REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Quarta Sezione Lavoro

in persona del Giudice, dott.sa Antonella CASOLI
all’udienza del 23/01/2020, all’esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 429, 1° comma c.p.c., modificato dall’art. 53, comma 2 d.l. n. 112/2008, conv. in legge n. 133/2008, nella causa civile iscritta al n. 22344 del Ruolo Generale Affari Lavoro dell’anno 2019, vertente
TRA
E. SRL, rappresentato e difeso dall’avv. SALERNO STEFANO, giusta delega in calce al ricorso
RICORRENTE
E
INPS, rappresentato e difeso dall’Avv. SCIPLINO ESTER ADA per procura generale alle liti
CONVENUTO
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: COME IN ATTI

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 20/06/2019, E. SRL ha proposto opposizione avverso l’avviso di addebito n. 397 2019 0002473902000 notificato dall’Inps in data 11.5.2019 portante la somma complessiva di €19.039,32 a titolo di indebita compensazione di contributi dovuti alla gestione lavoratori dipendenti con il credito derivante da due provvedimenti di autorizzazione di CIG ordinaria emessi dall’INPS in data 13.2.2018 in relazione alla cassa integrazione salariale autorizzata per il periodo dal 12.6.2017 al 9.9.2017 e dal 16.10.2017 all’11.12.2017, lamentando l’infondatezza della pretesa stante la pacifica compensabilità del credito, in virtù dei provvedimenti autorizzatori emessi, come da flusso UNIEMENS di regolarizzazione inviato nel marzo 2018 per la mensilità di gennaio 2018.
A sostegno della propria pretesa ha narrato che anche in fase amministrativa l’INPS non ha mai contestato il diritto alla compensabilità del credito, limitandosi a richiedere specifiche modalità di invio della richiesta di conguaglio, pretendendo, in particolare, che il flusso UNIEMENS di regolarizzazione, inviato per la prima volta già a marzo 2018, venisse eseguito in relazione al mese di dicembre 2017, anteriore alla cessazione dell’attività aziendale, e non già in relazione al mese di gennaio 2018 nel quale non risultavano presentate delle denunce contributive mensili.
Ha anche evidenziato di aver poi provveduto, dopo varie interlocuzioni e chiarimenti con l’Ufficio, alla regolarizzazione della denuncia nella modalità richiesta, pur ritenendola non rispondente alle indicazioni desumibili dalla circolare INPS n. 9/2017, che non contiene alcun riferimento a denunce contributive mensili. Ha quindi concluso per l’annullamento dell’avviso di addebito opposto o comunque per la compensazione della somma pretesa con gli importi dovuti dall’INPS a titolo di conguaglio.

Si è costituito l’INPS eccependo la tardività dell’opposizione, in quanto spiegata oltre il termine di 40 gg. dalla notifica dell’avviso di addebito, contestando nel merito l’avversa pretesa affermando la decadenza dell’azienda dal diritto di ottenere il conguaglio a credito dell’integrazione salariale anticipata ai lavoratori decorso il termine di 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo, così come previsto dall’art. 7, commi 2 e 3, del D.Lgs. 148/2015 e precisato nella circolare INPS n. 197/2015.
Ha infatti dedotto che, nel caso di specie, il flusso di regolarizzazione UNIEMENS è stato inviato dall'azienda soltanto il 4.10.2018, peraltro in modo irregolare, oltre il termine di 6 mesi scaduto il 30.9.2018, non potendo ritenersi utili a tal fine le denunce presentate in epoca precedente in quanto determinanti flussi “non generabili” a cagione dell’omessa indicazione delle denunce contributive mensili su cui operare il conguaglio.
Ha quindi concluso per l’integrale rigetto del ricorso.
Sospeso l’avviso di addebito opposto, all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa mediante la presente sentenza di cui è stata data lettura.

Motivazione

L’opposizione è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
Preliminarmente l’opposizione è ammissibile in quanto utilmente spiegata mediante ricorso depositato il 20.6.2019, entro il termine di 40 gg. dalla notifica dell’avviso di addebito pacificamente avvenuta l’11.5.2019.
Nel merito, è assolutamente pacifico tra le parti che l’azienda opponente, in virtù di due provvedimenti autorizzatori emessi il 13.2.2018 avesse maturato il diritto di conguagliare il trattamento di integrazione salariale anticipato ai lavoratori, in qualità di adjectus solutionis causa, in riferimento al periodo di CIG ordinaria decorrente dal 12.6.2017 al 9.9.2017 e dal 16.10.2017 all’11.12.2017.
È altrettanto pacifico, e documentalmente risultante, che l’azienda abbia presentato la denuncia UNIEMENS di conguaglio sin dal mese di marzo 2018, e quindi ampiamente entro il termine decadenziale previsto dall’art. 7, comma 3 D.Lgs. n. 148/2015, ai sensi del quale “il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo” (nel caso di specie, quindi, detto termine di decadenza sarebbe scaduto soltanto in caso di inerzia protratta sino al 13.8.2018).
Ed invero, non v’è dubbio che la denuncia presentata dall'azienda sin dal marzo 2018, seppure irregolare per erronea imputazione del conguaglio ad un mese successivo a quello di cessazione del rapporto di lavoro, in difformità dalle indicazioni fornite dall'INPS nella circolare n. 197/2015, abbia comunque determinato l’assolvimento dell’onere previsto dal citato art. 7 d.lgs. 148/2015, che nulla prevede in relazione a particolari modalità di effettuazione del conguaglio.
Ne discende l’infondatezza della pretesa avanzata dall'INPS con l’emissione dell’avviso di addebito opposto, atteso il diritto dell’azienda, nient’affatto precluso dall'irregolarità riscontrata, di ottenere il conguaglio delle somme pacificamente corrisposte ai lavoratori a titolo di anticipazione del trattamento di integrazione salariale autorizzato dall’INPS e pertanto a suo carico.
L’opposizione va dunque accolta dovendosi dichiarare non dovute dall'opponente all’INPS le somme di cui all’avviso di addebito opposto.
Le spese di lite, tenuto comunque conto delle irregolarità riscontrate nel corso della procedura amministrativa, ben possono essere integralmente compensate tra le parti.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull’opposizione proposta da E. SRL avverso l’avviso di addebito n. 397 2019 0002473902000, con ricorso depositato il 20/06/2019 , così provvede:
1. - Dichiara non dovute dall’opponente all’INPS le somme di cui all’avviso di addebito opposto;
2. - Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Roma, 23/01/2020
Il Giudice


 

Collabora con DirittoItaliano.com

Vuoi pubblicare i tuoi articoli su DirittoItaliano?

Condividi i tuoi articoli, entra a far parte della nostra redazione.

Copyright © 2020 DirittoItaliano.com, Tutti i diritti riservati.