REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GARRIBBA Tito - rel. Presidente -
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere -
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere -
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere -
Dott. VILLONI Orlando - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
C.G. ;
avverso la sentenza n. 605/2010 CORTE APPELLO SEZ. DIST. di TARANTO, del 31/01/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/10/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;
Udito il Procuratore Generale in persona della Dott.ssa Maria Giuseppina FODARONI che ha concluso per l'annullamento senza rinvio perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Motivazione

1. C.G.r. contro la sentenza d'appello specificata in epigrafe, che confermava la condanna per il reato previsto dall'art. 334 c.p., comma 2, e denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di colpevolezza, assumendo che la condanna sarebbe fondata su prove insufficienti.
2. Dalla motivazione della sentenza impugnata emerge che il reato ascritto poggia sul fatto che l'imputato fu sorpreso dai carabinieri mentre circolava alla guida di una "Vespa" di sua proprietà, sottoposta a sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 213 C.d.S. (il veicolo non era assicurato), affidata alla sua custodia.

Stando così le cose, questa Corte, d'ufficio, in applicazione dell'art. 129 c.p.p., comma 2, deve assolvere il ricorrente dal reato ascrittogli perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Invero la condotta di chi circola abusivamente con il veicolo sottoposto a sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 213 C.d.S. integra esclusivamente reato amministrativo previsto dal comma quarto dello stesso articolo, e non anche il delitto di sottrazione di cose sottoposte a sequestro di cui all'art. 334 c.p., atteso che la norma sanzionatoria amministrativa risulta speciale rispetto a quella penale con la conseguenza che soltanto la prima deve essere applicata (v. Cass S U 28.10.2010, Di Lorenzo, rv 248721).

PQM

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2014


 

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