Motivazione

Il giudice, dott. Maria Rosaria Acagnino ,
Ritenuto che i motivi posti a fondamento dell'opposizione, relativamente all’avvenuta impugnazione delle cartelle dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale e della possibilità di avvalersi della cd. rottamazione, prevista dall’art. 6 comma 5 DL 193/2016, pregiudicata dall’eventuale versamento a Riscossione Sicilia s.p.a. delle somme pignorate, appaiono fondati;
Ritenuto che ricorrono i presupposti di legge per la sospensione della procedura esecutiva, sussistendo il pericolo di grave e irreparabile danno, derivante dalla mancata percezione dei crediti da parte dell'opponente;

PQM

Il G. E. sospende la procedura esecutiva e fissa per la comparizione delle parti, l’udienza
del 24 maggio 2017 con termine per la notifica fino al 20 marzo 2017
Così deciso in data 09/12/2016 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Catania.
Il Giudice
Dott. Maria Rosaria Acagnino


 

Collabora con DirittoItaliano.com

Vuoi pubblicare i tuoi articoli su DirittoItaliano?

Condividi i tuoi articoli, entra a far parte della nostra redazione.

Copyright © 2020 DirittoItaliano.com, Tutti i diritti riservati.