LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSELLI Federico - Presidente -
Dott. DE RENZIS Alessandro - rel. Consigliere -
Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella - Consigliere -
Dott. MORCAVALLO Ulpiano - Consigliere -
Dott. MANCINO Rossana - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS);
- ricorrente -
contro
M.M.;
- controricorrente -
per la cassazione della sentenza n. 548/09 della Corte di Appello di Cagliari del 21.10.2009/9.11.2009 nella causa iscritta al n. 76 del R.G. anno 2009.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 1.03.2012 da Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
udito l'Avv. A. C. per l'INPS;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Gen. Fresa Mario, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Svolgimento del processo

1. Con sentenza n. 416 del 2009 il Tribunale di Sassari accoglieva la domanda proposta da M.M. e condannava l'INPS all'erogazione delle ultime tre mensilità delle retribuzioni dovute dal datore fallito, in relazione alle quali il M. stesso era stato ammesso al passivo del fallimento.
2. La decisione di primo grado è stata confermata dalla Corte di Appello di Cagliari con sentenza n. 548 del 2009, che ha rigettato il gravame dell'INPS ribadendo la fondatezza della domanda del M. relativa alle retribuzioni maturate e non percepite del novembre, dicembre 1999 e gennaio 2000.
3. Di questa sentenza l'INPS domanda la cassazione sulla base di un unico motivo, illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c.
Il M. resiste con controricorso.

Motivazione

1. La questione della decadenza del D.P.R. n. 639 del 1970, ex art. 47, e successive modifiche, può essere sollevata per la prima volta anche in sede di legittimità o comunque rilevata ex officio in ogni stato e grado di giudizio (cfr. Cass. SU n. 26019 de 30 ottobre 2008). Non essendovi stata espressa pronuncia sul punto, non è ravvisabile la preclusione del giudicato.
2. Il ricorrente deduce violazione di legge, ed in particolare dell'art. 47 anzidetto, con riferimento agli artt. 2968 e 2969 cod. civ., sostenendo che il giudice di appello non si è avveduto che alla domanda dell'assicurato si opponeva la maturata decadenza sostanziale.
Il ricorso è fondato.
Invero in base al quadro normativo di riferimento può ritenersi intervenuta la decadenza sostanziale, giacchè il ricorso giurisdizionale risulta proposto in data 16 maggio 2006, ossia oltre la soglia massima di un anno e trecento giorni dalla data della presentazione della domanda amministrativa, avvenuta il 30 aprile 2004. dopo che era scaduto - in data 24 febbraio 2006 - il temine di decadenza in questione.
Non assume decisivo rilievo quanto opposto dall'assicurato, che ha fatto riferimento alla comunicazione dell'INPS di rigetto e alla possibilità di proposizione dell'azione giudiziaria entro un anno dalla ricezione della stessa comunicazione, non potendo influire sullo spostamento dei termini di decadenza il comportamento dell'INPS che, nel denegare la prestazione, abbia indicato termini erronei di impugnazione (cfr. Cass. n. 7322 del 30 marzo 2011, Cass. n. 25892 del 10 dicembre 2009; Cass. SU n. 12718 del 2009).
3. In conclusione il ricorso va accolto e l'impugnata sentenza va cassata.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la domanda va rigettata.
Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. La suddetta comunicazione dell'INPS giustifica la compensazione delle spese del giudizio di merito.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda. Condanna il M. alle spese, che liquida in Euro 20,00 oltre Euro 1.500,00 per onorari ed oltre accessori di legge. Compensa le spese del giudizio di merito.
Così deciso in Roma, il 1 marzo 2012.
Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2012


 

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