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Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Ufficio del Giudice di Pace di Milano, Sez. 6°
Il Giudice di Pace di Milano, Dr. Roberto Primavesi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.42980/11 RG, promossa con atto di citazione notificato il 22.3.2011 a mezzo del servizio postale
da
SKY ITALIA S.r.l. -attrice-
contro
F.C. -convenuto contumace-
Oggetto: pagamento penale contrattuale
Conclusioni di sola parte attrice: come precisate nell'atto di citazione
Svolgimento del processo
Con atto di citazione come sopra notificato, l'attrice chiamava in giudizio F. C. per sentir accertare e dichiarare che il convenuto ha violato la clausola n.8 lett. D del contratto del 6.10.2000 sulle modalità di fruizione del servizio, intervenuto tra le parti e per l'effetto condannare il medesimo al pagamento della penale contrattuale a proprio favore di € 4.100,00 oltre interessi, con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.
Seppur regolarmente citato, non compariva nè si costituiva in giudizio F. C., che pertanto veniva dichiarato contumace.
Espletata l'istruttoria, escusso il teste, la causa passava in decisione all'udienza del 22.9.2011 sulle sole conclusioni compe precisate nell'atto di citazione
Motivazione
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Dall'esame della documentazione prodotta in atti, risulta essere stato stipulato tra le parti il contratto suindicato di abbonamento ai servizi di televisione satellitare da usufruirsi presso la residenza del convenuto e da utilizzarsi dallo stesso.
A seguito della testimonianza resa è stato accertato che l'uso della smart-card n. 000____ di cui al contratto è stata utilizzata presso il pubblico esercizio "circolo la Marmora".
Risulta pertanto violato l'art. 8 lett. D delle condizioni del contratto, atteso che le clausole contrattuali, debitamente sottoscritte, hanno efficacia di legge, e al pagamento della penale contrattuale di € 4.120,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Le spese di giudizio (art. 91 c.p.c) vanno poste a carico di parte convenuta, siccome soccombente, e si liquidano in via equitativa come da richiesta attorea, nella complessiva somma di € 800,00 di cui € 150,00 per spese ed il rimanente di diritti, onorari e competenze, spese generali, oltre IVA e CPA, come per legge.
PQM
Il Giudice di Pace di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
- condanna F. C. al pagamento a favore di Sky Italia S.r.l. della somma di € 4.120,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo e alle spese di giudizio di € 800,00 di cui € 150,00 per spese, ed il rimanente per diritti, onorari e rimborso forfettario spese generali, oltre IVA e CPA.
Sentenza esecutiva per legge
Così deciso in Milano il 23.09.2011
Il Giudice di Pace
Dott. Roberto Primavesi
Depositato in cancelleria il 17.10.2011
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