TRIBUNALE DI LOCRI VERBALE DI UDIENZA
L'anno 2018, il giomo 27 del mese di febbraio alle ore 10:31, all'udienza tenuta dal GU., presso la Sezione Civile del Tribunale di Locri, dott. Andrea Amadei, viene chiamata la causa iscritta al n. 1192/2013 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi, pendente
TRA
T. G., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Michele Malavenda e Cristina Tavernese, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio professionale in Gioiosa Jonica alla via Madama Lena n. 37;
(appellante)
E
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (già Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore;
(appellato contumace)
E' comparso per l'appellante l'Avv. Cristina Tavernese anche per delega dell'Avv. Malavenda, la quale precisa le conclusioni riportandosi alle proprie richieste già rassegnate in atti.
II Giudice
Visti l'art. 352, ultimo comma c.p.c. (comma aggiunto dall'art. 27 della legge n. 183/2011) e l'art. 281 sexies c.p.c.,
dispone che si proceda alla discussione orale e l'Avv. Tavernese insiste nelle proprie conclusioni cosi come sopra rassegnate.
II Giudice
Si ritira in camera di consiglio al termine della trattazione degli altri processi ancora fissati sul ruolo d'udienza, lasciando cosi aperto il presente verbale telematico
II Giudice
Uscito dalla camera di consiglio alle ore 19:44, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Motivazione

Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr. 4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009 ed applicabile ai processi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge (04.07.2009), in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit., l'appello avente ad oggetto la sola statuizione sulle spese è fondato e, pertanto, va riformata in parte qua la sentenza impugnata.

Va premesso che il Giudice di Prime cure, pur avendo integralmente accolto il ricorso in opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 09420159018091590000, limitatamente alle cartelle di pagamento nn. 09420050038897405000 e 09420070013314073000, emessa da Equitalia Sud S.p,.a., ritenendo l'intervenuta prescrizione dei crediti ivi portati ed afferenti ai canoni idrici delle annualità tra il 2002 ed il 2005, aveva concluso per la
compensazione delle spese di lite.

Con l'unico motivo di appello è dedotta violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 C.P.C., e vizio di motivazione, assumendosi che la statuizione di compensazione delle spese tra l'opponente e l'agente di riscossione Equitalia, oltre a non essere motivata, non sarebbe in ogni caso giustificata dalla natura del vizio che ha condotto all'accoglimento dell'opposizione alla cartella di pagamento.
L'art. 92, comma 2, C.P.C., nel testo introdotto dalla L 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a), dispone che il giudice può compensare le spese, in tutto o in parte, se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi,
esplicitamente indicati nella motivazione (Cass., n. 14563 del 2008; Cass., n. 23265 del 2009). Al di fuori dei casi di soccombenza reciproca, poi, i giusti motivi di compensazione totale o parziale delle spese previsti dall'art. 92 C.P.C. (nella formulazione applicabile per i procedimenti instaurati dal 1 marzo 2006, come nella odierna fattispecie, a seguito della sostituzione del comma 2 di detta norma per effetto della L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a, e succ. modif. ed integr.) possono essere evincibili anche dal complessivo tenore della sentenza, con riguardo alla particolare complessità sia degli aspetti sostanziali che processuali, ma se nessuno di tali presupposti sussiste deve applicarsi il generale principio della condanna alle spese della parte soccombente, non potendo trovare luogo l'esercizio del potere discrezionale giudiziale di compensazione (Cass., n. 7766 del 2010).

Pertanto, il potere di compensazione delle spese processuali può ritenersi legittimamente esercitato da parte del giudice quando risulti affermata e giustificata, in sentenza, la sussistenza dei presupposti cui esso è subordinato, sicchè, come il mancato esercizio di tale potere non richiede alcuna motivazione, cosi il suo esercizio, per non risolversi in mero arbitrio, deve essere necessariamente motivato, nel senso che le ragioni in base alle quali il giudice abbia accertato e valutato la sussistenza dei presupposti di legge devono emergere, se non da una motivazione esplicitamente "specifica", quanto meno da quella complessivamente adottata a fondamento dell'intera pronuncia, cui la decisione di compensazione delle spese accede, onde la mancanza assoluta di motivazione, implicita od esplicita, della decisione di compensazione delle spese nei sensi sopra descritti integra gli estremi della violazione di legge denunciabile e sindacabile anche in sede di legittimità (Cass. Civ. del 19.11.2007 n. 23993; Cass. civ. sez. I n.
16057 del 15.11.2002; Cass. civ. sez. II n. 633 del 17.01.2003). Infatti, nel regime anteriore a quello introdotto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a), il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese "per giusti motivi" deve trovare un adeguato supporto motivazionale, anche se, a tal fine, non è necessaria l'adozione di motivazioni specificamente riferite a detto provvedimento purché, tuttavia, le ragioni giustificatrici dello stesso siano
chiaramente e inequivocamente desumibili dal complesso della motivazione adottata a sostegno della statuizione di merito (o di rito). Ne consegue che deve ritenersi assolto l'obbligo del giudice anche allorché le argomentazioni svolte per la statuizione di merito (o di rito) contengano in sè considerazioni giuridiche o di fatto idonee a giustificare la regolazione delle spese adottata, come a titolo meramente esemplificativo nel caso in cui si da atto, nella motivazione del provvedimento, di oscillazioni giurisprudenziali sulla questione decisiva, ovvero di oggettive difficoltà di accertamenti in fatto, idonee a incidere sulla esatta conoscibilità a priori delle rispettive ragioni delle parti, o di una palese sproporzione tra l'interesse concreto realizzato dalla parte vittoriosa e il costo delle attività processuali richieste, ovvero, ancora, di un comportamento processuale ingiustificatamente restio a proposte conciliative plausibili in relazione alle concrete risultanze processuali (Cass. civile, sez. II, sentenza 19.02.2009 n. 4067; Cass. civ. n. 6489 del 17.03.2009; Cass. civ. n. 14563 del 16.04.2008).

Inoltre, nella nuova formulazione del disposto di cui all'art. 92, comma secondo, C.P.C., come da ultimo sostituito dall'art. 13, comma 1, D.L. n. 132/2014, convertito nella L. n. 162\2014, applicabile nel caso di specie, solo nel caso di soccombenza reciproca, oltre all'assoluta novità della questione ed al mutamento di giurisprudenza, il giudice pu6 compensare le spese.
Ciò posto, si evidenzia che l'accoglimento dell'opposizione determina la soccombenza del soggetto evocato in giudizio, in quanto necessariamente partecipi dell'attività che ha condotto all'emanazione dell'atto impositivo.
Più nello specifico, si osserva che, oltre alla condotta dell'Ente impositore, anche l'agente di riscossione ha provocato la necessità del processo e che pertanto anche quest'ultimo è tenuto al pagamento delle spese di lite posto che, ai fini di un diverso riparto delle spese processuali, senza che rilevi la diversità delle condotte e la riconducibilità all'uno o all'altro soggetto del vizio procedimentale accertato (Cassazione civile, sez. VI, 16\09\2016, n. 18175; cfr. anche Cass., sez. 5,
sentenza n. 9174 del 2011 ).
In accoglimento dell'appello va condannato l'appellato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che si liquidano come in dispositivo d'ufficio in assenza di nota specifica e con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi
anticipatari.
Si precisa che, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate, dell'esiguo valore della controversia, le spese del giudizio di primo grado si liquidano forfettariamente (conformemente alla decisione della Corte di Cassazione n. 17920\2009) in complessive € 250,00.
Le spese del presente grado di giudizio vanno liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014 parimenti in misura inferiore ai medi tariffari stante la non particolare complessità della controversia e la assenza di contraddittorio e limitatamente alle fasi introduttiva, studio e decisionale tenuto conto con riferimento a tale ultima fase della modalità di decisione in forma semplificata.

PQM

II Tribunale di Locri, Sezione Civile, in funzione di giudice d'appello, definitivamente pronunciando sul procedimento di appello n. 1243/2017 avverso la sentenza del Giudice di Pace di Locri n. 47/2017 del 23/01/2017, come in epigrafe promossa, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, cosi dispone:
accoglie l'appello proposto da T. G. e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 47/2017 emessa il 23/01/2017 dal Giudice di Pace di Locri condanna l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese del giudizio di primo grado che si liquidano in complessivi € 385,34, di cui € 250,00 per compensi professionali ed € 135,34 per spese documentate, oltre accessori, se dovuti, come per legge, con distrazione in favore dei procuratori Avv.ti Michele Malavenda e Cristina Tavernese dichiaratisi anticipatari; condanna l'appellato in solido al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in complessivi euro 353,65 (di cui euro 103,65 per esborsi ed euro per 250,00 compensi professionali), oltre accessori, se dovuti, come per legge, con distrazione in favore dei procuratori Avv.ti Michele Malavenda e Cristina Tavernese dichiaratisi anticipatari.
Pubblicata in data 27.02.2018


 

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