UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI GIARRE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di pace di Giarre, nella persona dell'avv. Giuseppe Leonardi, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 308 degli affari civili per l'anno 2009
Tra S****** A***** A**** difeso dall'avv.Orazio Esposito - opponente -
Contro Comune di mascali - resistente -

Oggetto: opposizione a verbale di contravvenzione

All'udienza del 19.10.2009, il giudizio veniva posto in decisione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti e riportate nel separato verbale di causa allegato agli atti.
Quindi, il Giudice adito decideva il giudizio, mediante lettura del dispositio in udienza.

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in Cancelleria, il 24 Marzo 2009, il sig. S***** A***** A**** proponeva opposizione avverso il verbale di contravvenzione del C.d.S. n.R****** del 5.1.2009 di € 250,00 oltre spese, elevato dalla Polizia Municipale del Comune di Mascali e notificato, a mezzo servizio postale il 23.1.2009 per avere omesso senza un giustificato e documentato motivo di comunicare entro gg.60 dalla notificazione di altro verbale di accertamento n.S****** dell'1.6.2008 relativo a violazione dell'art. 158/2 - 5 del C.d.S., ai sensi dell'art. 126 biscomma 2, le generalità complete e gli estremi della patente di guida della persona che al momento dell'accertamento di trovava alla guida dell'autoveicolo Fiat targato AK*****
Premetteva il ricorrente:
di avere in data 4.10.08 provveduto alpagamento della sanzione amministrativa irrogata con verbale n.200****; pertanto i verbalizzanti avrebbero dovuto, in ottemperanza alla disposizione di cui all'art. 126 bis comma 2 procedere entro giorni 30 dall'eseguito pagamento (definizione della contestazione) allacomunicazioe dei dati anagrafici e degli estremi della patente a carico del ricorrente; derivando dalla suddetta norma una presunzione di responsabilità a carico del proprietario del veicolo contravvenzionato, quale soggetto destinato della sanzione amministrativa pecuniaria che non dia comunicazione contraria.
Sul punto va detto che la circolare del dipartimento di P.S. del Ministero dell'Interno spiega che nell'ipotesi di omissione di comunicazione delle generalità e dei dati della patente di guida del presunto trasgressore, ferma restando la decurtazione del punteggio a carico del proprietario del veicolo, non si può procedere nei confronti di quest'ultimo all'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 180 comma 8, trattandosi di una facoltà e non di un obbligo.
Per quanto sopra il sig. S*** A**** A**** chiedeva al giudice adito, che annullasse l'impugnato verbale previa sospensione dell'esecutorietà dello stesos.
Copia del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di prima comparizione veniva notificata regolarmente alle parti.
Si costituiva con comparsa di risposta il resistente COmune di Mascali, come sopra rappresentato e difeso, il quale confermaa la legittimità del procedimento diretto alla irrogazione della sanzione elevata con verbale di contestazione n.R*****
All'udienza del 19.10.2009, precisate le conclusioni, il Giudice assegnava la causa a sentenza con lettura del dispositivo in udienza.

Motivazione

L'opposizione proposta dal sig. S*** A*** AA*** appare fondata e per tale motivo merita di essere accolta.
L'opponente fonda l'opposizione sulla illegittimità del verbale impugnato in forza dell'effettuato tempestivo pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria del verbale principale, precludendosi ogni possibilità di ricorso in ordine alla decurtazione dei punti dalla sua patente di guida, dovendo invece i verbalizzanti ottemperare alla disposizione di cui all'art. 126 bis n.2, quindi procedere entro giorni 30 dall'avvenuto pagamento (definizione della contestazione) ad inoltrare la comunicazione all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida a carico del proprietario del veicolo (ricorrente).
Ritenuta una presunzione di responsabilità a carico del proprietario del veicolo contravvenzionato, è innegabile che il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da parte del ricorrente consente all'opposto di ritenere che alla guida del veicolo era lo stesso proprietario, con ciò assolvendo all'obbligo della comunicazione dei dati del conducente dell'auto al momento dell'infrazione, avendo il medesimo denunciato attraverso il pagamento la propria responsabilità.

Va presa in considerazione altresì la condotta del ricorrente improntata a buona fede da inquadrarsi nell'errore scusabile, ritenuto che l'obbligo della comunicazione e le conseguenze della mancata osservanza risultano stampate sul retro del verbale.
Per le suesposte considerazioni il Giudice di Pace di Giarre accoglie l'opposizione proposta dal sig. S**** A**** A**** avverso il verbale di contravvenzione al C.d.S. n.*****, elevato dalla Polizia Municipale del COmune di mascali che conseguentemente annulla in ogni sua parte.
Le spese del presente giudizio ritiene equo l'odierno decidente compensarle tra le parti.

PQM

Il Giudice di Pace di Giarre, definitivamente pronunciando, accoglie l'opposizione e conseguentemente annulla l'impugnato verbale di contravvenzione.
Spese compensate.
Così deciso in Giarre il 19.10.2009

Depositata in Cancelleria Giarre lì 12-11-2009


 

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