Civile Ord. Sez. 6 Num. 6464 Anno 2018
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: SOLAINI LUCA
Data pubblicazione: 15/03/2018

ORDINANZA
sul ricorso 7960-2017 proposto da:
R. G. P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI 134, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE MARIA CIPOLLA, che lo rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro
EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA 11210661002;
- intimata -
avverso la sentenza n. 5390/37/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA, depositata il 21/09/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/01/2018 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.

Motivazione

Con ricorso in cassazione affidato a un motivo, illustrato da memoria, nei cui confronti né l'agente della riscossione né l'ente impositore hanno svolto difese scritte, il ricorrente impugnava la sentenza della CTR del Lazio, in sede di giudizio di revocazione.
Con l'unico motivo di ricorso deduceva, il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 64 del d.lgs. n. 546/92 e 395 comma i n. 4) c.p.c., in quanto, erroneamente, i giudici d'appello avevano ritenuto dichiararsi la cessazione della materia del contendere nei confronti del ricorrente, sulla base di uno sgravio d'imposta effettuato nei confronti del coobligato nel medesimo debito tributario.
Il Collegio ha deliberato di adottare la presente ordinanza in forma semplificata.
Il motivo non merita accoglimento.

Secondo il precedente in termini di questa Corte "Il ricorso per cassazione avverso una sentenza di appello dichiarativa della cessazione della materia del contendere, con il quale si censuri tale pronuncia in quanto erroneamente fondata sulla supposizione di un fatto in realtà insussistente, è inammissibile, essendo un tale errore denunciabile con lo strumento della revocazione ai sensi dell'art. 395 n. 4 cod. proc. civ.." (Cass. n. 5940/1992).

Nel caso di specie, il giudice d'appello in sede di revocazione, ha ritenuto di rigettare l'istanza sul presupposto che la dichiarazione di cessazione della materia del contendere non potesse essere oggetto di revocazione mancandone i relativi presupposti, mentre, dall'orientamento sopra esposto si evince in contrario, come la materia del giudizio debba soggiacere a una diversa natura di controllo giudiziale, in particolare, quello revocatorio, pertanto, il ricorso per revocazione era ammissibile.
La sentenza va, pertanto, cassata e la causa va rinviata alla Commissione tributaria regionale del Lazio, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.

PQM

Accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, alla camera di consiglio del giorno 25.1.2018
Pubblicato in data


 

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