REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa Patrizia Mirenda, in funzione di giudice del lavoro, dando pubblica lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all’udienza del 2 febbraio 2017 ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2044/2015 R.G.
Promossa da:
G. S., rappresentato e difeso, per procura resa su separato foglio materialmente congiunto al ricorso, dall’avvocato Orazio Stefano Esposito;
-ricorrente-
contro
INPS, anche quale mandatario della società S.C.C.I. spa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Alberto Floridia, per mandato generale alle liti in notar P. Castellini di Roma del 23 luglio 2015;
-resistente-
Conclusioni: all’udienza di discussione del 2 febbraio 2017 le parti discutevano la causa e concludevano come da verbale in atti

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in data 3 marzo 2015 il ricorrente in epigrafe indicato proponeva opposizione avverso l’avviso di addebito numero 59320140007369572000 notificato il 27 gennaio 2015 emesso dall’INPS per la riscossione dei contributi IVS fissi dovuti alla gestione commercianti per i primi due trimestri del 2014.
Contestava la sussistenza dei presupposti fondanti la pretesa contributiva evidenziando come egli, che prestava attività di lavoro subordinato alle dipendenze della società C., non avesse mai svolto alcuna attività commerciale tale da giustificare la pretesa avente ad oggetto contributi dovuti alla gestione commercianti.
Assumeva, in definitiva, l’insussistenza dell’obbligo assicurativo fatto valere dall’INPS, mancando il requisito della effettiva partecipazione ad una attività aziendale con abitualità e prevalenza e, in particolare, mancando tutti i requisiti richiesti dall’art. 1 comma 203 della legge n. 662/1993.
Tanto premesso, chiedeva, previa sospensione, annullarsi l’avviso di addebito impugnato.

Si costituiva l’ente previdenziale contestando la domanda e ribadendo la fondatezza della pretesa contributiva fatta valere. In particolare deduceva che l’iscrizione nella gestione commercianti era avvenuta su richiesta dello stesso opponente nel 2009 e che essa era giustificata dalla circostanza che lo stesso svolgesse attività commerciale nell’ambito della società P. I. Cafè di S. G. & C. s.n.c. come doveva ritenersi avuto riguardo al dato che si trattava di una società di persone priva di dipendenti.
All’udienza odierna, esaurita la discussione orale, sulle conclusioni delle parti, la causa veniva decisa con la presente sentenza.

Motivazione

Ciò posto e allo scopo di delineare - in ragione delle doglianze formulate dall’opponente - la natura della spiegata opposizione, appare opportuno premettere, in generale, che nella materia oggetto di causa quante volte si facciano valere motivi che attengono al merito della pretesa contributiva (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere; eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.), l’opposizione va qualificata come opposizione all’iscrizione a ruolo e che, ove si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l’opposizione va qualificata come opposizione all’esecuzione ex art. 29 del d. lgs. n. 46/99. Va, inoltre, precisato che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l’azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell’intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all’esecuzione forzata (nullità della cartella o dell’intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell’intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall’art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.).

Nella specie le doglianze proposte con il ricorso attengono al merito della pretesa.
Va, ora, premesso che tempestiva deve ritenersi l’opposizione; la mancanza di contrarie deduzioni o produzioni da parte dell’opposto impone, infatti, di concludere che la notifica dell’avviso di addebito abbia effettivamente avuto luogo nella data indicata in ricorso e, beninteso, non risultando dagli atti la tardività della opposizione.
Ciò posto, appare opportuno esaminare la disciplina che regola l’assicurazione presso la gestione commercianti.
Ai sensi dell’art. 3 della legge 28 febbraio 1986 n. 45 “le disposizioni sull’iscrizione all’assicurazione contro le malattie contenute nell’articolo 1 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, come sostituito dall’articolo 29 della legge 3 giugno 1975 n. 160, si applicano anche ai soci di società in nome collettivo o in accomandita semplice le quali esercitino le attività previste da tale articolo nel rispetto delle norme ad essere relative d gestiscono imprese organizzate prevalentemente con il lavoro dei soci e degli eventuali familiari coadiutori di cui all’articolo 2 della legge 22 luglio 1966 n. 613. I soci devono possedere i requisiti di cui alle lettere b e c del primo comma del citato articolo 1 della legge 27 novembre 1960 n. 1397 e per essi non sono richiesti l’iscrizione al registro di cui alla legge 11 giugno 1971 n. 426 e il possesso delle autorizzazioni o licenze che sono prescritte per l’esercizio dell’attività”.
L’art. 1 della legge n. 1397/1960, come sostituito dall’articolo 29 primo comma della legge n. 160/1975 e nel testo ulteriormente sostituito dall’art. 1 comma 203 della legge n. 662/1996, nel disciplinare l’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, prevede che il suddetto obbligo sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita; b) abbiano la piena responsabilità dell’impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata; c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza; d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli.

Come è evidente, occorre che per l’iscrizione alla gestione assicurativa in questione i soci di società in nome collettivo abbiano la piena responsabilità dell’impresa e assumano tutti gli oneri e i rischi relativi alla sua gestione e partecipino al lavoro aziendale con il carattere dell’abitualità e della prevalenza.
Ciò posto, va evidenziato che la prova in ordine alla ricorrenza delle condizioni di cui si è dato conto grava sull’INPS che, invece, ha attribuito pregnante rilievo al mero dato, da solo irrilevante, che il ricorrente rivesta la qualità di socio di una società di persone nonché al dato che la iscrizione nella gestione commercianti sia avvenuta nel 2009 su richiesta dello stesso opponente (circostanza neppure documentata).
Ebbene, osserva questo giudice come, a fronte delle ragioni prospettate dall’opponente che ha dedotto il mancato compimento di alcuna attività commerciale nel periodo di interesse, deducendo e comprovando lo svolgimento di una attività lavorativa subordinata alle dipendenze di altro soggetto, l’ente previdenziale convenuto non ha fornito alcuna prova in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi del diritto di credito azionato e, in particolare, del requisito della partecipazione personale all'attività aziendale con i caratteri della abitualità e della prevalenza.

Mette conto, ora, evidenziare che la Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo cui “in tema di riparto dell’onere della prova ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., l’onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo [..]” (cfr. Cass. n. 12108/2010). Ed infatti nei giudizi di opposizione contro il ruolo l’INPS, ancorchè formalmente convenuto da parte del ricorrente che contesti la pretesa contributiva, deve ritenersi attore in senso sostanziale in modo non dissimile da quanto si verifica nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo o ad ordinanza ingiunzione; ne consegue che l’onere probatorio circa l’esistenza della pretesa contributiva dedotta grava a carico dell’ente impositore.
Alla luce del superiore principio l’Istituto convenuto avrebbe dovuto fornire la prova che l’opponente fosse tenuto al pagamento di quanto richiesto dimostrando la ricorrenza dei presupposti determinanti l’insorgenza delle omissioni contributive attribuitegli. Ne consegue che, gravando sull’ente previdenziale l’onere probatorio circa l’esistenza della pretesa contributiva, incombeva su questi dimostrare la piena responsabilità dell’impresa e la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza da parte del ricorrente.
Tale prova non è stata fornita.
Per quanto sopra deve dichiararsi insussistente l’obbligo di iscrizione del ricorrente alla gestione commercianti nel periodo richiesto con l’avviso di addebito e, accolta l’opposizione avverso il detto avviso, lo stesso deve essere annullato.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Esse si liquidano come in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014 da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

PQM

Il Tribunale di Catania in persona del giudice dott.ssa Patrizia Mirenda in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2044/2015 R.G., così statuisce:
In accoglimento dell’opposizione, dichiara illegittima la pretesa contributiva di cui all’avviso di addebito numero 5932014 0007369572000 che, per l’effetto, annulla.
Condanna l’INPS al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 843,00, oltre rimborso spese al 15%, CPA e IVA come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario avvocato Orazio Stefano Esposito.
Così deciso in Catania all’udienza del 2 febbraio 2017
Il giudice del lavoro
Dr. Patrizia Mirenda


 

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