Civile Ord. Sez. 6 Num. 19535 Anno 2018
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: FERNANDES GIULIO
Data pubblicazione: 23/07/2018

ORDINANZA
sul ricorso 12262-2017 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A.C.F.97103880585, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO n.25/B, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO PESSI, che la rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro
G. I., elettivamente domiciliata in ROMA piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE MASTROCINQUE;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 48/2016 della CORTE D'APPELLO DI LECCE SEZIONE DISTACCATA DI di TARANTO, depositata il 11/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/05/2018 dal Consigliere Dott. GIULIO FERNANDIS.

Svolgimento del processo

RILEVATO
che, con sentenza dell'Il maggio 2016, la Corte di Appello di Lecce - sezione distaccata di Taranto, riformando la decisione del primo giudice, dichiarava la nullità del termine apposto al contratto di lavoro intercorso tra I. G. e Poste Italiane s.p.a. e relativo al periodo dal 2 al 31 marzo 2005 e, accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra le parti, condannava la società a riammettere il servizio la lavoratrice nonché al pagamento in suo favore dell'indennità di cui all'art. 32, comma 5°, legge n. 183 del 2010 determinata in dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
che il termine era stato apposto per "ragioni di carattere sostitutivo correlate alla specifica esigenza di provvedere alla sostituzione del
personale addetto al servizio di recapito presso la Regione Sud 1 assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro nel periodo..";
che per la cassazione di tale decisione propone ricorso Poste Italiane affidato a due motivi cui resiste la G. con controricorso;
che è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio;
che entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ.: la società ricorrente, in dissenso dalla proposta del
relatore, insiste per l'accoglimento del ricorso mentre la G. per la sua inammissibilità;

Motivazione

CONSIDERATO
che : con il primo motivo di ricorso viene dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 1 d.Lgs. n. 368 del 2001 anche in relazione agli artt. 115 e 116 nonché 1362 cod. proc. civ. ( ai sensi dell'art. 360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.) ed omesso, insufficiente e contraddittorio esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti ( ai sensi dell'art. 360, primo comma n. 5,
cod. proc. civ.) per avere la Corte di merito erroneamente ritenuto che la omessa indicazione del nominativo del lavoratore (o dei lavoratori) sostituito assente non consentisse la verifica della legittimità della apposizione del termine e, stante tale genericità, che la società non avesse provato la ricorrenza in concreto, ovvero con riferimento all'ufficio di destinazione della G., delle esigenze richiamate in contratto valutando non idonea la documentazione prodotta a tal fine dalla società; con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 8 della legge n. 604/1966 nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.) essendo il giudice del gravame, nel determinare l'ammontare dell'indennità di cui all'art. 32 della legge n. 183 del 2010, unicamente alle dimensioni aziendali senza alcun riferimento agli altri criteri indicati nel menzionato art. 8 L. n. 604/1966 e, peraltro, senza, tenere conto degli Accordi sindacale volti alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro ed alla costituzione di una graduatoria cui attingere in caso di necessità;

che il primo motivo è fondato alla luce della giurisprudenza di questa Corte secondo cui: (v. in particolare, fra le altre, Cass. 26 gennaio 2010 n. 1577 e Cass. 26 gennaio 2010 n. 1576), "in tema di assunzione a termine di lavoratori subordinati per ragioni di carattere sostitutivo, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 214 del 2009, con cui è stata dichiarata infondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, comma 2, l'onere di specificazione delle predette ragioni è correlato alla finalità di assicurare la trasparenza e la veridicità della causa dell'apposizione del termine e l'immodificabilità della stessa nel corso del rapporto. Pertanto, nelle situazioni aziendali complesse, in cui la sostituzione non è riferita ad una singola persona, ma ad una funzione produttiva specifica, occasionalmente scoperta, l'apposizione del termine deve considerarsi legittima se l'enunciazione dell'esigenza di sostituire lavoratori assenti - da sola insufficiente ad assolvere l'onere di specificazione delle ragioni stesse - risulti integrata dall'indicazione di elementi ulteriori (quali l'ambito territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi alla conservazione del posto di lavoro) che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorché non identificati nominativamente, ferma restando, in ogni caso, la verificabilità della sussistenza effettiva del prospettato presupposto di legittimità." (cui adde , ex multis: Cass. 17-1-2012 n. 565, Cass. 4-6-2012 n. 8966, Cass. 20-4-2012 n. 6216, Cass. 30- 5-2012 n. 8647, Cass. 26-7- 2012 n. 13239, Cass. 2-5-2011 n. 9602, Cass. 6-7-2011 n. 14868):

Ed infatti, in applicazione di tali principi, Cass. 1577/2010, ha confermato la decisione della Corte territoriale che aveva ritenuto esistente il requisito della specificità con l'indicazione nell'atto scritto della causale sostitutiva, del termine iniziale e finale del rapporto, del luogo di svolgimento della prestazione a termine, dell'inquadramento e delle mansioni del personale da sostituire, e, quanto al riscontro fattuale del rispetto della ragione sostitutiva, ha ritenuto correttamente motivato, e come tale incensurabile, l'accertamento
effettuato dal giudice di merito che, con riferimento all'ambito territoriale dell'ufficio interessato, aveva accertato il numero dei contratti a termine stipulati in ciascuno dei mesi di durata del contratto a termine, confrontandolo con il numero delle giornate di assenza per malattia, infortunio, ferie, etc. del personale a tempo indeterminato, pervenendo alla valutazione di congruità del numero dei contratti stipulati per esigenze sostitutive
(v. Cass. 15-12-2011 n. 27052, Cass. 16-12-2012 n. 27217).
In tale quadro, caratterizzato dalla definizione di un criterio elastico che si riflette poi sulla relatività della verifica dell'esigenza sostitutiva in concreto, per la legittimità della apposizione del termine è sufficiente quindi l'accertamento della congruità del rapporto tra le assenze del personale stabile e il numero dei contratti a termine conclusi per tale esigenza, in un determinato periodo. Nel caso in esame la Corte di merito ha correttamente applicato i sopra enunciati principi sopra enunciati tenendo conto del fatto che il concetto di specificità deve essere collegato a situazioni aziendali non più standardizzate, ma riferite alle realtà specifiche in cui il contratto viene ad essere calato giustamente considerando specifica una clausola in cui venivano indicate le mansioni ( servizio di recapito) cui era destinato la
lavoratrice assunta a termine, l'ufficio di applicazione (Regione Sud 1) ed il fatto che andava a sostituire lavoratori aventi diritto alla
conservazione del posto;
che l'accoglimento del primo motivo assorbe il secondo;
che, pertanto, in dissenso dalla proposta del relatore , va accolto il primo motivo di ricorso, dichiarato assorbito il secondo, l'impugnata
sentenza va cassata con rinvio alla Corte di Appello di Lecce che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa l'impugnata sentenza e rinvia alla Corte di Appello di Lecce anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 23 maggio 2018
Pubblicato in data 23.07.2018


 

Collabora con DirittoItaliano.com

Vuoi pubblicare i tuoi articoli su DirittoItaliano?

Condividi i tuoi articoli, entra a far parte della nostra redazione.

Copyright © 2020 DirittoItaliano.com, Tutti i diritti riservati.