Tributario
Contenzioso Tributario – Istanza riunione procedimenti pendenti tra le stesse parti ma per anni diversi – Inammissibilità
Non è accoglibile l’istanza di riunione di due procedimenti fiscali pendenti tra le stesse parti ma relativi a due annualità diverse “atteso che il principio di autonomia dei singoli periodi impositivi non consente che i criteri di disamina aventi ad oggetto contabilità relative ad un determinato anno d’imposta si estendano automaticamente ed acriticamente ad anni diversi” (artt.1 e ss. DLG 31/12/1992 N.546 – vedi anche: Cass. Sez. XXI 9/11/1992 N. 6015).
Commissione Tributaria Provinciale Caltanissetta Sez. 2 Sentenza N. 176 del 17.10.2005