Sentenza ex art. 429 c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Cristiana Delfa, pronunciando nella causa di previdenza n.1402/2010 R.G., promossa da ******* contro l'I.N.P.S. e contro la Serit Sicilia Spa avente ad oggetto opposizione avverso cartella di pagamento, osserva quanto segue

Svolgimento del processo

Con il ricorso in oggetto il ricorrente ha opposto la cartella di pagamento indicata in seno al ricorso con la quale si ingiungeva il pagamento di presunti contributi artigiani omessi, per le ragioni rassegnate nell'atto introduttivo cui integralmente si rinvia.
Sollevata ex officio la questione dell'incompetenza per territorio del giudice adito la causa, all'udienza odierna, veniva discussa e decisa ai sensi dell'art. 429 c.p.c.

Motivazione

La domanda in questa sede proposta non può che essere dichiarata inammissibile per difetto di competenza per territorio in capo all'autorità giudiziaria adita.
Deve infatti rilevarsi come in merito alla questione della competenza per territorio nelle cause aventi ad oggetto le omissioni contributive dei lavoratori autonomi - come quella in oggetto - dopo un'iniziale contrasto giurisprudenziale, si sia infine consolidato l'orientamento che tende ad escludere l'applicabilità del comma III dell'art. 444 1° comma c.p.c. ("per le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro e all'applicazione delle sanzioni civili per inadempimento di tali obblighi, è competente il tribunale del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente") - in ragione del suo tenore letterale che menziona, per l'appunto, solo i datori di lavoro - al caso di omissione contributiva del lavoratore autonomo (da ultimo ordinanze della Corte di Cassazione n.11646 del 22.6.2004 e n.18013 del 25.11.2003) per la quale è invece competente il tribunale in funzione di giudice del lavoro nella cui circoscrizione ha la residenza l'attore (comma 3 del medesimo art. 444 c.p.c).
Alla luce delle suesposte argomentazioni, non resta che dichiarare l'incompetenza territoriale di questo giudice adito, per essere sulla presente controversia competente il giudice del lavoro presso il Tribunale di Caltagirone, nel cui circondario ha la residenza il ricorrente.
In quella sede, dunque, le parti dovranno riassumere il presente giudizio, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente sentenza.
In considerazione del contrasto giurisprudenziale in materia, le spese di lite ben possono essere fra le parti interamente compensate.

PQM

Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, dichiara la propria incompetenza per territorio a conoscere della controversia proposta per essere la stessa devoluta alla competenza del Tribunale di Caltagirone, in funzione di giudice del lavoro; fissa alle parti il termine di 60 giorni per la riassunzione del giudizio in quella sede; compensa le spese fra le parti.
Catania, lì 24.11.2010
Depositato in Cancelleria oggi 24.11.2010


 

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