REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAOLONI Giacomo - Presidente -
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere -
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere -
Dott. VILLONI Orlando - Consigliere -
Dott. CAPOZZI Angelo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
M.F.;
B.M.;
avverso la sentenza n. 2918/2011 CORTE APPELLO di CATANIA, del 17/07/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/11/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Felicetta MARINELLI che ha concluso per l'annullamento con rinvio; rigetto nel resto;
Uditi i difensori Avv. T. TAMBURINO, anche in sost. avv. G. ZICCOME, per M. nonchè in sost. Avv. W. RAPISARDA per B., che insiste per l'accoglimento dei ricorsi.

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 17.7.2014 la Corte di appello di Catania - a seguito di gravame interposto dal Procuratore della Repubblica e dagli imputati B.M. e M.F. avverso la sentenza emessa il 3.5.2011 dal Tribunale di Catania - in riforma di detta decisione:
- ha dichiarato M.F. colpevole del reato ascrittogli sub C) (artt. 56, 81 e 629 c.p.), confermato la responsabilità in ordine al capo A) (artt. 81, 110 e 317 c.p.), e rideterminato la pena inflitta;
- ha assolto B.M., C.M., G. M., G.S. e D.M.R. dal reato loro ascritto (artt. 110, 319 e 321 c.p.) perchè il fatto non sussiste;
confermato la responsabilità di B.M. in ordine al capo A), rideterminando la pena inflitta ed applicando la pena accessoria dell'estinzione del rapporto di lavoro con la P.A.; confermato nel resto la prima sentenza.

2. Avverso la sentenza propongono ricorso per cassazione, a mezzo del rispettivo difensore, gli imputati B.M. e M. F..
3. Nell'interesse di B.M. si deduce:
3.1. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nonchè violazione degli artt. 110, 117, 317 e 629 c.p.
A fronte della prospettazione difensiva secondo la quale - diversamente da quanto affermato dal primo Giudice - la ricorrente, successivamente alla celebrazione della gara, non aveva mai minacciato di frapporsi al rilascio del decreto di trasferimento dell'immobile astato, la Corte di appello non ha fornito risposta o l'ha fornita solo in modo apparente, riportando dialoghi intercorsi tra le vittime e la B. non collocabili nel medesimo contesto temporale dell'appuntamento concordato con il M.. E l'apparenza della motivazione sulla condotta concussiva si rivela laddove si precisa la condotta tipica ascritta alla ricorrente: quella di aver maliziosamente taciuto dei rapporti personali con il M..
Cosicchè, non individuandosi - in realtà - alcuna efficacia causale tra la condotta della ricorrente nella sua qualità e una qualsiasi forma di costrizione del privato all'indebita dazione, deve dirsi che le due sentenze di merito non sono riuscite a superare le perplessità che avevano determinato, in sede cautelare, la qualificazione del fatto ai sensi degli artt. 110 e 629 c.p..

3.2. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nonchè violazione dell'art. 319 quater c.p.. Con evidente salto logico rispetto alla predetta individuata condotta costrittiva, la Corte individua una possibile compartecipazione criminosa nel reato di estorsione commesso dal M.
Purtuttavia, anche sotto questo aspetto, la motivazione non risponde alle deduzioni difensive che avevano avanzato la ricostruzione alternativa - fondata su una serie di elementi - legata alla circostanza che erano stati i coniugi T. - S. a offrire una somma di denaro al M., al fine di eliminare l'unico concorrente e, quindi, aggiudicarsi la gara al prezzo più basso. Invero, la Corte affronta tali deduzioni solo sotto il profilo della attendibilità delle persone offese per mancanza di motivi di rancore, quando, invece, per dette parti si profilavano ragioni ben più consistenti correlate a responsabilità penali per aver turbato il pubblico incanto. Illogica, è - inoltre - la qualificazione giuridica del fatto allorquando, si esclude il vantaggio indebito prospettabile a carico dei coniugi omettendosi di considerare la captazione del 23.6.2006 prog. 1185 sub A, dalla quale emerge un aperto richiamo da parte della ricorrente a precise responsabilità ed alla circostanza che le persone offese, in concorso con il M., avevano turbato il regolare pubblico incanto, pattuendo la corresponsione di una somma di denaro in cambio dell'astensione dal formulare un'offerta per l'aggiudicazione dell'immobile.

3.3. Violazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale, in relazione alla L. n. 241 del 2006, art. 1, con riferimento al rigetto dell'istanza di applicazione del condono fondato sull'immotivata equiparazione tra la data di contestazione e quella di consumazione, essendosi ancorata la responsabilità della ricorrente a condotte tenute dal M. all'atto dell'aggiudicazione della gara, avvenuta nell'aprile del 2006. In ogni caso, erroneamente non sarebbe stata operata la scissione del reato continuato al fine di individuare quali condotte risultino coperte dall'indulto.

4. Nell'interesse di M.F. si deduce:
4.1. Manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato con riferimento al reato di cui al capo C); travisamento della prova costituita dalle dichiarazioni della persona offesa. La Corte di appello, nel ribaltare la prima decisione assolutoria, non solo non ha confutato in modo specifico le ragioni poste da quel Giudice ma - nel valutare diversamente gli elementi di prova - ha travisato il loro contenuto. In particolare:

La sentenza ha fondato il proprio convincimento su un risultato della prova del tutto differente da quello reale, assumendo che il ricorrente avrebbe preteso un "rimborso spese" pari a circa 10mila Euro. Dalla deposizione della T. all'udienza del 20.7.2010, invece, emerge che il M. non chiese alcuna somma di denaro, essendo quella di 10 mila Euro citata dalla T. solo perchè la stessa - quale necessaria anticipazione per poter partecipare all'asta - le era sembrata esosa. - Risultava che il M. fosse effettivamente interessato all'acquisto di un appartamento: tanto è documentato da quello fatto due mesi dopo i fatti ad un'asta del Tribunale di Acireale. Cosicchè, i coniugi T. - S. avevano un reale interesse a convincere il M. a non partecipare all'asta. Alla questione sottopostale la Corte non ha dedicato alcuna attenzione.

4.2. Mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla censura difensiva sulla valutazione di credibilità delle persone offese. Tanto in relazione al loro interesse a mentire rispetto alla contestazione fatta dalla polizia in relazione alla loro dazione di somme di denaro, temendo di essere accusati di aver contrattato con altri partecipi alla gara per influire sul suo esito.
Così pure in relazione alle presunte minacce che il M. avrebbe rivolto al T. presso il chiosco di bibite gestito da quest'ultimo, rispetto alle quali la S. - diversamente da quanto da lei affermato - risultava non aver assistito ad alcun incontro.

4.3. Violazione dell'art. 317 c.p., e conseguente mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza di detto reato, non ravvisando alcun comportamento costrittivo del ricorrente in quanto - oltre alle dichiarazioni del T. all'udienza del 8.6.2010 - le presunte persone offese, attraverso il pagamento della somma evitavano la concorrenza del M., che - peraltro - esercitando un proprio diritto, avrebbe potuto impedire l'immediata aggiudicazione dell'immobile. Tanto consentendo di ravvisare l'ipotesi di cui all'art. 319 quater c.p., in forma consumata o tentata.

4.4. Mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche rispetto alla deduzione difensiva che aveva evidenziato l'assenza di inesperienza o difficoltà in persone - che, invece, avevano realizzato una speculazione immobiliare - e che la protesta di innocenza non ostava alle chieste attenuanti.

4.5. Mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato accoglimento della istanza difensiva di applicazione del condono e violazione di legge ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b), trattandosi di fatti coperti dalla L. n. 241 del 2006, e, quanto all'ipotesi concussiva, di reato che si consuma con la semplice promessa di denaro o della utilità avvenuta nel corso dell'asta giudiziaria svoltasi il 27.4.2006, non essendo pertinente il richiamo fatto dalla Corte alla sola formulazione della contestazione.

5. E' pervenuta revoca della costituzione di parte civile da parte di T.P.R. e S.P.

Motivazione

1. Il ricorso nell'interesse di B.M. è infondato.

1.1. Il primo motivo è inammissibile perchè generico ed in fatto.
1.1.1. Il delitto di concussione, di cui all'art. 317 c.p., nel testo modificato dalla L. n. 190 del 2012, è caratterizzato, dal punto di vista oggettivo, da un abuso costrittivo del pubblico agente che si attua mediante violenza o minaccia, esplicita o implicita, di un danno "contra ius" da cui deriva una grave limitazione della libertà di determinazione del destinatario che, senza alcun vantaggio indebito per sè, viene posto di fronte all'alternativa di subire un danno o di evitarlo con la dazione o la promessa di una utilità indebita e si distingue dal delitto di induzione indebita, previsto dall'art. 319 quater c.p., introdotto dalla medesima L. n. 190, la cui condotta si configura come persuasione, suggestione, inganno (sempre che quest'ultimo non si risolva in un'induzione in errore), di pressione morale con più tenue valore condizionante della libertà di autodeterminazione del destinatario il quale, disponendo di più ampi margini decisionali, finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, perchè motivata dalla prospettiva di conseguire un tornaconto personale, che giustifica la previsione di una sanzione a suo carico (Sez. U, n. 12228 del 24/10/2013, Maldera e altri, Rv. 258470).

1.1.2. Dalla doppia conforme decisione in ordine al capo A) risulta ascritta alla ricorrente una condotta concorsuale realizzata previo concerto con il coimputato M., secondo la quale la ricorrente - quale unica addetta all'ufficio di cancelleria per le esecuzioni immobiliari presso il Tribunale di Catania - sez. distaccata di Acireale - segnalava allo stesso M., suo convivente, i soggetti "avvicinabili" in fase d'asta. Era il M. - ispettore della Polizia di Stato presso la Questura di Catania - che, quindi, provvedeva ad effettuare in sede d'asta la minaccia ai danni del coniugi T. - S. - aggiudicatari provvisori dell'immobile stagito - di effettuare l'aumento del sesto se non gli fosse stata corrisposta la somma di 4 mila Euro (così ridotta la iniziale richiesta di 5 mila Euro); mentre la B. prospettava ai predetti che dipendeva dalla sua disponibilità la redazione, di sua esclusiva competenza, del decreto di trasferimento dell'immobile acquistato, lasciando, altresì, intendere di aver interceduto presso lo stesso M. - in ragione della propria qualifica - persuadendolo ad acconsentire al pagamento della somma illecitamente pretesa in più soluzioni, con un primo acconto di 2 mila Euro, e di essersi offerta quale garante dei due coniugi per la corresponsione della restante somma, fino a minacciare gli stessi coniugi che non avrebbe redatto il decreto di trasferimento dell'immobile qualora non avessero preventivamente saldato il conto con il M.. Il quale, nel frattempo, dopo aver ricevuto i primi 3 mila Euro si recava a minacciare - ostentando il possesso di una pistola - le parti offese perchè consegnassero i restanti mille Euro. Ancora più in particolare, alla B. erano attribuite, in base alla denuncia delle parti offese, dopo l'aggiudicazione provvisoria, la frapposizione di ostacoli pretestuosi tale da incrementare la preoccupazione delle stesse parti offese circa il buon esito della aggiudicazione, alle quali la stessa B. mostrava disponibilità ad ovviare, contemporaneamente alla sollecitazione a corrispondere il denaro richiesto dal M., tacendo la relazione intercorrente con lo stesso. Ciò fino, successivamente, a riceversi dai coniugi la somma di 1400 Euro, che in un secondo momento restituiva sollecitando la vittima a corrispondere al più presto la maggior somma richiesta, affermando che - altrimenti - sarebbero stati frapposti ostacoli alla aggiudicazione. Accadeva, inoltre, che alla T. giungesse una falsa telefonata, orchestrata dai due correi, da parte di un sedicente dipendente della banca alla quale era stato richiesto il mutuo per l'acquisto dell'immobile che gli aveva fatto presente di vincoli esistenti sull'immobile medesimo, a seguito di una comunicazione da parte di un giudice in servizio presso il Tribunale di Acireale. Risultava, inoltre, che la ricorrente aveva assicurato di essere intervenuta presso altri soggetti interessati al bene stagito per persuaderli a non partecipare alla gara, fino a chiedere alla S. il rimborso di somme a suo dire anticipate allo stesso M..

1.1.3. Ebbene, rispetto alla ricostruzione così offerta, del tutto generica è la deduzione circa la mancanza di condotte costrittive da parte della ricorrente alla quale, invece, - in linea con l'orientamento di legittimità richiamato - è stato ascritto l'abuso costrittivo in quanto doppiamente coinvolta nella vicenda sia in relazione al previo concerto rispetto alla minaccia posta in essere dal convivente M., sia in relazione alle minacce personalmente più volte rivolte ai coniugi T. - S., risultati assegnatari provvisori, in ordine ad ostacoli che avrebbe potuto opporre al buon esito della assegnazione definitiva con il trasferimento dell'immobile astato. Del pari generica ed in fatto è la deduzione che fa leva sulla condotta della ricorrente che ebbe a tacere i suoi stretti rapporti personali con il M., particolare, questo, che non può essere estrapolato dal contesto sopra evidenziato, costituendo solo un significativo tassello evidenziato dalla sentenza. Ancora, generica è la finale implicita sollecitazione a rivalutare la condotta quale concorso in estorsione, rispetto ad una articolata vicenda che si fonda sulla strumentalizzazione da parte della ricorrente del proprio ufficio a fini illeciti, concertando ab initio e nel corso della sua esecuzione con il M. l'operazione delittuosa ai danni delle parti offese.

1.2. Il secondo motivo è inammissibile perchè generico ed in fatto, facendo leva su una ricostruzione alternativa in ordine ad una pretesa iniziativa corruttiva delle stesse parti offese che non trova alcun riscontro nella doppia conforme decisione e che, pertanto, da questa deve ritenersi implicitamente, quanto efficacemente, disattesa.

1.3. Infondato è il terzo motivo.

1.3.1. Il delitto di concussione rappresenta una fattispecie a duplice schema, nel senso che si perfeziona alternativamente con la promessa o con la dazione indebita per effetto dell'attività di costrizione o di induzione del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, sicchè, se tali atti si susseguono, il momento consumativo si cristallizza nell'ultimo, venendo così a perdere di autonomia l'atto anteriore della promessa e concretizzandosi l'attività illecita con l'effettiva dazione, secondo un fenomeno assimilabile al reato progressivo (Sez. 6, n. 31689 del 05/06/2007, Garcea, Rv. 236828); così, qualora dopo la promessa la vittima esegua anche l'effettiva dazione dell'utilità è in questo momento e nel luogo in cui essa avviene che si intende consumato il reato, anche ai fini dell'individuazione della competenza per territorio (Sez. 6, n. 28431 del 12/06/2013, Cappello, Rv. 255613).

1.3.2. Cosicchè del tutto correttamente la Corte di merito ha escluso l'applicazione dell'indulto trattandosi di condotta consumatasi fino all'agosto 2006 e senza che essa sia scindibile quale reato continuato.

1.4. Alla insussistenza di distinte e frazionabili condotte di concussione, purtuttavia, consegue - ai sensi dell'art. 129 c.p.p., - il rilievo della errata applicazione dell'aumento di pena per la continuazione c.d. interna al capo A), che deve, pertanto, essere eliminato.

2. Il ricorso nell'interesse di M.F. è solo in parte fondato limitatamente alla applicazione del condono.

2.1. Il primo motivo, in relazione alla affermazione di responsabilità in ordine al capo C) risulta generico ed in fatto rispetto alla motivazione resa dalla sentenza impugnata che - senza vizi logici e giuridici - ha ricostruito la fattispecie estorsiva realizzata ai danni di soggetti particolarmente interessati all'acquisto dell'immobile nel tempo destinato ad abitazione familiare, considerando che i fatti emersi nel corso dell'istruttoria erano rimasti incontestati, ed affrontando la sola questione proposta dal ricorrente circa la natura della somma da lui pretesa e da lui stesso qualificata come "rimborso delle spese" affrontate per la partecipazione alla gara all'incanto che si era aggiudicata provvisoriamente la CA.. E la Corte ha escluso qualsiasi fondamento a tale assunto difensivo sul duplice rilievo secondo il quale l'imputato nè ha dimostrato il reale interesse alla partecipazione a detta gara, alla quale non risulta aver partecipato, nè quali spese egli avrebbe affrontato a proposito tanto da avanzare la richiesta dei 10mila Euro. Anche la deduzione riferita alla allegazione dell'acquisto immobiliare da parte del ricorrente rientra nella rivalutazione del fatto, oltre a non risultare sottoposta al giudice di appello.

2.2. Il secondo motivo è generico ed in fatto. Richiamata la ricostruzione del fatto condotta dalla sentenza impugnata, la sentenza affronta la doglianza mossa dagli imputati in ordine alla attendibilità delle dichiarazioni delle persone offese (v. pg. 12 e sg.) che non solo sono giudicate precise, circostanziate e coerenti e non animate da rancore di sorta nei confronti degli imputati, ma soprattutto perchè riscontrate dalle intercettazioni e, financo, dalle stesse dichiarazioni degli imputati che non hanno mai negato la dazione di somme di denaro da parte delle vittime, assumendo piuttosto che dovevano stimarsi come rimborso delle spese. Cosicchè ineccepibile è la considerazione secondo la quale imprecisioni, incongruenze delle dichiarazioni delle persone offese indicate negli atti di gravame non intaccavano il nucleo centrale del racconto reso dalle predette parti lese.

2.3. Il terzo motivo è generico ed in fatto facendo leva - ora - su una ricostruzione alternativa - ora - su una rivalutazione probatoria delle fonti non proponibile in sede di legittimità in presenza della richiamata ricostruzione svolta dalla sentenza di merito. La quale del tutto correttamente ascrive la condotta intimidatoria e costrittiva, in linea con l'orientamento di legittimità richiamato in sentenza (sin da Sez. 2, n. 3380 del 24/09/1991, Pergola, Rv. 189680) che esclude la minaccia dell'esercizio di un diritto in quanto la minaccia, ancorchè non penalmente apprezzabile quando è legittima e tende a realizzare un diritto riconosciuto e tutelato dall'ordinamento giuridico, diviene "contra ius" quando, pur non essendo antigiuridico il male prospettato, si faccia uso di mezzi giuridici per scopi diversi da quelli per i quali sono stati apprestati dalla legge. Conseguentemente, in tema di estorsione la minaccia di un male legalmente giustificato assume il carattere di ingiustizia quando sia fatta non già per esercitare un diritto sibbene con il proposito di coartare la volontà di altri per soddisfare scopi personali non conformi a giustizia (conf., da ultimo, Sez. 6, n. 47895 del 19/06/2014, Vasta, Rv. 261217).

2.4. Il quarto motivo è generico ed in fatto rispetto all'esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito nella specie esercitati senza vizi logici e giuridici considerando il contesto reiterativo delle condotte, espressione di un già collaudato "copione", e la pervicacia espressa nel portare a termine la condotta ai danni dei coniugi S. - T..

2.5. Il quinto motivo è infondato per le ragioni espresse a riguardo dell'analoga deduzione della coimputata in relazione al capo A); è fondato, invece, in relazione al capo C), trattandosi di reato consumato il 27.4.20006, per cui deve dichiararsi interamente condonata la relativa pena di mesi sei di reclusione inflitta.

3. Quanto al capo al capo A), analogamente a quanto deciso per la coimputata, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., non sussistendo frazionabili condotte di concussione, deve essere eliminato l'incremento di pena di mesi sei di reclusione inflitto per la continuazione c.d.interna a tale capo.
4. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla ritenuta continuazione in ordine al reato di concorso in concussione, eliminandosi il relativo aumento di sei mesi di reclusione per ciascun imputato. Deve essere dichiarata condonata la pena di sei mesi di reclusione inflitta al M. per il reato di tentata estorsione. Nel resto i ricorsi devono essere rigettati.

5. Vanno disposti gli adempimenti di cancelleria di cui all'art. 154 ter disp. att. c.p.p.

PQM

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla ritenuta continuazione per il reato di concorso in concussione ed elimina il relativo aumento di sei mesi di reclusione per ciascun imputato. Dichiara condonata la pena di sei mesi di reclusione inflitta al M. per il reato di tentata estorsione. Rigetta nel resto i ricorsi. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 154 ter disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 3 novembre 2015.
Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2015


 

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