REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA
In composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott. Gianluca Falco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA n. 298/06
Nella causa civile in I grado, iscritta al N° 1698 del Ruolo Generale dell’anno 2003, trattenuta in decisione all’udienza del 6.10.2005, promossa da:
D******* M******** G****** -attore-
contro Banca******* -convenuta-

OGGETTO: diritto bancario

CONCLUSIONI
All'udienza del 6.10.05 per l'attore il difensore [...] "precisa le proprie conclusioni riportandosi a quelle già precisate in atti (citazione e memoria 183) chiedendo, in particolare, la condanna del BANCO ******** al pagamento della somma come evidenziata dalla CTU a credito del correntista, oltre spese di CTU e legali" Per la convenuta il difensore [...] " precisa le proprie conclusioni riportandosi a quelle avanzate negli atti e nei verbali di causa. In particolare chiede che il credito dell'Istituto convenuto sia determinato e accertato secondo quanto precisato in CTU, con determinazione annuale di cui alla capitalizzazione degli interessi passivi, ivi comprese le spese e gli oneri accertati dal CTU relativi al rapporto di conto corrente intercorso tra le parti, nel caso di non pattuizione contrattuale degli interessi e per il periodo di riferimento. Con applicazione degli interessi debitori sulla base degli interessi debitori pattuiti tra le parti, sempre con individuazione a credito dell'Istituto convenuto di tutte le spese e gli oneri, nonché ogni altra remunerazione, applicata al rapporto, siccome individuata dal CTU, vinte le spese e competenze del giudizio. Chiede autorizzarsi il ritiro del fascicolo di parte e quello di cui al procedimento cautelare incardinato ex art. 669 quater, vinte le spese e competenze anche della menzionata fase cautelare già espletata".

Svolgimento del processo

Con atto di citazione del 25.3.2003, ritualmente notificato, D****** G******* conveniva in giudizio la BANCA DI ROMA S.p.a. deducendo - per quanto qui interessa- che:
• Aveva intrattenuto con la convenuta- dal 5.2.92 al 8.1.03- un rapporto di apertura di credito in conto corrente n. 8***** con affidamento.
• Alla data del 8.1.03 la convenuta gli aveva comunicato il proprio recesso dal rapporto, contestualmente chiedendogli il pagamento della somma di €. 15.466,29 quale asserito saldo finale del conto a debito del correntista.
• Dalle risultanze emerse da una consulenza tecnico-contabile fatta eseguire dall'esponente, era tuttavia emerso che il credito della Banca ammontava in realtà- previa depurazione dei costi illegittimamente pretesi dalla prima- alla minor somma di €. 3.565,16.
Trattavasi infatti di rapporto bancario connotato- secondo la prospettazione attorea- da:
• Nullità ex artt. 1346/1284 c.c. della clausola di determinazione del tasso di interesse ultralegale mediante il rinvio all "uso piazza".
• Illegittimità ex art. 1283 c.c. della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito del correntista.
• Illegittimità della applicazione della Commissione di massimo scoperto, conteggiata dalla Banca ancorché mai pattuita nel contratto.
• Illegittimità della applicazione della cd. "antergazione e/o postergazione" delle valute come conteggiata dalla Banca ancorché mai pattuita nel contratto.
• Eccessività del costo effettivo del credito tale da esigere la verifica dell'eventuale superamento dei tassi soglia di cui alla legge n. 108/96.
Tanto premesso, l'attore concludeva chiedendo la depurazione giudiziale dell'asserito credito della Banca dai costi derivati dalle pretese indebite ed invalide summenzionate, con conseguente accertamento dell'inesistenza di qualsivoglia residuo credito della controparte ovvero dell'esistenza di un minor credito rispetto a quello preteso in sede stragiudiziale, ovvero, qualora fosse risultato un credito a favore dell'esponente, la condanna della convenuta al pagamento del medesimo, oltre al risarcimento dei danni per violazione del principio di buona fede e correttezza da determinarsi in via equitativa. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.

Con comparsa di risposta depositata in data 3.6.2003 si costituiva in giudizio la Banca *******, la quale, contestando la fondatezza delle avverse domande e chiedendone il rigetto, deduceva:
• L'intervenuta decadenza ex artt. 1832/1857 c.c. del correntista dalla facoltà di contestare la debenza delle somme annotate negli estratti conto del rapporto bancario in questione, estratti conto che gli erano stati sempre regolarmente inviati e mai dal medesimo contestati.
• L'intervenuta prescrizione ex art. 2948 c.c. degli interessi eventualmente maturati in favore del correntista nell'ambito del rapporto in parola.
• La piena legittimità della analitica pattuizione scritta delle condizioni del rapporto di conto corrente avvenuta con la conferma di fido del 23.3.1998 sottoscritta dal cliente ed allegata agli atti.
• La liceità del riferimento alle condizioni usualmente praticate dalla piazza per la determinazione del tasso di interesse convenzionale passivo.
• La legittimità della capitalizzazione trimestrale passiva degli interessi perché fondata su un uso normativo.
• La pretestuosità della doglianza attorca relativa all'asserita usurarietà del tasso effettivo del contratto.
Tanto premesso, la convenuta concludeva chiedendo in via principale il rigetto delle avverse domande, in via riconvenzionale la condanna dell'attore al pagamento della somma di €. 15.597,54 oltre accessori quale saldo passivo finale del conto come risultante dall'estratto conto di chiusura del 2.5.03 autenticato ex art. 50 TUB, in via subordinata la condanna della controparte al pagamento della diversa somma risultata dovuta, previa compensazione con eventuali controcrediti dell'attore. Con vittoria delle spese processuali.
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, espletata la trattazione della causa, rigettato il ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c., proposto in corso di causa dall'attore, per le motivazioni di cui alla relativa ordinanza, espletata una CTU ex art. 198 c.p.c. per la ricostruzione contabile del rapporto controverso, le parti precisavano le rispettive conclusioni all'udienza del 6.10.2005. All'esito il Giudice tratteneva la causa in decisione.

Motivazione

La domanda proposta da D***** G****** risulta fondata nella misura e per le considerazioni che di seguito vengono esposte.
È innanzitutto opportuno premettere sinteticamente che:
• Tra le parti è intercorso - dal 5.2.92 al 8.1.03- un rapporto di apertura dì credito in conto corrente n. 8***** con affidamento (circostanza pacifica: cfr. le relative deduzioni processuali delle parti; cfr. anche gli estratti conto prodotti; cfr. l'ulteriore documentazione in atti).
• Nessuna delle parti ha prodotto in giudizio il contratto del 5.2.92 di "accensione" dell'apertura di credito in c/c in questione (cfr. la documentazione in atti; cfr. la CTU).
• Dal 5.2.1992 e sino alla data del 23.3.1998 la Banca ha applicato al rapporto in questione interessi ultralegali "uso piazza", commissioni di massimo scoperto e capitalizzazione trimestrale degli interessi e della CMS a debito del correntista (circostanza pacifica e documentale: cfr. le relative deduzioni processuali delle parti; cfr. gli estratti conto prodotti; cfr. la relazione di CTU).
• L'attore ha ritualmente dedotto (allegato) il fatto "negativo" della mancanza, nel predetto contratto del 1992 (contratto- come detto- non prodotto in giudizio da alcuna delle parti), di qualsivoglia pattuizione di commissioni di massimo scoperto, di regolamentazione temporale delle valute e di spese di tenuta e gestione del conto (cfr. l'atto di citazione e le ulteriori deduzioni processuali).
• La convenuta non ha né controdedotto né tanto meno provato il fatto "positivo" della avvenuta pattuizione- nel contratto "iniziale" di cui si discute- di tali "costi" del credito (cfr. la comparsa di risposta e le ulteriori deduzioni processuali).
• In data 23.3.1998 le parti- sottoscrivendo il contratto allegato in atti (cfr. il doc. 3 del fascicolo della convenuta)- hanno "rinegoziato" (ovviamente per il futuro: cfr. il testo contrattuale) le condizioni del rapporto, ivi convenzionalmente determinando- in misura numerica ed in maniera analitica- i tassi di interesse, le altre remunerazioni, le spese e la commissione di massimo scoperto (cfr. il contratto del 23.3.1998).
• II rapporto si è quindi chiuso in data 21.3.2003 con giro del conto a sofferenza (cfr. la documentazione contabile in atti; cfr. la CTU).

Orbene, fatta questa preliminare "ricognizione" sulle acquisite risultanze processuali, si deve procedere all'esame del merito della controversia.
Al riguardo deve innanzitutto dichiararsi l'infondatezza della preliminare eccezione sollevata dalla convenuta in ordine alla asserita intervenuta prescrizione ex art. 2948 c.c. del diritto del correntista di ripetere le somme eventualmente a suo credito in quanto:
• Il termine di prescrizione dei diritti di credito nascenti da un rapporto di apertura di credito in conto corrente deve essere calcolato con decorrenza dalla data in cui essi divengono esigibili per effetto del recesso della banca dall'apertura di credito e, comunque, della chiusura del conto corrente, dovendosi valorizzare il legame intercorrente fra la pluralità di atti esecutivi in virtù dell'unicità del rapporto giuridico derivante dal contratto unitario di conto corrente (cfr. da ultimo Cass. Sez. 1, Sentenza n.10127 del 2005: Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5720 del 23/03/2004; Cass. Sentenza n. 4659 del 11/05/1999; Cass. N. 3783 del !998; Cass . 1984/2262, Cass. 1956/2488; riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1845, Cod. Civ. art. 1936, Cod. Civ. art. 2935).
• Ne consegue che la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 c.c- richiamata dalla convenuta- riguarda i crediti corrispondenti a ciò che deve pagarsi periodicamente (ad anno o in termini più brevi) e dunque non risulta applicabile a rapporti obbligatori per i quali la periodicità sia, o sia stata dalle stesse parti del rapporto, prevista con riferimento alla presentazione di rendiconti e non anche al pagamento dei debiti accertati e liquidati nei rendiconti medesimi (v. Cass. n. 826 del 1977), indicazione di genus, questa, che ben può essere riferita alla disciplina del contratto di conto corrente ove comunicazione periodica del conto (art. 1831) e meccanismi di approvazione del medesimo (art. 1832) non tolgono l'unicità e la continuità del rapporto sino alla chiusura del conto (ancora art. 1831. 1833 e 1857) (così testualmente Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5720 del 2004 in motivazione; cfr. anche Cass. n. 5481 del 1997, n. 3783 del 1998. n. 5024 del 2001).
• Nel caso di specie la chiusura del conto in contestazione è avvenuta per giro a sofferenza in data 21.3.2003.
• Ne consegue- quindi e con evidenza- la infondatezza della eccezione dì prescrizione dei diritti pecuniarì rivendicati sul conto medesimo dall'attore con la domanda giudiziale notificata alla controparte in data 2.4.2003.

Deve a questo punto affermarsi la nullità per indeterminatezza del tasso di interesse ultralegale "uso piazza" (concordato tra le parti nel contratto del 5.2 1992, applicato dalla Banca e rimasto "vigente" tra le parti stesse sino alla rinegoziazione dei tassi avvenuta del 1998) in quanto:
• E’ noto che in tema di contratti bancari, nel regime anteriore alla entrata in vigore della disciplina dettata dalla legge sulla trasparenza bancaria 17 febbraio 1992, n. 154, poi trasfusa nel testo unico 1 settembre 1993, n. 385, la clausola che, per la pattuizione di interessi dovuti dalla clientela in misura superiore a quella legale, si limiti a fare riferimento alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza, è priva del carattere della sufficiente univocità, per difetto di univoca
determinabilità dell'ammontare del tasso sulla base del documento contrattuale, e non può quindi giustificare la pretesa della banca al pagamento di interessi in misura superiore a quella legale quando faccia riferimento a parametri locali, mutevoli e non riscontrabili con criterì di certezza (e non anche quando rimandi ad una disciplina stabilita su scala nazionale in termini chiarì e vincolanti, sempre che questa non sia a sua volta nulla in quanto integrante accordi di cartello, vietati dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287: cfr. da ultimo Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4094 del 25/02/2005; Cass. N. 4490 del 2002; Cass. N. 13823 del 2002; Cass. N. 10129 del 2001; riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1284, Cod. Civ. art. 1339, Cod. Civ. art. 1419, Legge 17/02/1992 num. 154 art. 4, Legge 01/09/1993 num. 385 art. 117).
• Inoltre, sempre in relazione ai contratti di conto corrente bancario ai quali si applica, "ratione temporis" e come nella specie, l'art. 8 della legge n. 64 del 1986 (abrogato dall'art. 4 della legge n. 488 del 1992 con decorrenza dal 1° maggio 1993), deve ritenersi nulla la clausola contrattuale che rinvia, per la determinazione del saggio convenzionale degli interessi, agli usi praticati su piazza, in quanto tale norma vieta con disposizione non derogabile la differenziazione dei tassi di interesse in relazione alle singole zone del territorio, con salvezza solo dei tassi più favorevoli per il correntista previsti espressamente dalla legge per le zone più svantaggiate (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4095 del 25/02/2005; riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1284, Legge 01/03/1986 num. 64 art. 8, Legge 19/12/1992 num. 488 art. 4; cfr. Cass. N. 5675 del 2001; Cass. N. 4490 del 2002; Cass. N. 13739 del 2003).
• La legge n. 64 del 1986 stabilì infatti, all'art. 8 (poi abrogato dall'art. 4 della legge n. 488 del 1992, con decorrenza dall'1 maggio 1993), che "le aziende e gl'istituti di credito, salve le disposizioni della presente legge, debbono praticare, in tutte le proprie sedi principali e secondarie, filiali, agenzie e dipendenze, per ciascun tipo di operazione bancaria, principale o accessoria, tassi e condizioni uniformi, assicurando integrale parità di trattamento nei confronti della stessa azienda o istituto, a parità di condizioni soggettive dei clienti, ma esclusa, in ogni caso, la rilevanza della loro località di insediamento o della loro operatività territoriale". Tale norma, inserita in un testo legislativo riguardante l'intervento straordinario nel Mezzogiorno ed ancora vigente all'epoca della stipulazione del contratto del 5.2.1992, ebbe quindi a vietare, con una prescrizione non derogabile in quanto volta alla tutela dell'interesse pubblico alla parità di trattamento degli utenti del credito bancario su tutto il territorio nazionale, la differenziazione dei tassi d'interesse in relazione alle singole zone del territorio stesso, con salvezza solo dei tassi più favorevoli espressamente previsti dalla stessa legge per le zone svantaggiate.
• Successivamente, già prima dell'abrogazione della legge n. 488 del 1986, entrò in vigore la legge n. 154 del 1992, la quale, all'art. 3, rese obbligatoria la forma scritta per i contratti bancari, statuendo espressamente all'art. 4 che "le clausole contrattuali di rinvio agli usi sono nulle e si considerano non apposte" (norma trasfusa poi nel più ampio testo dell'art. 117 del d.lgsl. n. 385 del 1993, contenente 11 testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).
• Considerato che il contratto di conto corrente in relazione al quale si controverte è stato aperto il 5.2.1992 e quindi prima della entrata in vigore della Legge n. 154 del 17 febbraio 1992, ne deriva inesorabilmente la nullità ex art. 1346 c.c./1284 c.c./ 8 della legge n. 64 del 1986 della clausola di rinvio agli usi su piazza per la determinazione degl'interessi (cfr. la citata Cass. Sentenza n. 4095 del 25/02/2005).
• Trattasi inoltre di clausola che- in quanto stipulata anteriormente all'entrata in vigore della legge sulla trasparenza bancaria 17 febbraio 1992, n. 154, sarebbe in ogni caso divenuta inoperante a partire dal 9 luglio 1992 - data di acquisto dell'efficacia delle disposizioni della citata legge qui rilevanti, ai sensi dell'art. 11 della medesima - atteso che la previsione imperativa posta dall'art. 4 della legge là dove sancisce la nullità delle clausole di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse, se non incide, in base ai principi regolanti la successione delle leggi nel tempo, sulla validità delle clausole contrattuali inserite in contratti (come nella specie) già conclusi, impedisce tuttavia che esse possano produrre per l'avvenire ulteriori effetti nei rapporti ancora in corso. Ad un tal riguardo, per rapporti in corso devono intendersi i rapporti, anteriormente costituiti, non ancora esauriti, alla data di inizio dell'operatività della norma sopravvenuta, per non avere il debitore, indipendentemente dalla pregressa "chiusura" del conto corrente bancario, adempiuto alla propria obbligazione, atteso che la già riferita innovazione impinge sulle stesse caratteristiche del sinallagma contrattuale, generatore di conseguenze obbligatorie protraentisi nel tempo (cfr. testualmente Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13739 del 18/09/2003; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4490 del 28/03/2002).
• Da quanto detto consegue che deve applicarsi al rapporto in questione il tasso di interesse legale dalla apertura del conto (5.2.1992) sino alla data della scrittura del 23.3.1998 di rinegoziazione del conto (e del tasso di interesse), il tasso ultralegale numerico determinato validamente in detta ultima scrittura per il periodo di rapporto successivo al 23.3.1998 e sino alla chiusura del conto avvenuta il 21.3.2003.

Una volta individuato il tasso di interesse passivo legittimamente applicabile al rapporto bancario di cui è causa, deve a questo punto essere affrontata la diversa questione della legittimità o meno della capitalizzazione degli interessi passivi operata dalla banca durante il rapporto nella misura analiticamente ricostruita dal CTU.
Si è già detto che nell'intero rapporto bancario di cui è causa la capitalizzazione degli interessi debitori è avvenuta trimestralmente, a fronte di una capitalizzazione annuale degli interessi creditori (cfr. gli estratti conto relativi all'intero rapporto di conto corrente; cfr. la rinegoziazione delle condizioni contrattuali avvenuta in data 23.3.1998; cfr. la mancanza di contestazioni sul punto della Banca).
Al riguardo è noto che questo Giudice condivide l'arresto interpretativo della costante giurisprudenza di legittimità, ormai consacrato anche dalle S.U. della Cassazione (sentenza n. 21095 del 7.10/4.11.2004) e, quindi da ritenersi definitivamente consolidatosi sul punto, il quale- com'è noto- ha statuito l'illegittimità del fenomeno della capitalizzazione trimestrale degli interessi in materia bancaria, in quanto prassi contraria alla norma imperativa di cui all'art. 1283 c.c. e non trasfusa in un uso normativo, con conseguente nullità ex tunc ex artt. 1283/1284/1419 c.c. delle clausole negoziali di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi anche in relazione ai periodi anteriori al noto mutamento giurisprudenziale avvenuto nel 1999 (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n.10127 del 2005; Cass. N. 10599/2005; Cass. S.U. n. 21095/2004; Cass. N. 2593/2003; Cass. N. 17813/2002; Cass. N. 8442/2002; Cass. N. 4490/2002; C.Cost. n. 425/2000; per la giurisprudenza di merito cfr. Trib Torino 7.1.2003; Trib. Napoli 27.11.2002; Trib Roma 8.11.2002; Corte App. L'Aquila 11.6.2002).
Inoltre, tale conclusione appare legittima anche con riferimento al contratto di conto corrente bancario, non condividendosi le argomentazioni talvolta utilizzate da una giurisprudenza minoritaria (cfr. Trib. Roma sent.27.1.2003 e da ultimo sent. 11.11.2004; cfr. C. Appello Torino 7.5.2004; cfr. anche Trib. Palermo 6.9.2002) a sostegno dell'applicabilità a tale "tipo" negoziale dell'anatocismo cd "indiretto" (in quanto mediato dal meccanismo di chiusura del conto) ex art. 1831 c.c. previsto per il conto corrente ordinario: in particolare si contesta l'applicabilità della norma appena menzionata al conto corrente bancario, sia per l'insuperabilità del dato testuale dell'art. 1857 c.c. (che non richiama tale norma per il conto corrente bancario), sia in quanto interpretazione analogica non può essere richiamata in ragione della profonda diversità di ratio tra il conto corrente bancario- che prevede l'esigibilità a vista del saldo ex art. 1852 c.c., e conto corrente ordinario, che
prevede l'inesigibilità delle prestazioni ex art. 1823 c.c.. Per cui, se il saldo del conto corrente bancario è esigibile in ogni momento, non ha senso applicare l'art. 1831 c.c., in quanto tale norma ha la funzione di rendere esigibile il saldo per il conto corrente ordinario (per la indiscutibile applicazione della disciplina di
cui all’art.1283 c.c. anche ai contratti bancari in c/c si veda la sentenza delle S.U. Cass. n. 21095/04 più volte citata; cfr. da ultimo a tale specifico riguardo Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10127 del 2005, già citata, in motivazione, la quale ha anche confutato con adeguati argomenti la tesi che la convenuta, parafrasando le
sentenze prima menzionate del Tribunale di Roma 11.11.2004 e della Corte d'Appello di Torino 7.5.2004, ha propugnato in comparsa conclusionale circa una presunta inapplicabilità della fattispecie delineata dall'art.1283 c.c. al fenomeno dell'annotazione in conto corrente degli interessi scaduti: l'inapplicabilità dell'art. 1283 deriverebbe- secondo la isolata tesi in parola- dal fatto che la somma di cui il correntista può disporre ai sensi dell'art. 1852 c.c. c.d. saldo disponibile, sarebbe costituito sia dalle somme depositate che da quelle tenute a disposizione dalla Banca, sicché l'annotazione in conto corrente di qualsiasi posta costituirebbe il mezzo attraverso il quale le parti regolano le reciproche obbligazioni, delle quali rappresenterebbe una modalità di adempimento, e la stessa ravvisata fattispecie della produzione di interessi su interessi scaduti non sarebbe quindi neppure ipoteticamente configurabile. La detta prospettazione è stata tuttavia già smentita dalla citata Cassazione, sia sulla base di quanto prima evidenziato in ordine alla "ontologica" differenza strutturale tra conto corrente ordinario e conto corrente bancario, sia perché gli interessi nelle obbligazioni pecuniarie, quale quella in oggetto, si determinano su crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro (art. 1282 c.c.), l'estratto conto si intende approvato se non contestato (art. 1832 richiamato dall'alt. 1857 c.c.) ed è quindi da tale data che sono computabili gli interessi sul debito esistente. Da ciò discende pertanto l'inconsistenza, sotto il profilo normativo, della ricostruzione suggerita dalla convenuta, ricostruzione che avrebbe una
valenza rilevante esclusivamente in via astratta e prescindendo dal rapporto concretamente considerato in cui la pretesa creditoria della banca è stata formulata con il computo degli interessi sugli interessi scaduti in violazione dell'art. 1283 c.c. (cfr. testualmente in questi termini Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10127 del 2005, in
motivazione).
La capitalizzazione trimestrale applicata dalla banca nel rapporto di conto corrente di cui è causa deve pertanto essere dichiarata illegittima.
Né una tale declaratoria di illegittimità (come quella relativa al tasso di interesse ultralegale "uso piazza") è inibita -come invece sostenuto da parte convenuta- dalla mancata contestazione da parte dell'attore degli estratti conto in pendenza di rapporto; infatti è noto che la mancata tempestiva contestazione dell'estratto conto trasmesso da una banca al cliente rende inoppugnabili gli addebiti soltanto sotto il profilo meramente contabile, ma non sotto i profili della validità e dell'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali le partite inserite nel conto derivano: in tal caso, infatti, l’impugnabilità investe direttamente il titolo, non essendo limitata alla contestazione di accrediti e di addebiti sotto il profilo contabile, ed è regolata dalle norme generali sui contratti (cfr. Cass. N. 18626/2003; Cass. N. 6548/2001; Cass. N. 12507/1999; Cass. N. 1978/1996; Trib. Genova sent. 5.5.2002; C.App. Lecce n. 598/2001).

A questo punto, va affrontata la questione relativa agli effetti della illegittimità della capitalizzazione degli interessi: in particolare, occorre stabilire se, al di là della sicura impossibilità di capitalizzare gli interessi con frequenza trimestrale, debba essere esclusa qualsiasi capitalizzazione ovvero possa individuarsi una diversa frequenza di legittima capitalizzazione degli interessi (a favore di entrambe le parti del rapporto). Al riguardo una parte della giurisprudenza di merito, seguita anche da alcuni Giudici di questo Tribunale, si è più volte espressa in favore del riconoscimento, pur in presenza di una clausola anatocistica nulla ex art. 1283 c.c., di una capitalizzazione annuale degli interessi comunque ricavabile dal sistema normativo codicistico dettato per le obbligazioni pecuniarie, nel cui alveo e nella cui disciplina sarebbero pienamente riconducibili- secondo la tesi in discorso- anche le obbligazioni di interessi.
In particolare, questa posizione ermeneutica, partendo dalla premessa che "l’art.1283 c.c. non vieta il fenomeno dell’anatocismo in sé (consentendo, pur nel concorso delle condizioni della convenzione posteriore ovvero della domanda giudiziale, l'applicazione del meccanismo anatocistico agli interessi maturati per almeno sei mesi) bensì vieta soltanto in assoluto una frequenza infrasemestrale di applicazione dell'anatocismo ed in mancanza di determinati requisiti l'anatocismo semestrale", conclude sostenendo che la medesima norma permetterebbe un "fenomeno anatocistico con cadenza ultrasemestrale". Al riguardo, si osserva che "sarebbe possibile individuare nell'art. 1284 comma I c.c. la fonte di un fenomeno legale di anatocismo annuale (ovvero di risarcimento forfettario, con cadenza annuale, del danno da inadempimento dell'obbligazione pecuniaria di interessi)".
Infatti- si osserva- tale norma, nel prevedere che "il saggio degli interessi legali è determinato [...] in ragione di anno", individuerebbe, oltre ad un criterio di determinazione del tasso degli interessi dovuti, anche un principio generale di naturale scadenza ed esigibilità annuale degli interessi. Da tale scadenza conseguirebbe anche l'effetto, proprio della scadenza di ogni obbligazione, del risarcimento del danno da inadempimento, regolato, per le obbligazioni pecuniarie come quella di interessi, dall'art. 1224 c.c. Da tutto ciò dovrebbe quindi desumersi che "ex lege (in mancanza di convenzione contraria nei limiti consentiti dall'ordinamento) gli interessi producono interessi con cadenza annuale". Orbene, è ormai noto che a parere di questo Giudice una siffatta tesi non appare condivisibile in quanto non sembra rispettosa di due fondamentali principi di diritto: da un lato della natura imperativa e non derogabile della disciplina codicistica dettata dall'art. 1283 c.c. per regolare il fenomeno dell'anatocismo, e dall'altro della "specialità" dell'obbigazione di interessi rispetto al "genus" delle obbligazioni pecuniarie. Al riguardo assume assoluto rilievo quanto le stesse Sezioni Unite della Cassazione hanno chiaramente affermato nella sentenza n. 9653 del 17.7.2001 in relazione sia all'anatocismo sia alla natura dell'obbigazione di interessi. In particolare le Sezioni Unite- chiamate a dirimere un contrasto giurisprudenziale sorto sulla questione della configurabilità o meno dell'obbligazione di interessi (anche quando sia stata adempiuta l’obbligazione principale) come una qualsiasi obbligazione pecuniaria dalla quale derivi quindi anche il diritto agli ulteriori interessi di mora nonché al risarcimento del maggior danno (ex art. 1224 comma II c.c.) ovvero come una obbligazione sui generis soggetta soltanto alla regola dell'anatocismo, ha affermato i seguenti principi di diritto:
• "II debito di interessi pur concretandosi nel pagamento di una somma di denaro, non si configura come una obbligazione pecuniaria qualsiasi, ma presenta connotati specifici, sia per il carattere di accessorietà' rispetto all'obbligazione relativa al capitale, sia per la funzione (genericamente remuneratoria) che gli interessi rivestono, sia per la disciplina prevista dalla legge proprio in relazione agli interessi scaduti.
• In contrario non varrebbe opporre che il connotato di accessorietà' concerne il momento genetico dell'obbligazione di pagamento degli interessi, destinata invece ad assumere nella c.d. fase dinamica una propria autonomia, palesata dall'apposita previsione di un termine di prescrizione (art.2948, n. 4, cod. civ.), dalla
possibilità' di disporre separatamente del credito per interessi rispetto a quello di capitale, dalla possibilità' di agire in giudizio indipendentemente dalla proposizione della domanda per il credito principale. Questi rilievi sono esatti ma, non incidono sull'obbligazione de qua in guisa tale da trasformarne la natura, perche' non
alterano la già segnalata funzione degli interessi e, soprattutto, non valgono a rimuovere le implicazioni desumibili dalla specifica disciplina degli interessi scaduti.
• E lo stesso deve dirsi in relazione all'argomento secondo cui, quando l'obbligazione principale sia già' estinta per adempimento da parte del debitore, l'obbligazione per interessi dovrebbe comunque assumere carattere autonomo. Pur postulando tale autonomia (che pero' non può portare a considerare irrilevante il momento genetico di quell'obbigazione), essa non e' idonea a trasformare la causa (funzione) dell'obbligazione medesima fino a rendere il debito per gli interessi scaduti una obbligazione pecuniaria come tutte le altre.
• Invero gli interessi scaduti, se equiparati in toto ad una qualsiasi obbligazione pecuniaria (credito liquido ed esigibile di una somma di denaro), sarebbero stati automaticamente produttivi d'interessi di pieno diritto, ai sensi dell'alt. 1282 cod. civile
• Tale effetto, invece, e' escluso dal successivo art. 1283 (dettato a tutela del debitore ed applicabile per ogni specie d'interessi, quindi anche per gli interessi moratori), alla stregua del quale, in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi (c.d. anatocismo o interessi composti).
• La citata disposizione non comporta soltanto un limite al principio generale di cui all'art. 1282 cod. civ., ma vale anche a rimarcare la particolare natura che, nel quadro delle obbligazioni pecuniarie, la legge attribuisce al debito per interessi, con la previsione di una disciplina specifica, che si pone come derogatoria rispetto a quella generale in tema di danni nelle obbligazioni pecuniarie, stabilita dall'art. 1224 cod. civile, e che proprio per il suo carattere di specialità' deve prevalere su quest'ultima norma (sulla natura "eccezionale" della norma di cui all'art. 1283 c.c., cfr. ex multis anche Cass.N. 14912/2001).
• Se cosi non fosse, del resto, l'art. 1224 c.c. verrebbe ad assorbire tutto il campo applicativo dell'art. 1283, che resterebbe circoscritto ai casi in cui il debito per interessi e' quantificato all'atto della proposizione della domanda. Ma una simile limitazione dell'ambito applicativo del citato art. 1283 cod. civ. non emerge da tale norma e viene anzi a porsi con essa in contrasto, perche' trascura la peculiare natura del debito per interessi sopra segnalata ed elude, almeno in parte, la finalità di tutela per la posizione del debitore che la norma ha previsto stabilendo in quali casi e con quali presupposti gli interessi scaduti possono essere produttivi di altri interessi.
• D'altro canto, non sarebbe neppure conforme al principio di ragionevolezza un approdo ermeneutico che, in presenza di obbligazioni di pagamento aventi natura e contenuto identici (interessi), rendesse applicabile al debitore che ha già pagato il debito principale l'art. 1224 cod. civ. ed al debitore totalmente inadempiente, e quindi convenuto per il pagamento del capitale e degli interessi, l'art. 1283 in relazione a questi ultimi.
• Conclusivamente, il debito per interessi (anche quando sia stata adempiuta l'obbligazione principale) non si configura come una qualsiasi obbligazione pecuniaria, dalla quale derivi il diritto agli ulteriori interessi dalla mora nonché al risarcimento del maggior danno ex art. 1224 comma II cod. civ., ma resta soggetto alla regola dell'anatocismo di cui all'art. 1283 cod. civ., derogabile soltanto dagli usi contrari ed applicabile a tutte le obbligazioni aventi ad oggetto originario il pagamento di una somma di denaro sulla quale spettino interessi di qualsiasi natura" (per il conseguente corollario per cui gli interessi non perdono la loro natura, ai fini della loro eventuale capitalizzazione, per effetto della loro inclusione nei ratei di ammortamento dei mutui, cfr. ex multis Cass. N. 2593/2003).
L'attualità e l'autorità di siffatto precedente ha orientato nello stesso senso la giurisprudenza di legittimità successiva (cfr. Cass n. 2439/2002; Cass. N. 2771/2002; Cass. N. 4133/2003).
Orbene, dai predetti chiari e generali principi di diritto enunciati dalle Sezioni Unite della Cassazione, da coordinarsi con gli altri definitivi arresti ermeneutici effettuati dalla Giurisprudenza di Legittimità nella materia bancaria di cui quivi si discute e con una debita considerazione della ratio dell'art. 1283 c.c., derivano- ad avviso di questo Giudice e pur nella consapevolezza di discostarsi dall'orientamento più volte accolto anche da altri Giudici di questo Tribunale- le seguenti obbligate conclusioni:
• L'art. 1283 c.c- norma espressamente dettata dal legislatore per disciplinare il fenomeno dell'anatocismo- è norma imperativa e di natura eccezionale che ammette la capitalizzazione degli interessi soltanto a determinate condizioni, prevedendo che gli interessi scaduti possono produrre a loro volta interessi solo dal giorno della domanda giudiziale (purché questa sia in modo specifico rivolta ad ottenere il pagamento degli interessi sugli interessi scaduti, non essendo a ciò sufficiente la domanda dei soli interessi principali: cfr. ex multìs Cass. N. 22565 in motivazione; Cass. nn. 5271/2002, 15838 e 7407/2001, 8377/2000, 5035/1999 Cass. N. 2381/1994; Cass. N. 9311/1990; Cass. N. 4088/1988) o per effetto di una convenzione fra le parti successiva alla scadenza degli stessi, e sempre che si tratti di interessi dovuti per almeno un semestre, salvo usi contrari (per le ragioni per cui il codice vigente, con l'art. 1283, mentre ha conservato il requisito della domanda giudiziale ha ridotto, rispetto alla disciplina del codice civile abrogato, l'entità degli interessi scaduti- sui quali si applicano gli interessi anatocistici- a sei mesi, si veda il rilievo risultante dalla relazione sul progetto ministeriale per cui" il valore odierno della moneta consente di ritenere che con l'importo di un semestre di interessi si può costituire una somma rilevante che il creditore potrebbe utilizzare come capitale", rilievo debitamente sottolineato da Cass. N. 9311/1990).
• Ciò- come più volte ribadito dalla stessa Giurisprudenza di Legittimità- onde prevenire fenomeni usurari e consentire al debitore di conoscere i maggiori costi comportati dal suo inadempimento (onere della domanda giudiziale) e comunque di calcolare, al momento della stipula della convenzione, l'esatto ammontare del suo debito. Richiedendo che l'apposita convenzione sia successiva ala scadenza degli interessi, il legislatore mira anche ad evitare che l'accettazione della clausola anatocistica possa essere utilizzata come condizione che il debitore deve necessariamente accettare per poter accedere al credito (così Cass. N. 2593/2003; Corte d'Appello Milano, sent. del 28.1.2003).
• Infatti, la disposizione limitativa di cui all'art. 1283 cod. civ. trova la propria ragione nella natura del debito di interessi e nel particolare sfavore con cui il legislatore- nel solco di una tradizione di avversità ad un fenomeno percepito quale forma di esercizio dell'usura - ha inteso considerare la capitalizzazione degli interessi, in coerenza con le altre restrizioni previste per gli interessi superiori a quelli legali (così testualmente Cass. N. 2381/1994).
• II tenore letterale e la ratio dell'art. 1283 c.c. consentono di ravvisare nella norma in esame un principio di carattere generale, derogabile soltanto dagli usi contrari (configurati come usi normativi) (così Cass. N. 2381/1994 in motivazione).
• Gli usi contrari di cui all'art. 1283 c.c. sono usi normativi, inesistenti nella specifica materia bancaria di cui si tratta.
• In mancanza di usi contrari e delle condizioni imperative alla cui effettiva sussistenza la norma di cui all'art. 1283 c.c. consente l'anatocismo, la clausola anatocistica pattuita (non per effetto di una "convenzione fra le parti successiva alla scadenza degli interessi" ex art. 1283 c.c. ma) in via anticipata e (non in relazione a "interessi dovuti per almeno un semestre ex art. 1283 c.c." ma) prima della scadenza di qualsivoglia interesse, va dichiarata nulla per contrasto con la norma imperativa di cui all'art. 1283 c.c. (cfr. negli stessi termini Corte d'Appello Milano, sent. del 28.1.2003 citata; cfr. Trib. Mantova sentenza 16.1.2004; cfr. App. Torino 21.1.2002).
• Atteso che la contrarietà alla norma imperativa di cui all'art. 1283 c.c. involge- ovviamente-l’ intero contenuto della clausola (e non solo, quindi, la parte di essa relativa alla periodicità della capitalizzazione), è la pattuizione in contratto dell'anatocismo ad essere nulla, onde secondo i principi generali, trattasi di contratto ab origine privo di qualsivoglia pattuizione di capitalizzazione, trimestrale come annuale come di diversa periodicità.
• Non vi è possibilità di sostituzione legale o di inserzione automatica di clausole prevedenti capitalizzazioni di diversa periodicità, in quanto l'anatocismo è consentito dal sistema - con norma eccezionale, imperativa e derogatoria (così Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10127 del 2005, già citata, in motivazione; cfr. anche le citate Sezioni Unite della Cassazione)- soltanto in presenza di determinate condizioni (quelle di cui all'art. 1283 c.c.), in mancanza delle quali esso rimane giuridicamente non pattuito tra le stesse.
• Ricavare dal sistema- pur in presenza di pattuizione di anatocismo violativa delle condizioni imperative di cui all'art. 1283 c.c.- una capitalizzazione con periodicità più lenta quale quella annuale "rinvenuta" nel "sistema di cui agli artt. 1282/1284/1224 c.c. vorrebbe dire sia derogare alla natura imperativa ed inderogabile di cui all'art. 1283 c.c., norma dettata "ad hoc" per prevedere a quali condizioni l'interesse semplice può diventare interesse composto, sia "frustrare" la citata ratio di tutela del debitore pecuniario ad essa sottesa (per la quale l'art. 1283 c.c. ha dettato le precise condizioni della capitalizzazione), sia "immaginare" un anatocismo generale e "di sistema" ulteriore e "di riserva" (residuale o per taluni "equitativo") rispetto all'anatocismo "di cui all'art. 1283 c.c. (così degradato da anatocismo "esclusivo", ossia il solo previsto dal sistema, ad anatocismo speciale rispetto a quello "generale" annuale), sia privare di senso e di funzioni la stessa previsione della disciplina di cui all'art. 1283 c.c., sia ed in definitiva assimilare in toto l’obbligazione di interessi alla "remuneratività" delle comuni obbligazioni pecuniarie pur nella riferita differenza ontologica delle stesse.
• Solo in mancanza della previsione legislativa della norma speciale di cui all'art. 1283 c.c., gli interessi scaduti, in quanto costituenti a loro volta un credito liquido ed esigibile di una somma di danaro avrebbero potuto ritenersi in ogni caso produttivi automaticamente di interessi legali di pieno diritto ai sensi dell'ari. 1282 (così Cass. N. 9311/1990 in motivazione, la quale ha affrontato per la prima volta la questione del saggio degli interessi anatocistici).
• La disciplina dell'art. 1283 c.c. ha inciso sulla stessa natura degli interessi anatocistici: essi non solo sono previsti dalla legge per ogni specie di interessi e quindi anche per gli interessi moratori (sent. n. 3500/86), ma a loro volta, proprio perché la norma esplica una funzione sostanzialmente protettiva della sfera giuridica del debitore, essi non sono ammessi in ogni caso, ma soltanto alle due condizioni di cui alla norma citala (cosi ancora Cass. N. 9311/1990 citata).
• L'unica forma di legittimo collegamento e coordinamento tra l'art. 1283 c.c. ed il successivo art. 1284 c.c. è quella per cui sugli interessi scaduti almeno per un semestre (art. 1283 c.c.) sono dovuti dalla domanda giudiziale gli interessi anatocistici al tasso legale (art. 1284 comma 1 c.c.), a meno che le parti abbiano convenuto per iscritto un saggio di interessi extralegali posteriormente alla loro scadenza (arti. 1224/1284 c.c.) (cfr. Cass. N. 9311/1990): in altri termini, dall'art. 1284 (e dall’art.1224 c.c.) c.c. si può ricavare soltanto il saggio degli interessi anatocistici, qualora questi siano dovuti ex art. 1283 c.c., non anche una debenza degli stessi pur in mancanza delle condizioni di cui all'art. 1283 c.c.
• Che questo, e questo soltanto, sia il coordinamento tra le due norme trova piena conferma dal raffronto tra l'art. 1283 c.c. ed il corrispondente art. 1232 del codice abrogato
• L'art. 1232 comma 1 c.c. 1865 così statuiva: "Gli interessi scaduti possono produrre altri interessi o nella tassa legale in forza di giudiziale domanda e dal giorno di questa, o nella misura che verrà pattuita in forza di una convenzione posteriore alla scadenza dei medesimi".
• L'art. 1283 c.c. vigente è così concepito: "In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi".
• La Cassazione al riguardo ha già osservato (cfr. Cass. N. 9311/1990 citata) come la ragione per la quale il codice vigente non ha riprodotto letteralmente la locuzione "interessi al tasso legale" del codice abrogato non risiede in una esigenza di innovazione della disciplina anteriore, ma nella circostanza che mentre l'art. 1232 aveva distinto gli interessi anatocistici in interessi al tasso legale dalla domanda giudiziale o nella misura pattuita con convenzione posteriore alla loro scadenza, il nuovo testo, nel riprodurre sostanzialmente la precedente disciplina (con la sola riduzione da un anno, di cui al 3 comma dell'ari. 1232 a sei mesi degli interessi scaduti), non ha più fatto riferimento al tasso degli interessi, ritenendo che questi trovassero la loro disciplina nel successivo art. 1284.
• L'art. 1283, in realtà, nella nuova formulazione, sintetizzando il concetto già espresso dal corrispondente art. 1232, lungi dal voler modificare il tasso degli interessi anatocistici, l'ha del tutto confermato secondo la disciplina anteriore. La norma, con la nuova formulazione non poteva più fare riferimento agli interessi anatocistici come interessi al tasso legale sugli interessi scaduti perché nel contesto dello stesso periodo ha fatto anche riferimento agli interessi anatocistici convenzionali per i quali non è estensibile il tasso degli interessi legali che può valere soltanto per gli interessi anatocistici legali (cfr. Cass. N. 9311/1990 citata),
Ne deriva quindi ed in definitiva, che in mancanza, come nella specie, di una valida pattuizione anatocistica, nessuna capitalizzazione, né annuale, né semestrale, né di altra periodicità degli interessi e delle altre remunerazioni del conto può essere riconosciuta, né alla BANCA né al cliente.

Nessun adempimento spontaneo di un'obbligazione naturale (con conseguente irrepetibilità di quanto pagato) può infine ed ovviamente rinvenirsi nel comportamento del correntista che abbia versato somme maggiori in pagamento di anatocismi pattuiti in contratto, quindi in adempimento di un'obbligazione giuridica, ancorché in forma invalida e non già di un mero dovere morale o sociale.
Il saldo del contratto in questione deve essere altresì depurato della Commissione di Massimo Scoperto illegittimamente applicata e conteggiata dalla Banca (nella misura di complessivi €. 2608,29: cfr. la relazione di CTU) nel periodo del rapporto decorrente dalla sua accensione (5.2.1992) alla sua rinegoziazione (23.3.1998) in quanto:
• Nessuna delle parti ha prodotto in giudizio- come già sottolineato- il contratto del 5.2.92 di "accensione" dell'apertura di credito in c/c in questione (cfr. la documentazione in atti; cfr. la CTU).
• Sino alla data del 23.3.1998 la Banca ha applicato al rapporto de qua - come già sottolineato- oltre agli interessi ultralegali uso piazza ed alla capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito del correntista, anche le commissioni di massimo scoperto sulla massima esposizione debitoria di trimestre (circostanza pacifica e documentale: cfr. le relative deduzioni processuali delle parti; cfr. gli estratti conto prodotti; cfr. la relazione di CTU).
• L'attore ha ritualmente dedotto (allegata) il fatto "negativo" della mancanza, nel predetto contratto del 1992 (contratto, come detto, non prodotto in giudizio da alcuna delle parti) di qualsivoglia pattuizione di commissioni di massimo scoperto (oltre che di regolamentazione temporale delle valute e di spese di tenuta e gestione del conto: cfr. l'atto di citazione e le ulteriori deduzioni processuali).
• La convenuta non ha né controdedotto né tanto meno provato il fatto "positivo" (della cui prova la stessa era ovviamente onerata, ex art. 2697 c.c., per poter fronteggiare la avversa doglianza) della avvenuta pattuizione, nel contratto del 1992, di tali "costi" del credito (cfr. la comparsa di risposta e le ulteriori deduzioni processuali).
• È noto che la commissione di massimo scoperto rappresenta un elemento retributivo per la banca, aggiuntivo agli interessi praticati, che non ha fonte legale e quindi richiede la necessità di specifica pattuizione.
• Infatti la CMS è un costo, legittimamente concordabile nell'ambito della autonomia privata delle parti, connesso all'elargizione da parte della BANCA ed alla disponibilità da parte del correntista del credito bancario oggetto del fido, essendo oggetto di discussione soltanto se se tale commissione sia un accessorio che si aggiunge agli interessi passivi - come potrebbe inferirsi anche dall'esser conteggiata, nella prassi bancaria, in una misura percentuale dell'esposizione debitoria massima raggiunta, e quindi sulle somme effettivamente utilizzate, nel periodo considerato - che solitamente è trimestrale - e dalla pattuizione della sua capitalizzazione trimestrale, come per gli interessi passivi -ovvero se essa abbia una funzione remunerativa dell'obbligo della banca di tenere a disposizione dell'accreditato una determina somma per un determinato periodo di tempo, indipendentemente dal suo utilizzo - ed è questa la tesi da ritenere preferibile anche alla luce della circolare della Banca d'Italia del primo ottobre 1996 e delle successive rilevazioni del c.d. tasso di soglia, in cui è stato puntualizzato che la commissione di massimo scoperto non deve esser computata ai fini della rilevazione dell'interesse globale di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108, ed allora dovrebbe esser conteggiata alla chiusura definitiva del conto (cfr. in tal senso, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11772 del 06/08/2002, la quale ha poi correttamente puntualizzato che nell'un caso e nell'altro non è comunque dovuta la capitalizzazione trimestrale perché, se la natura della commissione di massimo scoperto è assimilabile a quella degli interessi passivi, le clausole anatocistiche, pattuite nel regime anteriore all'entrata in vigore della legge 154/1992, sono nulle secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, come tra poco sarà evidenziato; se invece è un corrispettivo autonomo dagli interessi, non è ad esso estensibile la disciplina dell'anatocismo, prevista dall'ari. 1283 cod. civ. espressamente per gli interessi scaduti).
• Nella specie manca totalmente la prova della avvenuta pattuizione di un "tale costo del credito" il quale- come tale- va scomputato dal saldo debitore dalla data di accensione del conto del 5.2.1992, potendosi riconoscere alla Banca soltanto la CMS come rinegoziata in data 23.3.1998 e "maturata sul conto" da questa ultima data sino alla chiusura del medesimo, avvenuta il 21.3.2003.
Per gli stessi motivi di cui sopra ed in particolare per il difetto di allegazione e di prova, da parte della convenuta, dell'esistenza, nel contratto del 1992 di una disciplina pattizia sul calcolo delle valute, deve procedersi al "ricalcalo" delle valute medesime dalla data contabile delle singole operazioni (cfr. la relazione di CTU).
Il difetto assoluto di allegazione e di prova della disciplina pattizia delle remunerazioni e dei costi dell'apertura di credito del 1992 impone, parimenti, la depurazione dal saldo finale di chiusura del conto corrente in questione di quanto ivi addebitato dalla Banca a titolo di spese varie ("spese trimestrali"; "spese elab. C/C"; "spese istruttoria") relativamente alla parte del rapporto (5.2.1992- 23.3.1998) regolamentata da un titolo rimasto- come detto- di forme e contenuti ignoti: anche in ordine a siffatte spese (in astratto aventi una fonte ex contractu e non ex lege) manca- per le stesse ragioni appena esposte in ordine alla CMS-qualsivoglia prova del fatto, contestato dal correntista- della esistenza nel contratto del 1992 di una pattuizione relativa alla imposizione ed alla quantificazione delle spese pur addebitate sul conto (cfr. le relative deduzioni processuali delle parti; cfr. la documentazione negoziale in atti).
Non essendo stata data la prova dell'esistenza (contestata dal correntista) di un titolo contrattuale legittimante la Banca ad addebitare siffatte spese (ammontanti complessivamente ad €. 2.016,42: cfr. la relazione di CTU e gli estratti conto) nel periodo "governato" dal non meglio identificato contratto del 5.2.1992, esse vanno, quindi, scomputate dal conto.
Ed al riguardo è appena il caso di notare che neanche un siffatto diritto del correntista dì depurare il saldo finale del conto da siffatti "indebiti addebiti" di spese (risultate processualmente) non pattuite, possa ritenersi pregiudicato dalla mancata contestazione, da parte dell'attore, delle annotazioni delle spese stesse contenute negli estrani conto periodicamente inviargli (circostanza pacifica) in pendenza di rapporto; si è già detto, infatti, che la mancata tempestiva contestazione dell'estratto conto trasmesso da una banca al cliente rende inoppugnabili gli addebiti soltanto sotto il profilo meramente contabile, ma non sotto i profili della validità e dell'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali le partite inserite nel conto derivano e quindi- a maggior ragione- neanche sotto il profilo della inesistenza (come quivi processualmente acclarata) della fonte convenzionale di quei medesimi rapporti obbligatori (nella specie quelli di cui alla ipotetica ma indimostrata clausola di pattuizione delle spese del conto): anche in tal caso, infatti, l'impugnabilità investe direttamente il titolo e- più in generale- l'esistenza stessa di un accordo, non essendo limitata alla contestazione di accrediti e di addebiti sotto il profilo contabile, ed è regolata dalle norme generali sui contratti (cfr. Cass. N. 18626/2003: Cass. N. 6548/2001; Cass. N. 12507/1999; Cass. N. 1978/1996; Trib. Genova seni. 5.5.2002; C.App. Lecce n. 598/2001).
Infine, la esperita CTU ha accertato- con metodo analitico ed immune da vizi di ordine logico- che il Tasso Effettivo Globale "sviluppato" dal rapporto bancario in esame è rimasto costantemente al di sotto dei cd. "tassi soglia antiusura" (cfr. la relazione di CTU), onde sarebbe superfluo in questa sede ogni ulteriore approfondimento della questione- tuttora aperta nella stessa giurisprudenza della Cassazione (cfr. la Legge n. 24/01; cfr. l'art. 1815 comma II c.c.; cfr. la Corte Cosi. n. 29/2002; cfr. Cass. Sez. 1. Sentenza n. 13868 del 24/09/2002; Cass. Sez. 3 Sentenza n. 17813 del 13/12/2002; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4380 del 25/03/2003).- circa la operatività o meno del '“vaglio antiusura" anche per la parte del rapporto bancario svìluppatasi anteriormente alla prima rilevazione trimestrale ministeriale (D.M. 22.3.1997) dei predetti tassi-soglia.

Pertanto ed in conclusione, la ricostruzione contabile operata analiticamente dal CTU sulla base dei dettami impartiti dal Giudice in applicazione dei superiori principi di diritto e dell'interesse semplice (ipotesi senza capitalizzazione) ha portato ai seguenti risultati:
• Saldo ricalcolato del C/C ( attraverso la depurazione, dal 5.2.1992 al 23.3.1998, del tasso di interesse ultralegale passivo "uso piazza", dell’anatocismo attivo e passivo, della postergazione ed antergazione delle valute ed attraverso la applicazione, per il periodo successivo al 23.3.1998, delle rinnovate e legittime condizioni contrattuali di cui al contratto stipulato in detta ultima data e sino al
21.3.2003)= € 3.038,83 a credito del correntista.
• Importo non dovuto per la CMS (per il periodo di rapporto intercorrente tra il 5.2.1992 ed il 23.3.1998, disciplinato dal contratto del 5.2.1992) = € 2608,20 a credito del correntista
• Importo non dovuto per spese trimestrali, per spese elab. C/C, per spese istruttoria (per il periodo di rapporto summenzionato) = €. 2.016,4 a credito del correntista.
• Saldo finale ricalcolato = €. 7.663,45 a credito del correntista
L'attore ha quindi il diritto di ricevere dalla convenuta detta somma, con gli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza (trattandosi di credito divenuto liquido soltanto con la presente pronunzia) sino al saldo effettivo.
(...)
Le spese processuali del giudizio di merito seguono la soccombenza della convenuta, previa compensazione di 1/5 per la soccombenza dell’attore in ordine alla spiegata domanda risarcitoria summenzionata.
Le spese vive di CTU si pongono invece definitivamente a carico della convenuta, totalmente soccombente in ordine alle proprie deduzioni “contabili”

PQM

Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. N.1698/2003 promosso da D’******* G********, nei confronti della banca ******, così decide.
In accoglimento della domanda attorea
CONDANNA
La parte convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della parte attrice o per le causali di cui in motivazione, della somma di € 7,663,45, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al saldo effettivo.
RIGETTA
Tutte le altre domande, eccezioni e domande riconvezionali, per le casuali di cui in motivazione.
CONDANNA
La parte convenuta al rimborso in favore della parte attrice delle spese processuali del giudizio di merito che liquida- previa compensazione di 1/5 per le casuali di cui in motivazione- nei restanti 4/5 e quindi in complessivi € 5.105,00, di cui € 2.025,00 per diritti, € 2.800,00 per onorari di avvocato, € 4,00 per spese imponibili, € 276,00 per spese esenti, oltre accessori ex T.F., I.V.A. e C.P.A come per legge.
PONE
Le spese delle CTU definitivamente a carico della convenuta, per le casuali di cui in motivazione, con conseguente obbligo della stessa di restituire gli importi alla attrice se quest’ultima li abbia eventualmente anticipati nel corso del giudizio.
COMPENSA
Integralmente tra le parti le spese del procedimento cautelare espletato in corso di causa.

Pescara, 5.1.2006 Il Giudice
Dott. Gianluca Falco


 

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