretazione, validità ed esecuzione dell'accordo, non anche alle vicende estintive di questo.
Quanto alla domanda di costituzione della servitù coattiva ai sensi dell'art. 1032 c.c., osservava, infine, che questa era prevista espressamente per le sole servitù tipiche e non era suscettibile d'applicazione analogica.

Per la cassazione di detta sentenza ricorre il Condominio 5, in base a tre motivi.
Resiste con controricorso Z.G.
Il Condominio 3 non ha svolto attività difensiva.

Motivazione

1. - Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. Ciò assorbe ogni questione inerente al difetto di autorizzazione dell'amministratore del Condominio 5 a proporre il ricorso. Attesa la necessità di non procrastinarne la definizione, nel rispetto della direttiva di cui all'art. 111 Cost., comma 2, il procedimento va dunque definito senz'altro incombente.

1-bis. - Il primo motivo espone la violazione o falsa applicazione dell'art. 808 c.p.c., nonchè l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un fatto controverso e decisivo.
La Corte territoriale non ha precisato se l'intervento in causa dello Z. fosse diretto a far valere i suoi diritti di proprietario esclusivo ovvero quelli di comproprietario delle parti comuni del condominio cui partecipa. Sostiene, quindi, parte ricorrente che le posizioni del Condominio 3 e del condomino Z. nei riguardi del Condominio 5 sono del tutto identiche, sicchè rispetto alla scrittura del 26.9.1997 la loro posizione è omogenea e la bipolarità della controversia, ai fini dell'applicabilità della clausola arbitrale anche alla domanda proposta dallo Z., non può essere messa in dubbio.

1-bis.1. - Il motivo è inammissibile, per due ragioni.
1-bis.1.1. - Limitatamente alla denunciata violazione dell'art. 808 c.p.c., la censura è priva del quesito di diritto prescritto dall'art. 366-bis c.p.c., applicabile ratione temporis. Difetto che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, è sanzionato con l'inammissibilità, non potendosi desumere il quesito dai motivi di ricorso.
Ed infatti, è inammissibile per violazione dell'art. 366-bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6 il ricorso per cassazione nel quale l'illustrazione dei singoli motivi non sia accompagnata dalla formulazione di un esplicito quesito di diritto, tale da circoscrivere la pronuncia del giudice nei limiti di un accoglimento o un rigetto del quesito formulato dalla parte; più specificamente, deve escludersi che il quesito di diritto possa desumersi implicitamente dalla formulazione dei motivi di ricorso, la quale non è sufficiente ad integrare il rispetto del requisito formale specificamente richiesto dalla richiamata disposizione (Cass. n. 23153/07 e S.U. n. 7258/07).

1-bis.1.2. - La seconda causa d'inammissibilità, che travolge anche la censura sul vizio motivazionale ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5 risiede nel fatto che nè il motivo in esame nè i successivi contrastano la seconda ratio decidendi su cui si basa la pronuncia impugnata, ossia che il Condominio 3 aveva esercitato il diritto di recesso dal contratto, con conseguente obbligo per il Condominio 5 di eliminare l'ancoraggio della canna fumaria e di ripristinare l'originario stato dei luoghi; e che relativamente a tale recesso non operava la clausola compromissoria, in quanto limitata alla sola interpretazione, validità ed esecuzione dell'accordo.

2. - Col secondo motivo è dedotta la violazione o falsa applicazione dell'art. 105 c.p.c., commi 1 e 2, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3 (rectius, 4).
Ciò che nello spirito dell'art. 105 c.p.c. differenzia l'intervento adesivo autonomo da quello dipendente, si sostiene, non è la natura dell'interesse ma il carattere innovativo del thema decidendum che consegue al primo e non al secondo. Pertanto, quando il terzo interventore, ancorchè titolare di un proprio autonomo diritto non lo fa valere in via autonoma, bensì quale interesse che lo legittima a sostenere le ragioni di una delle parti, si configura un intervento di tipo adesivo dipendente. Nella specie, Z.G. ha agito per far valere il suo diritto non in via autonoma, ma al solo fine di sostenere le ragioni del condominio attore e, di fatto, ha concluso assumendo le medesime conclusioni di quello.
Conseguentemente, l'impugnazione autonoma proposta dallo Z. è inammissibile, in quanto l'interventore adesivo dipendente non è legittimato a impugnare autonomamente la sentenza pronunciata in senso sfavorevole alla parte adiuvata.

2.1.- Anche tale motivo è inammissibile per difetto di quesito di diritto ex art. 366-bis c.p.c., non meno che infondato.
Come precisato dalla costante giurisprudenza di questa Corte, configurandosi il condominio come un ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei singoli condomini, l'esistenza di un organo rappresentativo unitario, quale l'amministratore, non priva i singoli partecipanti della facoltà di agire a difesa dei diritti esclusivi e comuni inerenti all'edificio condominiale; non sussistono impedimenti, pertanto, a che i singoli condomini, non solo intervengano nel giudizio in cui tale difesa sia stata assunta dall'amministratore, ma anche si avvalgano, in via autonoma, dei mezzi di impugnazione per evitare gli effetti sfavorevoli della sentenza pronunciata nei confronti del condominio rappresentato dall'amministratore, non spiegando influenza alcuna, in contrario, la circostanza della mancata impugnazione di tale sentenza da parte dell'amministratore (Cass. n. 10717/11; conformi, nn. 826/97,4504/96 e 804/69).
Con la conseguenza che l'intervento spiegato da un condomino nella causa promossa dall'amministratore del condominio che riguardi parti comuni dell'edificio condominiale, ha natura di intervento adesivo autonomo e, pertanto, il condomino è legittimato a proporre autonoma impugnazione contro la sentenza che decide la causa (Cass. n. 2341/76).


3. - Il terzo mezzo d'annullamento denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 3, 27, 32 e 42 Cost., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3.
Una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 1032 c.c., sostiene parte ricorrente, volta a salvaguardare diritti di rango costituzionale, induce a ritenere non insuperabile il principio per cui solo le servitù tipiche sono suscettibili di costituzione coattiva.
Nello specifico, il Condominio odierno ricorrente versa in uno stato di necessità dovuto all'impossibilità di una soluzione alternativa a quella in contestazione e all'obbligo, penalmente sanzionato, di ottemperare all'ordinanza sindacale emessa dal comune di Milano per ragioni di igiene, per cui appare ragionevole un'interpretazione estensiva della norma citata.
3.1. - Anche tale motivo non è corredato dal quesito di diritto ed è, dunque, inammissibile.

4. - In conclusione il ricorso va respinto.
5. - Seguono le spese, liquidate come in dispositivo, in favore della parte controricorrente.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il condominio ricorrente alle spese, che liquida in Euro 2.200,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 21 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2014


 

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