REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RUSSO Libertino Alberto - Presidente -
Dott. VIVALDI Roberta - Consigliere -
Dott. ARMANO Uliana - rel. Consigliere -
Dott. SCARANO Luigi Alessandro - Consigliere -
Dott. LANZILLO Raffaella - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 30502/2011 proposto da:
FALLIMENTO OMSAV SPA IN LIQUIDAZIONE, in persona del Curatore Dott. A.G., elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO LUIGI ANTONELLI 10, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE DE GAETANO, rappresentata e difesa dall'avvocato MAFFI Stefano, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
FAGIOLI SPA, MAMMOET SHIPPING BV ORA v BIGLIFT SHIPPING BV;
- intimati -
nonchè da:
MAMMOET SHIPPING BV ORA BIGLIFT SHIPPING BV, in persona del suo legale rappresentante pro tempore Mr H.A. H., elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZZA GIUNONE REGINA 1, presso lo studio dell'avvocato ANSELMO CARLEVARO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIORGIO COSULICH, PIETRO PALANDRI giusta procura speciale notarile del Dott. Notaio TANYA ELVIRA DAISY HICKS in AMSTERDAM, Olanda del 29/12/2011;
- ricorrenti incidentali -
contro
FALLIMENTO OMSAV SPA IN LIQUIDAZIONE, in persona del Curatore Dott. A.G., elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO LUIGI ANTONELLI, 10, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE DE GAETANO, rappresentata e difesa dall'avvocato STEFANO MAFFI giusta procura a margine del ricorso;
- controricorrente all'incidentale -
e contro
FAGIOLI SPA;
- intimata -
nonchè da:
FAGIOLI SPA, in persona del suo presidente e legale rappresentante pro tempore sig. F.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA ADRIANA 5 - PAL A, presso lo studio dell'avvocato SIMONE DE MARTINO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARINO MONTANARI, MARCELLO GHELARDI giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- ricorrente incidentale -
contro
FALLIMENTO OMSAV SPA IN LIQUIDAZIONE, in persona del Curatore Dott. A.G., elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO LUIGI ANTONELLI, 10, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE DE GAETANO, rappresentata e difesa dall'avvocato STEFANO MAFFI giusta procura a margine del ricorso;
- controricorrente all'incidentale -
e contro
MAMMOET SHIPPING BV ORA BIGLIFT SHIPPING BV;
- intimata -
avverso la sentenza n. 43/2011 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 14/01/2011 R.G.N. 807/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/07/2014 dal Consigliere Dott. ULIANA ARMANO;
udito l'Avvocato ANSELMO CARLEVARO;
udito l'Avvocato MARCELLO GHELARDI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRESA Mario, che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo di ricorso principale, per l'inammissibilità in subordine rigetto dei ricorsi incidentali condizionati.

Svolgimento del processo

Per quello che qui ancora interessa la società Omsav s.p.a, ora fallimento della società Omsav s.p.a, ha realizzato presso il proprio stabilimento di Savona, su ordine della cantiere navale Imma S.p.A., attualmente incorporata nella s.p.a Gamma Geri in liquidazione, tre serbatoi per il trasporto di gas che dovevano essere trasportati presso il cantiere della società committente.
La società Omsav ha stipulato un contratto di trasporto con la società Fagioli s.p.a la quale, per l'esecuzione del viaggio via mare, ha dato incarico alla società olandese MAMMOET Shipping B.V., che inviava a tal fine la motonave Project Europa.
Le condizioni del contratto di trasporto fra la Omsav e la Fagioli prevedevano l'autocaricazione dei serbatoi e il loro trasporto nel porto di _____ a cura della Fagioli; rimbarco sulla nave ed il rizzaggio con fune a cura della Fagioli; la stipulazione da parte della Omsav di un contratto di assicurazione con una clausola di rinuncia alla rivalsa nei confronti del vettore.
La Fagioli dava corso in data 16 dicembre 92 al contratto di trasporto prelevando i serbatoi presso lo stabilimento della società Omsav, trasportandoli al porto di _____, dove in data 19 dicembre 92 provvedeva al sollevamento dei serbatoi sulla nave, quando durante il sollevamento dell'ultimo serbatoio, un cavo di acciaio del bigo della nave si spezzava provocando la caduta del serbatoio sulla banchina.
La società Omsav ha citato in giudizio davanti al tribunale di Savona la società Fagioli s.p.a e la società olandese MAMMOET Shipping B.V. chiedendo la condanna delle convenute tra loro in solido o alternativamente ai risarcimento dei danni.
Nel costituirsi la società Fagioli ha eccepito la carenza in capo alla mittente Omsav del diritto al risarcimento del danno, che spettava alla ricevitrice la quale aveva chiesto ed ottenuto la restituzione del carico seppure parziale; la carenza di responsabilità del vettore perchè il danno era imputabile esclusivamente alla rottura del cavo di acciaio del bigo, vizio occulto, e proponeva domanda riconvenzionale per ottenere il pagamento del saldo del prezzo di trasporto pari a L. 318 milioni.
Si costituiva in giudizio la MAMMOET Shipping B.V. deducendo di non aver assunto alcuna obbligazione di natura contrattuale nei confronti dell'attrice e, nel merito, che difettava la prova della imputabilità del danno ad essa convenuta nonchè dell'entità dei danni subiti dalla Omsav.
Nel giudizio interveniva volontariamente la S.p.A. Termomeccanica Italiana, ora Efimpianti in l.c.a., subappaltatrice incaricata dalla società Imma s.p.a. della realizzazione di un impianto di carico di gas su una nave da trasporto, cui erano destinati i suddetti serbatoi, e proponeva domanda di accertamento delle cause dell'incidente e domanda di condanna del soggetto effettivamente responsabile per i danni da accertarsi in corso di causa nonchè domanda di condanna dell'attrice a manlevare l'interveniente di tutte le richieste di danni per ritardo formulate dalle società committenti.
Interveniva volontariamente anche la società Imma s.p.a la quale, a propria volta, chiedeva la condanna della parte o delle parti risultate responsabili del sinistro al risarcimento di tutti i danni da accertarsi in corso di causa.
Il Tribunale di Savona ha rigettato la domanda dell'attrice nei confronti della società Fagioli in considerazione della clausola di esonero da responsabilità vettoriale; ha respinto la domanda nei confronti della MAMMOET Shipping B.V. sul rilievo della mancanza di un rapporto contrattuale tra la Omsav a la MAMMOET Shipping e della mancanza di prova della sussistenza di una responsabilità extra contrattuate; ha rigettato la domanda proposta dalla S.p.A. Termomeccanica Italiana, ora Efimpianti in l.c.a. sul rilievo della mancanza di prova dei danni richiesti; ha dichiarato cessata la materia del contendere fra l'interveniente s.p.a Gamma Geri in liquidazione, prima Imma s.p.a. in liquidazione, in quanto le pretese risarcitoria erano state definite con la scrittura privata di transazione del 1 agosto 1994 fra la società Imma e la Omsav.
La Corte di appello di Genova, con sentenza del 14-1-2011, ha dichiarato che la clausola del contratto di trasporto fra la società Omasv e la società Fagioli, avente ad oggetto la stipula di un contratto di assicurazione senza rivalsa nei confronti del vettore Fagioli, non costituiva una pattuizione di preventiva esclusione della responsabilità vettoriale di quest'ultima; ha ritenuto infondata l'eccezione di inadempimento proposta dalla società Fagioli, la quale ha dedotto che la mittente Omsav non aveva rispettato l'obbligo contrattuale di stipulare un contratto di assicurazione per le merci trasportate con la clausola senza rivalsa nei confronti dei vettori, sul rilievo che anche se vi fosse stato l'inadempimento di tale obbligazione da parte della Omsav, tale inadempimento era di scarsa importanza rispetto all'economia generale del contratto di trasporto e che, ex post, bisognava rilevare che in nessuna azione di rivalsa era iniziata nei confronti della Fagioli; ha confermato il rigetto della domanda proposta nei confronti della MAMMOET Shipping B.V., sul rilievo che l'appellante Omsav continuava a far valere una responsabilità di natura contrattuale che era insussistente non essendovi alcun contratto fra le dette parti; che l'appellante, anche invocando la responsabilità ex art. 2043 c.c., individuava come colpa l'inadempimento delle prestazioni contrattuali da parte della MAMMOET Shipping B.V; ha accolto l'impugnazione incidentale proposta dalla Fagioli dichiarando il difetto di legittimazione attiva del fallimento della società Omsav a chiedere il risarcimento del danno, sul rilievo che era avvenuta una riconsegna parziale della merce trasportata accettata dalla destinataria unica titolare del diritto al risarcimento del danno; che la società Imma, destinataria delle merci, aveva concluso in primo grado per la cessazione della materia del contendere a seguito della stipulazione della transazione in data 1 agosto 1994 con la società mittente e che la società Omsav non aveva dedotto alcuna eventuale cessione dei diritti contenuta nella suddetta transazione.
Avverso detta sentenza propone ricorso il fallimento della società Omsav s.p.a in liquidazione con due motivi.
Resiste con controricorso la società Fagioli e propone ricorso incidentale condizionato con un motivo.
Resiste con controricorso la BigLift Shipping B.V. - già MAMMOET Shipping B.V. e propone ricorso incidentale condizionato. Si difende con controricorso al ricorso incidentale il fallimento della società Omasv in liquidazione.
Tutte le parti hanno presentato memoria.

Motivazione

1. Col primo motivo del ricorso principale si deduce violazione o falsa applicazione dell'art. 1689 c.c. e omessa e insufficiente motivazione in relazione alla transazione Omsav Imma ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.
Sostiene la ricorrente di essere legittimata a richiedere il risarcimento del danno per aver sopportato per intero ed esclusivamente i costi del danneggiamento del serbatoio, sia rimborsando direttamente la committente, sia sostenendo altri costi confermati dalle prove orali e dalla c.t.u.. Inoltre, dalla transazione prodotta in giudizio, risultava che la società Imma aveva ricevuto il pagamento dei costi di riparazioni da essa effettuati al serbatoio danneggiato, tanto da non essere più interessata a far valere il suo credito per danni nei confronti del vettore.

2. Il motivo è fondato.
Si osserva che le limitazioni in materia di legittimazione attiva in materia di trasporto sono volte ad evitare che al vettore possano essere indirizzate richieste di danni sia dal committente che dal destinatario.
La Corte di appello ha tenuto conto della giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. 1 marzo 1978, n. 1034; Cass. 25 ottobre 1982 n. 5565; Cass. 9 febbraio 1980 n. 916; Cass. 26 ottobre 1993 n. 10621, 24 settembre 1997 n. 9369; 21 febbraio 2006 n. 3665) secondo la quale i diritti originati dal contratto di trasporto - che si configura come contratto a favore di terzo - spettano esclusivamente al destinatario e non al mittente, ai sensi dell'art. 1689 c.c., comma 1, e questo principio vale a maggior ragione ove si verta in tema di vendita con spedizione nella quale, il mittente-venditore si libera dall'obbligo della consegna nel momento stesso dell'affidamento della merce al vettore (Cass. 14. febbraio 1986, n. 885; Cass. 5 gennaio 1979 n. 29; Cass. 9 febbraio 1987 n. 1335).

3. Tuttavia, la legittimazione del destinatario non è esclusiva, ma alternativa, rispetto a quella del mittente (o submittente) e, dall'altro, il criterio discretivo deve essere individuato nella sfera patrimoniale in cui i danni esplicano il loro effetto. In questo senso si è espressa la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale in tema di contratto di trasporto, la richiesta, rivolta al vettore, da parte del mittente (anzichè del destinatario), di risarcimento dei danni per inesatto adempimento legittima il vettore stesso nei confronti dell'istante a condizione che questi dimostri di aver subito, lui personalmente (e non il destinatario), l'incidenza negativa dell'inadempimento (Cass. 17 novembre 1999 n. 12744).

4. Analogamente, con riferimento alla ipotesi di assicurazione del carico contro la perdita e le avarie occorse durante il trasporto, è stato ribadito che, per stabilire la titolarità del diritto all'indennizzo per la merce trasportata, occorre considerare l'incidenza del pregiudizio conseguente alla perdita ovvero al deterioramento delle cose trasportate (Cass. 30 gennaio 2008 n. 2094; cfr. Cass. 14 luglio 2003 n. 10980).

5. Nel caso di specie risulta che la Omsav (venditore e mittente) ha tacitato le ragioni del destinatario Imma ed ha sopportato interamente le conseguenze dell'inadempimento della Fagioli.
Tanto risulta dalla transazione 1 agosto 1994 prodotta in giudizio a seguito della quale la società Imma, che era intervenuta in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni subiti formulando domanda sia nei confronti della Omsav che della Fagioli, non ha insistito più nella domanda formulata deducendo l'avvenuta transazione, con conseguente dichiarazione di cessazione della materia del contendere fra le parti.
6. Da tale premessa consegue che la Omsav era legittimata a chiedere di essere risarcita dei danni derivati dall'inadempimento del vettore Fagioli.
7. Come affermato da questa Corte con sent. n. 24400 del 2010, l'unico legittimato a richiedere il risarcimento dei danni deve essere individuato nella parte sulla quale ricade il pregiudizio derivante dalla perdita del carico.
8. Tale conclusione non si pone in contrasto con quanto riconosciuto da questa stessa Corte, in tema di contratto di trasporto di merci, per cui il vettore che, obbligatosi ad eseguire il trasporto delle cose dal luogo di consegna a quello di destinazione in contratto, si avvale dell'opera di altro vettore, con il quale conclude in nome e per conto proprio, risponde della regolarità dell'intero trasporto nei confronti del caricatore e del mittente, restando obbligato anche per il ritardo, la perdita o l'avaria imputabili al subvettore; (Cass. 12 dicembre 2003 n. 19050).

8. Con il secondo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2055 c.c. e omessa insufficiente contraddittoria motivazione sui punto ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.
Il ricorrente censura l'affermazione della Corte di merito che ha ritenuto che essa Omsav aveva proposto nei confronti del subvettore Mammoet Shipping B.V. solo una domanda di natura contrattuale e non anche una domanda di risarcimento danni extra contrattuale ex art. 2043 c.c.

9. Il motivo è infondato.
Sotto l'apparente denunzia di violazione di legge, la ricorrente censura la sentenza unicamente per vizio di motivazione.
Si ricorda che l'interpretazione della domanda e un'attività spettante al giudice di merito e costituisce un accertamento di fatto non più rivalutabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione logica non contraddittoria e conforme al diritto.
10. Nella specie la Corte d'appello ha adeguatamente motivato la sua decisione sul rilievo che la società Omsav non aveva indicato, a sostegno della domanda di risarcimento danni formulata nei confronti della Mammoet Shipping, una colpa diversa da quella dell'inadempimento contrattuale.
11. Tale motivazione non è adeguatamente censurata dalla ricorrente la quale riproduce in ricorso tutti gli accertamenti in fatto relativi alla rottura del cavo del bigo, riproducendo anche i risultati della c.t.u., senza però indicare la causa petendi, asseritamente azionata, idonea a qualificare come domanda ex art. 2043 c.c., la richiesta di risarcimento danni formulata nei confronti del subvettore Mammoet Shipping. 12. Con l'unico motivo del ricorso incidentale condizionato la società Fagioli denunzia violazione degli artt. 1363 e 1362 c.c., in relazione alla clausola M della lettera del 15 settembre 92 della Fagioli e N dell'ordine del 14 dicembre 92 della Omsav e omessa insufficiente contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

La ricorrente incidentale censura l'interpretazione effettuata dalla Corte d'appello della clausola che impegnava la società Omsav a stipulare un'assicurazione per le merci trasportate senza rivalsa sul vettore.
13. Il motivo è infondato.
La motivazione della Corte d'appello sul punto corrisponde alla volontà contrattuale come chiaramente manifestata negli accordi fra le parti.
Infatti la Corte di appello non ha violato le norme di ermeneutica contrattuale poichè ha interpretato la clausola in oggetto secondo il senso letterale delle parole, che è il primo criterio di ermeneutica che deve utilizzare il giudice, che può ricorrere ai successivi criteri solo in caso di ambiguità de senso letterale delle parole.
14. L'accertamento sul contenuto della clausola è logico, non contraddittorio e conforme al diritto.
Difatti la previsione che l'assicurazione, una volta risarcito il mittente, non possa rivalersi esercitando il diritto di surroga nei confronti del vettore non può interpretarsi come esenzione totale di responsabilità del vettore nei confronti sia del mittente che del destinatario e l'interpretazione data dalla Corte d'appello è adeguatamente motivata e corrispondente al senso letterale delle parole.
15. Il ricorso incidentale condizionato della Mammoet Shipping è assorbito dal rigetto del motivo di ricorso proposto dalla Omsav nei suoi confronti.
La sentenza va cassata in relazione al primo motivo del ricorso principale e rinviata ad altra sezione della Corte di appello di Genova, che provvederà anche alle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte, provvedendo sui ricorsi riuniti, accoglie il primo motivo del ricorso principale e rigetta il secondo; rigetta il ricorso incidentale della Fagioli s.p.a e dichiara assorbito il ricorso incidentale della Mammoet Shipping B.V., ora BigLift Shipping B.V. Cassa in relazione e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Genova che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2014.
Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2014


 

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