REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile di Catania nella persona del dott. Massimo S. A. Pulvirenti, giudice della Prima sezione Civile, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 90500160/2012 R.G., avente ad oggetto: opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. fra:
D. A., rappresentata e difesa dall’avv. Esposito Orazio Stefano, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo sito in Catania, via Carmelo Patanè Romeo, 26 come da mandato a margine dell’atto introduttivo;
OPPONENTE
nei confronti di:
Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (A.G.E.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore Oriani Domenico (c.f. 97181460581), rappresentata e difesa dall’avv. Puccio Nicola, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo sito in Palermo, via Nicolò Turrisi, 13 come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
e
Riscossione Sicilia s.p.a., in persona del direttore generale Azzarello Umberto (c.f. 00833920150; p.i. 04739330829), rappresentata e difesa dall’avv. Bottino Monica, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultima sito in Catania, via Raimondo Franchetti, 70 come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
OPPOSTE
Precisate le conclusioni la causa all’udienza del 7.4.2016 veniva trattenuta per la decisione, previa concessione dei termini di legge per conclusionali e repliche (il fascicolo, tuttavia, veniva rinvenuto e rimesso al G.I. in data 20.12.2016 come da attestazione della cancelleria e annotazione nel sistema informatico).

Svolgimento del processo

Ritenuto: che con atto di citazione ritualmente notificato D. A. proponeva opposizione all’esecuzione avverso l’intimazione di pagamento notificata in data 29.5.2012, la relativa cartella di pagamento ed il ruolo con cui era stata sollecitata a versare la somma di 23.020,62 euro all’A.G.E.A., a titolo di recupero di sovvenzioni comunitarie indebitamente percepite, chiedendo di sospendere l’esecutività dell’intimazione di pagamento, della cartella e del ruolo; nel merito, di dichiarare prescritto l’obbligo di pagamento di cui alla cartella nonché illegittime l’iscrizione al ruolo e l’emissione della cartella medesima;
che, instauratosi il contraddittorio, l’A.G.E.A., costituendosi, chiedeva di rigettare l’istanza di sospensione dell’esecutività della cartella e, nel merito, di rigettare le domande dell’opponente;
che la Riscossione Sicilia s.p.a., costituendosi, eccepiva l’incompetenza per materia, per valore e il proprio difetto di legittimazione passiva; chiedeva di rigettare l’istanza di sospensione dell’esecutività del titolo e, nel merito, di rigettare le domande dell’opponente; in subordine, di non rispondere per le conseguenze della lite anche relativamente alle spese e al risarcimento di un presunto danno esistenziale dell’opponente.

Motivazione

Considerato: che, procedendo per ordine ed occupandoci innanzitutto delle questioni preliminari, va esaminata per essere subito disattesa l’eccezione di incompetenza (recte di difetto di giurisdizione) perché infondata; che, infatti, in punto di diritto, la giurisprudenza ha da tempo precisato che in materia di contributi pubblici, qualora la controversia attenga alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo sul presupposto di un addotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione o dall’acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, anche se si faccia questione di atti formalmente intitolati come revoca, decadenza o risoluzione, purché essi si fondino sull’inadempimento alle obbligazioni assunte di fronte alla concessione del contributo; in tal caso il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario, attenendo la lite alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all’inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione (ex multis, T.A.R. Sicilia Catania, sez. IV, 01-07-2014, n. 1932);
che, pertanto, vertendosi in materia di opposizione all’esecuzione avverso la pretesa di ripetizione delle somme erogate a titolo di premio per la macellazione precoce di vitelli, in forza di due ingiunzioni rese, ai sensi del R.D. n. 639 del 1910, dal Ministero per le Politiche Agricole e non opposte, è certo che sussiste la giurisdizione del giudice ordinario;

che, sempre in via preliminare, va rigettata l’eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata dalla Riscossione Sicilia s.p.a., stante che nella specie viene dedotto un vizio di notifica della cartella di pagamento emessa dalla concessionaria stessa e pure in considerazione dei riflessi che l’esito del procedimento potrebbe comportare nei rapporti fra il concessionario del servizio di riscossione e l’ente che ha provveduto alla formazione del ruolo (Cass., n. 12385/2013);
che, ciò detto, quanto alla qualificazione della natura dell’odierno giudizio, è noto che mentre l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. ha per oggetto l’accertamento negativo in ordine al diritto del creditore opposto di promuovere l’esecuzione forzata, con l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. si fanno valere vizi che alterano la normale sequenza della procedura (Cass., n. 594/2016);
che, pertanto, mentre la deduzione di fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo come la prescrizione della pretesa creditoria attengono all’an dell’esecuzione e devono essere fatti valere con l’opposizione ex art. 615 c.p.c., la deduzione di vizi del procedimento di notificazione della cartella e degli atti presupposti attengono al quomodo dell’esecuzione e devono essere fatti valere con l’opposizione ex art. 617 c.p.c.;

che considerata a questo punto la natura perentoria del termine di venti giorni ex art. 617 c.p.c. per proporre opposizione agli atti esecutivi, è pacifico che eventuali situazioni invalidanti lo svolgimento del normale iter esecutivo devono essere sollevate entro tale termine a pena di decadenza;
che, nella specie, il Ministero per le Politiche Agricole ha notificato alla Destro in data 12.11.1999 due ingiunzioni di pagamento, emesse ai sensi del R.D. n. 639 del 1910 e non opposte, con cui ha intimato – per come detto - la restituzione delle sovvenzioni comunitarie per la macellazione precoce di vitelli (Reg. n. 2311 del 1996), per essere state indebitamente percepite dall’opponente;
che la D. ha dedotto con l’odierna opposizione, per un verso, l’omessa notificazione della cartella, con conseguente nullità dell’intimazione e del ruolo, nonché l’intervenuta prescrizione della pretesa creditoria fatta oggetto dell’intimazione di pagamento;
che, invero, essendo stata la cartella di pagamento notificata alla D. in data 9.5.2001 come da documentazione in atti, richiamato quanto sopra esposto in ordine alla distinzione fra opposizione agli atti esecutivi e opposizione all’esecuzione, deve senz’altro dichiararsi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., la tardività della domanda su ogni eventuale vizio di notifica della cartella di pagamento;

che, tuttavia, non essendosi verificati atti interruttivi della prescrizione dalla notifica della cartella avvenuta in data 9.5.2001 all’intimazione di pagamento effettuata in data 29.5.2012, va invece accolta l’opposizione ex art. 615 c.p.c. per fatto estintivo sopravvenuto alla formazione del titolo;
che, attese le ragioni della decisione e la reciproca soccombenza appare giusto compensare le spese processuali fra tutte le parti.

PQM

definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 160/2012 così statuisce:
dichiara inammissibile l’opposizione ex art. 617 c.p.c. avanzata da D. A., in quanto tardiva;
accoglie l’opposizione ex art. 615 c.p.c. e dichiara prescritto il diritto alla riscossione delle somme portate dalla cartella di pagamento opposta n. 2932001009988089 e di cui all’intimazione di pagamento n. 29320129053946946;
spese compensate.
Così deciso in Catania in data, 23.02.2017.
Il Giudice
dott. Massimo Pulvirenti
Pubblicata il 9.03.2017


 

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