REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Milano, XIII Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico dott. Giacomo Rota, ex art. 281 sexies c.p.c.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa
DA
A.A., rappresentato e difeso dagli avv. Remo Danovi e Mario Battaglia in forza di procura in atti ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Milano, Via Guastalla n. 15
- ATTORE -
CONTRO
Azienda B., rappresentato e difeso dall’avv. Massimo Meraviglia in forza di procura in atti ed elettivamente domiciliato presso la sede in Milano, Via Marostica n. 8
- CONVENUTO -
E CONTRO
s.a.s. C., rappresentata e difesa dall’avv. Roberto Perinetti in forza di procura in atti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Via Sant’Andrea n. 23
- CONVENUTO –
Oggetto: opposizione ad ingiunzione di pagamento

Svolgimento del processo

I fatti da porre alla base della presente decisione possono così essere riassunti:
1) L’Azienda B. ha concesso in locazione alla conduttrice s.a.s. C. i locali ubicati in Milano, _______ con annessi magazzini ed area scoperta, a far data dal primo gennaio 2001, giusta contratto di locazione commerciale datato ____ (doc. n. 1 fascicolo parte attrice);
2) In costanza del rapporto locativo di cui al punto precedente la s.a.s. C. ha ceduto, in data ____, il ramo d’azienda ubicato presso i locali di Piazza Mirabello n. 5 a A.A. obbligandosi a tenere indenne il cessionario A.A. da ogni debito afferente la precedente gestione, ivi compresi i canoni di locazione eventualmente rimasti arretrati (doc. n. 2 fascicolo parte attrice): A.A. pertanto è subentrato nel contratto di locazione in essere con la parte locatrice Azienda B. per il tramite del noto fenomeno di cui all’art. 36 della legge n. 392 del 1978;
3) Stante il mancato pagamento dei canoni di locazione relativi all’immobile sito in Milano, _____ per il periodo febbraio 2011 – gennaio 2012, periodo antecedente la cessione del ramo d’azienda intercorsa tra la cedente s.a.s. C. ed il cessionario A.A., la parte locatrice ceduta Azienda B. ha notificato, ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910 n. 639, l’ordinanza ingiunzione n. 9/2013 datata 21 gennaio 2013 sia alla s.a.s. C. che a A.A. per ottenere il pagamento in via solidale degli importi dovuti a titolo di canoni di locazione, il tutto per la complessiva somma di Euro 63.054,99 oltre interessi legali e spese del procedimento esecutivo (doc. n. 3 fascicolo parte locatrice);
4) Avverso la predetta ordinanza ingiunzione ha proposto opposizione A.A. il quale da un lato ha sostenuto la non debenza della somma richiestagli dalla parte locatrice per il fatto che tale somma aveva ad oggetto canoni di locazione maturati prima della decorrenza degli effetti giuridici della cessione di ramo d’azienda intercorsa con l’originario conduttore cedente s.a.s. C., e dall’altro proponendo, per il caso di soccombenza, azione di manleva nei confronti della predetta cedente stante l’obbligo da quest’ultima espressamente assunto con la clausola numero 4 della predetta cessione di ramo d’azienda di tenerlo indenne da qualsivoglia pretesa pecuniaria eventualmente richiestagli “sia da parte dell’Amministrazione Finanziaria sia da parte di terzi”;

5) Si sono costituiti in giudizio sia la parte locatrice Azienda B. che la s.a.s. C.: la parte locatrice ha contestato in fatto e diritto il merito delle pretese fatte valere dall’attore A.A. sostenendo viepiù la inammissibilità dell’opposizione all’ordinanza ingiunzione per il fatto che l’attore A.A. l’aveva azionata con atto di citazione e non tramite il necessario schema del ricorso secondo quanto previsto dalla disciplina processuale sulle locazioni, mentre la s.a.s. C. ha azionato alcune domande avverso la convenuta Azienda B. con cui la s.a.s. C. non aveva alcun contraddittorio e che, ad ogni buon conto, erano già state azionate in un separato procedimento di impugnazione alla medesima ordinanza ingiunzione avente r.g. n.____ pendente avanti al Tribunale di Milano;
6) Ne è scaturita la presente controversia che ha trovato epilogo in data odierna a seguito di esauriente discussione tra le parti di causa.

Motivazione

Questi i fatti di causa, ritiene il Tribunale che l’opposizione all’ingiunzione di pagamento spiegata dall’attore A.A. risulti meritevole di accoglimento per i motivi di seguito evidenziati.
Preliminarmente deve disattendersi l’eccezione di inammissibilità dedotta dalla difesa di parte convenuta locatrice nei confronti dell’opposizione spiegata dall’attore A.A.: l’atto di citazione con cui è stato introitato il presente gravame è stato infatti tempestivamente notificato all’Azienda B. in data 2 aprile 2013 e celermente iscritto a ruolo il successivo 3 aprile 2013 entro il termine di trenta giorni dalla notificazione dell’ordinanza ingiunzione che, con riguardo all’attore A.A. è avvenuta in data 4 marzo 2013; in punto rito applicabile nella presente fattispecie questo Giudice evidenzia come le norme del decreto legislativo n. 150 del 2011 sulla semplificazione dei riti che regolano le controversie in materia di opposizione all’ingiunzione per il pagamento delle entrate patrimoniali degli enti pubblici di cui al regio decreto 14 aprile 1910 n. 639, e segnatamente l’art. 32 del decreto legislativo n. 150 del 2011 che a propria volta rimanda al rito ordinario di cognizione e, per il tramite dell’art. 1, alle norme del Titolo I e III del libro secondo del codice di procedura civile, non
brillino certo di chiarezza nella misura in cui fanno riferimento al rito ordinario di cognizione di cui agli artt. 163 e seguenti del codice di rito civile salvo poi innestare tale previsione anche su questioni di ordine patrimoniali afferenti ad Enti pubblici che possano scaturire da vicende locative quali quelle al vaglio del presente giudizio. La lettera dell’ordito del decreto legislativo n. 150 del 2011 sulla semplificazione dei riti farebbe in sostanza propendere per l’assunto secondo cui alle controversie quali quella oggetto del presente giudizio dovrebbe applicarsi il rito ordinario di cognizione che prevede, quale atto introduttivo, la citazione a comparire ad udienza fissa, anche se la pretesa sostanziale che sta alla base del credito azionato dall’Azienda B., pretesa sostanziale consistente nel pagamento di canoni di locazione, sembra far prevalere l’opzione che predilige l’utilizzo del ricorso: ad ogni buon conto l’avvenuto tempestivo adempimento, ad opera della difesa di parte attrice, delle duplici operazioni di notifica dell’atto di citazione e della iscrizione a ruolo del fascicolo nel termine di trenta giorni, così come previsto dal regio decreto 14 aprile 1910 n. 639 in tema di impugnazione di ordinanze ingiunzioni, taglia la testa al toro consentendo di escludere qualsivoglia profilo di inammissibilità dell’odierno gravame e di potere pertanto passare al vaglio del merito della lite.

La questione di diritto che nella presente sede occorre risolvere è se, in una vicenda di cessione di ramo d’azienda ex art. 36 legge n. 392 del 1978 con contestuale cessione del contratto di locazione ove l’azienda ceduta risulti ubicata, il cessionario risponda o meno nei confronti del locatore ceduto per i canoni di locazione non saldati dalla parte cedente che siano antecedenti il perfezionamento del contratto di cessione e la produzione degli effetti del negozio, posto che se l’art. 36 legge n. 392 del 1978 prevede espressamente che nel caso di cessione di ramo d’azienda il locatore ceduto, ove non abbia liberato l’originario conduttore che a propria volta abbia ceduto l’azienda a terzi, può sempre agire nei confronti del cedente qualora il cessionario non adempia successivamente le obbligazioni assunte, nulla prevede nel caso inverso, vale a dire nulla statuisce per il caso in cui siano rimasti inadempiuti canoni di locazione scaduti in data anteriore alla decorrenza della cessione, canoni che sicuramente devono essere adempiuti dal cedente originario conduttore posto che sono maturati quando soltanto quest’ultimo risultava parte del contratto di locazione ed effettivo detentore del bene locato ma per i quali non si capisce se residui del pari una responsabilità sussidiaria e solidale del cessionario secondo lo schema della successione cumulativa in cui all’originario debitore se ne aggiunge, al ricorrere dei requisiti di legge, un altro al fine del rafforzamento della posizione sostanziale del creditore.

La difesa della parte locatrice ceduta ha sostenuto che il cessionario – nella specie l’attore A.A. – risponda solidalmente con il cedente originario conduttore s.a.s. C. per i canoni di locazione maturati in data anteriore alla decorrenza del contratto di cessione di ramo d’azienda con contestuale cessione della locazione sulla base delle seguenti argomentazioni:
1. L’art. 36 della legge n. 392 del 1978 è chiaro nel collegare, a garanzia del pagamento dei canoni di locazione alla parte locatrice ceduta, intimamente le posizioni giuridiche sostanziali del cedente e del cessionario con riguardo all’adempimento delle obbligazioni scaturenti dal contratto di locazione ceduto insieme all’azienda, e ciò per il semplice fatto che la parte locatrice non può minimamente ostacolare e/o impedire le vicende circolatorie individuate dalla norma in esame;
2. L’art. 36 della legge n. 392 del 1978 va letto tenendo sempre a mente la disciplina della cessione del contratto di cui agli artt. 1406 e seguenti del codice civile secondo cui, una volta perfezionato il contratto di cessione (del contratto), il cessionario subentra nella medesima posizione giuridica soggettiva sostanziale del cedente ivi compreso i crediti ed i debiti esistenti al momento del perfezionamento della cessione tra cui i canoni di locazione pregressi eventualmente non saldati dal cedente: a tal uopo la difesa della parte locatrice ha citato la sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 10485 del primo giugno 2004 che ha statuito che il conduttore cessionario che sia subentrato nel contratto di locazione secondo il meccanismo di cui all’art. 36 della legge n. 392 del 1978 risponda solidalmente verso il locatore ceduto delle obbligazioni non adempiute dal cedente;
3. La tesi argomentativa che nega la possibilità al locatore ceduto di agire nei confronti del cessionario per i canoni di locazione rimasti inevasi e non saldati dal cedente per periodi antecedenti la cessione esporrebbe il locatore al paradosso di non potere agire nei confronti dell’attuale ed unico conduttore cessionario con l’azione di risoluzione del contratto di locazione per il mancato pagamento dei canoni dovuti, azione di risoluzione che, secondo la difesa di parte locatrice convenuta, andrebbe sicuramente accolta stante il determinarsi del vizio sopravvenuto della funzione contrattuale a seguito del mancato pagamento dei canoni di locazione il cui adempimento costituisce l’obbligazione fondamentale del conduttore ex art. 1587, n. 1, c.c.: tale conclusione, secondo la difesa di parte locatrice, impedirebbe al locatore di potere determinare lo scioglimento anticipato del contratto nei confronti dell’unico soggetto rimasto controparte negoziale a seguito del perfezionamento del contratto di cessione;
4. Eventuali accordi intercorsi tra cedente e cessionario circa l’onere di corresponsione dei canoni di locazione sia antecedenti il perfezionamento della cessione sia successivi e circa eventuali esoneri da responsabilità, come nel caso al vaglio del presente giudizio in cui il cedente si è obbligato a manlevare il cessionario da qualsivoglia responsabilità con riguardo a debiti eventualmente preesistenti la decorrenza della cessione, costituiscono res inter alios acta come tali non opponibili al locatore parte ceduta.
Oltre alla pronuncia della Suprema Corte sopra indicata questo Giudice ha rinvenuto un precedente datato nella giurisprudenza di merito che ha sostenuto la responsabilità solidale del cessionario per debiti pregressi il perfezionamento della cessione ex art. 36 legge n. 392 del 1978: trattasi di un arresto del Tribunale di Alessandria del lontano 16 aprile 1986.

Ciononostante questo Giudice non condivide la soluzione ermeneutica prescelta dalla Suprema Corte sopra ribadita ed energeticamente perorata dalla difesa della convenuta Azienda B., ostandovi le seguenti considerazioni.
Occorre innanzitutto partire dalla ratio sottesa alla previsione dell’ art. 36 legge n. 392 del 1978 nella parte in cui ha previsto che, in caso di cessione di ramo d’azienda con coeva cessione del contratto di locazione che l’azienda concorra a comporre, il locatore ceduto che non abbia liberato l’originario conduttore che a propria volta abbia ceduto l’azienda a terzi, possa sempre agire nei confronti del cedente qualora il cessionario non adempia successivamente le obbligazioni assunte derivanti dal contratto di locazione: posto che il locatore non può minimamente ostacolare e/o impedire le vicende circolatorie individuate dalla norma in esame, il Legislatore ha inteso tutelarlo mediante la previsione di una responsabilità solidale del cedente, rispetto all’eventuale inadempimento delle obbligazioni scaturenti dal contratto di locazione oggetto di cessione ad opera del cessionario, che si protrae nel tempo sino alla conclusione del rapporto locativo - responsabilità che, secondo l’interpretazione della Suprema Corte, involge tutte le cessioni cosiddette intermedie – secondo lo schema della successione cumulativa in cui all’originario debitore se ne aggiunge un altro in vista del rafforzamento della posizione sostanziale del creditore; il pericolo che si vuole scongiurare infatti è quello che l’originario conduttore che voglia cedere l’azienda comprendente anche la locazione dei locali ove l’azienda viene svolta possa scegliersi un cessionario non affidabile e/o insolvente, pericolo scongiurato dal fatto che, nonostante il perfezionamento della cessione, l’originario conduttore cedente continua a rispondere dell’eventuale successivo inadempimento perpetrato ad opera del cessionario nuovo – e unico – conduttore.
Ma se questo è pacifico, non si capisce il perché, posto che l’art. 36 della legge n. 392 del 1978 nulla ha stabilito a tal riguardo, il cessionario che sia subentrato nel contratto di locazione debba rispondere di debiti pregressi originati dall’inadempimento del cedente originario conduttore, soggetto quest’ultimo che era stato scelto ab imis quale parte contraente proprio dal locatore ceduto il quale, sullo specifico punto della scelta del contraente, alcun rimprovero può muovere al cessionario né può pretendere di azionare alcuna posizione di sedicente garanzia per debiti pregressi nei confronti di un soggetto, la parte cessionaria, che in nulla ha influito circa l’inadempimento del proprio dante causa che gli ha ceduto l’azienda.

Occorre poi raccordare la speciale disciplina dell’art. 36 della legge n. 392 del 1978 con l’ordito codicistico disciplinante l’istituto giuridico della cessione del contratto di cui agli artt. 1406 e ss. c.c.: quest’ultima norma prevede che ciascuna parte (cedente) possa sostituire a sé un terzo (cessionario) nei rapporti derivanti da un contratto a prestazioni corrispettive se queste non sono state ancora eseguite e purché l’altra parte (ceduto) vi consenta: la dottrina parla di fattispecie plurilaterale trilatera, considerato il fatto che ai fini del suo perfezionamento occorre il consenso di tre soggetti, anche se occorre sottolineare come il contratto di cessione (del contratto) posto in essere tra cedente e cessionario sia un negozio giuridico a tutti gli effetti che acquisisce ex art. 1372 c.c. forza di legge tra le parti al pari di qualsivoglia contratto e che è idoneo a trasferire la titolarità di diritti ed a determinare vicende traslative secondo lo schema dell’art. 1376 del codice civile.
La specifica figura di cessione di cui all’art. 36 della legge n. 392 del 1978 non richiede, al pari della disciplina generale sui contratti, il consenso del ceduto ai fini del perfezionamento della fattispecie derogandovi in parte qua, ma richiede sempre che le prestazioni oggetto del contratto della cui cessione si tratta non siano state ancora eseguite: tale requisito non sembra ricorrere nel caso di un contratto di locazione facente parte del compendio aziendale ceduto del quale siano rimasti inadempiuti ad opera del cedente originario conduttore canoni afferenti un periodo antecedente la cessione, considerato che il godimento del bene a fronte del quale sorge l’obbligazione del pagamento dei canoni ex art. 1587 c.c. non può qualificarsi quale prestazione non ancora eseguita ma al contrario quale prestazione – al pari della controprestazione consistente nel pagamento dei canoni – già eseguita che ha esaurito gli effetti in un momento precedente il perfezionamento del contratto di cessione. In altre parole, se è vero che con la cessione del contratto il cessionario subentra nella medesima posizione giuridica soggettiva sostanziale del cedente posto che oggetto della vicenda traslativa è il rapporto negoziale in sé quale complesso di diritti ed obblighi scaturenti dal contratto, è altrettanto vero che tale principio deve del pari andare a braccetto con la disposizione di cui all’art. 1406 c.c. che richiede, quale presupposto imprescindibile ai fini della configurabilità della successione a titolo particolare nel rapporto contrattuale, una coppia di prestazione e controprestazione ancora da eseguire, pena, in mancanza, la realizzazione non di una vicenda successoria ma di un accollo di debiti o della cessione di crediti.
Osta in definitiva alla tesi ermeneutica secondo cui il cessionario debba rispondere per i canoni antecedenti il perfezionamento della cessione ex art. 36 legge n. 392 del 1978 il fatto che questi non possa subentrare in obblighi di adempimento di prestazioni già eseguite che abbiano esaurito la propria valenza prima del perfezionamento della cessione.

Quanto poi all’arresto della Suprema Corte di Cassazione n. 10485 del primo giugno 2004 – arresto menzionato dalla difesa di parte locatrice - che ha statuito che il conduttore cessionario che sia subentrato nel contratto di locazione secondo il meccanismo di cui all’art. 36 della legge n. 392 del 1978 risponda solidalmente verso il locatore ceduto delle obbligazioni non adempiute dal cedente anche se concernenti canoni di locazione già scaduti, devesi rilevare come in realtà la motivazione della sentenza abbia fatto salva la diversa volontà delle parti alludendo alla eventuale sussistenza di accordi negoziali intercorsi tra il cedente ed il cessionario che abbiano previsto l’obbligo di manleva del cedente a favore del cessionario con riguardo ad ogni debito afferente la precedente gestione, ivi compresi i canoni di locazione eventualmente rimasti arretrati: nel caso al vaglio del presente giudizio è emerso che la società cedente originaria conduttrice si sia obbligata a tenere indenne il cessionario odierno attore A.A. da qualsivoglia pretesa pecuniaria eventualmente richiestagli “sia da parte dell’Amministrazione Finanziaria sia da parte di terzi” (si veda l’art. 4 del contratto di cessione di ramo d’azienda di cui al doc. n. 2 fascicolo parte attrice), in tal modo facendo venir meno ogni profilo di responsabilità in capo al A.A. con riguardo a morosità di canone di locazione antecedente il perfezionamento della cessione.
Per la verità la difesa di parte convenuta Azienda B. ha ritenuto che l’inciso tra parentesi “salva diversa volontà delle parti” contenuta nella parte motiva della sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 10485 del primo giugno 2004 dovesse necessariamente alludere alla volontà della parte ceduta di volere liberare il cedente, volontà senza la cui manifestazione ed esternazione giammai il cessionario – nella specie il A.A. – avrebbe potuto sottrarsi all’obbligo di essere tenuto a corrispondere i canoni per cui è lite a favore della locatrice Azienda B.: tale interpretazione è da disattendere posto che, come visto, ai fini del perfezionamento della fattispecie circolatoria di cui di cui all’art. 36 della legge n. 392 del 1978 la parte locatrice non partecipa in alcun modo né può incidere alcunché sì da far ritenere qualsivoglia volontà da quest’ultima eventualmente esternata priva di rilevanza alcuna.

Suggestivo è poi l’assunto prospettato dalla difesa di parte locatrice secondo cui, a volere ritenere esente da responsabilità il cessionario per i canoni precedenti l’inizio della decorrenza della cessione, si perverrebbe al risultato secondo cui al creditore locatore sarebbe precluso agire nei confronti dell’unica parte contraente – vale a dire nei confronti del cessionario unico conduttore – al fine di potere ottenere la risoluzione del contratto per inadempimento secondo il noto meccanismo di cui agli art. 1218 e 1453 c.c.: posto che la declaratoria di risoluzione del contratto ha effetto retroattivo ex art. 1458 c.c., ben può il ceduto al quale non siano stati adempiuti mensilità di canone di locazione antecedenti l’inizio della decorrenza della cessione citare sia il cedente originario conduttore – suo diretto avente causa obbligato al pagamento dei canoni antecedenti la cessione rimasti inevasi - che il cessionario attuale conduttore subentrato nel contratto di locazione ed ottenere, una volta accertato l’inadempimento alla fondamentale obbligazione di cui all’art. 1587 c.c., una pronuncia costitutiva ad opera del Giudice che comporti lo scioglimento del rapporto locativo opponibile ad entrambe le predette parti convenute.

Infine osta nel presente caso all’accoglimento del ragionamento di parte locatrice il disposto di cui all’art. 2560, secondo comma, c.c. a mente del quale nel trasferimento di un’azienda commerciale l’acquirente risponde dei debiti inerenti l’esercizio di essa che siano anteriori al trasferimento soltanto se essi risultino dai libri contabili obbligatori: la norma ha stabilito che elemento imprescindibile al fine di richiedere al cessionario che abbia acquistato l’azienda il pagamento di canoni antecedenti la cessione è costituito dal fatto che le poste debitorie indicanti le mensilità di canone di locazione rimaste inevase risultino dai libri contabili obbligatori.
La giurisprudenza ha sostenuto che l’onere della prova che i debiti inerenti l’azienda oggetto di trasferimento – nel caso al vaglio del presente giudizio i canoni per cui è lite – siano iscritti nei libri contabili obbligatori incombe su chi voglia far valere il relativo credito nei confronti dell’acquirente dell’azienda (si veda in punto onere della prova la sentenza del supremo Collegio n. 6173 del 20 giugno 1998 a mente della quale “L'iscrizione nei libri contabili obbligatori dell'azienda è un elemento costitutivo essenziale della responsabilità dell'acquirente dell'azienda per i debiti ad essa inerenti. Pertanto chi voglia far valere i corrispondenti crediti contro l'acquirente dell'azienda ha l'onere di provare fra gli elementi costitutivi del proprio diritto anche detta iscrizione, e se il giudice non può effettuare d'ufficio l'indagine sull'esistenza o meno dell'iscrizione medesima ben può d'ufficio rilevare il fatto che quest'ultima quale elemento essenziale della responsabilità del convenuto non sia stata provata”: è conforme la sentenza del Supremo Collegio n. 14823 del 15 novembre 2000): nel caso in esame l’onere probatorio incombe alla parte locatrice convenuta Azienda B.
Purtuttavia la parte convenuta Azienda B. – attrice però in senso sostanziale – non è riuscita a dare prova del fatto che i canoni di locazione risultavano dai libri contabili obbligatori, di talché anche sotto tale profilo, come evidenziato dalla difesa di parte attrice Baldacci, la domanda di pagamento dei canoni per cui è causa è da disattendere stante mancata prova ad opera di chi ne ha invocato la debenza di un elemento costitutivo della relativa domanda.

Ne consegue l’accoglimento dell’opposizione spiegata dall’attore A.A. ed il conseguente accertamento della non debenza da parte sua dei canoni di locazione relativi al contratto per cui è causa per il periodo febbraio 2011 – gennaio 2012 a favore della parte locatrice: tale conclusione determina viepiù il mancato vaglio della domanda subordinata di manleva azionata dall’attore A.A. avverso la s.a.s. C. del pari convenuta.

Le domande riconvenzionali azionate dalla s.a.s. C. avverso l’Azienda B. devono dichiararsi inammissibili sia per il fatto che tra le due parti convenute non sussiste alcun contraddittorio sia per il fatto che tali domande sono stato oggetto di autonoma causa che ha visto quali parti la s.a.s. C. nella veste di soggetto impugnante l’ordinanza ingiunzione oggetto del presente giudizio e la odierna parte locatrice quale diretto controinteressato.
Quanto infine al regime delle spese di lite, questo Giudice ritiene di compensarle interamente tra le parti di causa considerata non soltanto l’opinabilità e la difficoltà interpretativa delle questioni trattate ma anche la circostanza che l’esito ermeneutico prescelto dal Giudicante appare a prima vista in contrasto con la statuizione della Suprema Corte sopra menzionata.

PQM

Il Tribunale di Milano, XIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) In accoglimento dell’opposizione spiegata dall’attore A.A., dichiara che A.A. nulla deve all’Azienda B. a titolo di canoni di locazione relativi al contratto per cui è causa per il periodo febbraio 2011 – gennaio 2012 e, per l’effetto, dichiara la nullità dell’ordinanza ingiunzione n. 9/2013 datata 21 gennaio 2013;
2) Dichiara l’inammissibilità delle domande riconvenzionali azionate dalla s.a.s. C. avverso l’Azienda B.;
3) compensa le spese di lite tra le parti di causa.
Milano, 23 ottobre 2014
Il Giudice
Dott. Giacomo Rota


 

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